Come si perde il diritto di voto?

Isabella Policarpio

10/09/2020

La legge stabilisce come e quando si perde il diritto di votare alle elezioni politiche, amministrative e al referendum. In questo elenco non compare il reiterato astensionismo. Tutti i casi previsti dal nostro ordinamento.

Come si perde il diritto di voto?

Come si perde il diritto di voto? Chi non può più andare a votare e perché? In vista delle prossime elezioni amministrative e regionali in Calabria qualcuno potrebbe farsi queste domande.

Sappiamo che il diritto di voto si acquista al compimento del 18° anno di età ma ci sono delle circostanze in cui anche il cittadino maggiorenne può essere escluso dall’elettorato attivo. Per la precisione, il diritto al voto si perde in seguito alla dichiarazione di:

  • sopravvenuta incapacità civile (anche se ad oggi è quasi del tutto inoperante);
  • indegnità morale;
  • dopo una sentenza penale di condanna da parte del giudice ordinario (ma dipende dal tipo di reato e dalla gravità della pena).

La sospensione del diritto al voto può essere perpetua (per esempio in caso di condanna all’ergastolo) oppure temporanea. In quest’ultimo caso il diritto al voto si riacquista quando finisce il periodo di interdizione dai pubblici uffici stabilito dal giudice.

Come si perde il diritto di voto: cosa dice la Costituzione

Per votare alle elezioni serve la maggiore età e la cittadinanza italiana, come dice l’articolo 48 della Costituzione. Tuttavia la legge prevede delle ipotesi in cui il diritto al voto si perde, temporaneamente o permanentemente. Tali circostanze sono:

  • la sopravvenuta incapacità civile;
  • per effetto di una sentenza penale irrevocabile;
  • negli specifici casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Invece, contrariamente a quanto molti pensano, il mancato esercizio del voto per un determinato periodo di tempo non comporta la perdita dell’elettorato attivo. Quindi un cittadino italiano può decidere di non recarsi a votare per un numero di anni consecutivi o anche di non andare mai a votare, ma per questo non perderà il diritto al voto e potrà esercitarlo nuovamente quando riterrà opportuno.

La sopravvenuta incapacità civile, quando si perde diritto di voto

Procediamo con ordine. La prima causa di perdita del diritto al voto è la sopravvenuta incapacità civile del cittadino. Si tratta di una definizione ampia che racchiude diverse ipotesi, determinate con sentenza dal giudice ordinario.

Un cittadino viene considerato civilmente incapace e, quindi, impossibilitato a votare quando il giudice dispone nei suoi confronti:

  • l’interdizione giudiziale, con cui il maggiorenne perde la capacità civile (per esempio in caso di sopravvenuta infermità mentale);
  • l’inabilitazione, a cui corrisponde un’esclusione parziale della capacità civile per infermità mentale di minore gravità;
  • l’amministrazione di sostegno, nei confronti di disabili, alcolisti, tossicodipendenti o colpiti da ictus mentali.

In realtà ad oggi questo motivo di esclusione ha perso gran parte del suo significato poiché la legge 180/1978 all’articolo 11 ammette l’elettorato attivo anche a chi è affetto da alterazioni psico-fisiche come infermità mentale, sordomutismo ecc. I soggetti interdetti e inabilitati possono votare in totale autonomia a meno che non abbiano patologie fisiche che richiedono il voto assistito o il voto al domicilio (si pensi a chi è allettato).

La sentenza penale di condanna, quali reati fanno perdere il voto?

Il diritto al voto si perde anche in seguito ad una sentenza penale passata in giudicato, quindi non più modificabile e definitiva.

Una sentenza si dice “irrevocabile” quando sono già stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione previsti dalla legge oppure quando i termini per impugnarla sono decorsi inutilmente. Non tutte i condannati perdono il diritto al voto ma solo chi:

  • ha subito una condanna a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
  • coloro che sono sottoposti all’interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
  • coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione e per tutta la durata delle stesse;
  • coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province.

L’indegnità morale, che cosa è?

L’ultima causa di esclusione dal diritto di voto è l’indegnità morale del cittadino che, a causa della sua condotta, perde l’elettorato attivo. Tale circostanza si verifica quando il soggetto:

  • è sottoposto a misure di sicurezza, come la libertà vigilata e il divieto di soggiorno;
  • è sottoposto a misure detentive;
  • ha subito una condanna che comporta l’interdizione dai pubblici uffici (permanente o temporanea) per tutta la sua durata.

L’interdizione permanente dai pubblici uffici è un effetto automatico della condanna all’ergastolo, della reclusione non inferiore a 5 anni ed della dichiarazione di tendenza a delinquere; invece l’interdizione temporanea si ha in caso di sentenza di condanna non inferiore a 3 anni.

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