La liquidazione del compenso dell’avvocato si basa sul valore originario della causa, indicato nella domanda iniziale. Infatti per la Cassazione le somme realizzate in seguito sono irrilevanti.
La Corte di Cassazione si è recentemente espressa sulla determinazione dell’onorario degli avvocati, stabilendo che la sua liquidazione deve basarsi unicamente sul valore originario della causa.
Molto spesso, infatti, il valore della causa, indicato nella domanda che dà inizio alla lite, subisce delle variazioni nel corso del procedimento, variazioni che possono anche rivelarsi significative.
Per questa ragione, la Suprema Corte ha chiarito che l’onorario del legale deve rispettare quanto indicato inizialmente dalle parti, mentre le somme realizzate dal cliente, a seguito della transazione, sono da considerarsi irrilevanti ai fini della liquidazione del compenso.
In realtà, si tratta di un principio già consolidato, tuttavia la giurisdizione di legittimità della Cassazione continua a ribadirlo, poiché sono ancora troppi i ricorsi con oggetto la determinazione dell’ammontare dell’onorario professionale.
Il caso di specie
La Corte di Cassazione, II sezione civile, con l’ordinanza n. 32474 del 14 dicembre 2018, ha ribadito il principio a fondamento della liquidazione del compenso degli avvocati, che si deve basare unicamente sul valore originario della causa.
Infatti, nella domanda con cui si propone la lite, la parte deve indicare il valore della causa, e, alla fine del procedimento, il compenso dell’avvocato deve essere calcolato sulla base di quel valore, senza tenere in considerazione le successive transazioni del cliente.
Quello del valore originario della causa è un principio già consolidato in giurisprudenza, tuttavia la Corte di Cassazione ha ritenuto doveroso ribadirlo, a causa dei continui ricorsi con oggetto la determinazione del compenso degli avvocati.
Nel caso di specie, la Cassazione si è espressa su una lite insorta tra un comune della Calabria e l’ENI. Si tratta di una vecchia questione che ha ad oggetto una cifra in lire: la causa originaria aveva un valore di 62 miliardi delle vecchie lire, invece, dopo la transazione tra le parti, la questione si era risolta con il versamento di 5 miliardi di lire a vantaggio dell’ente locale.
A partire dal caso sopra citato, la Corte è stata chiamata ad esprimersi sul valore dell’onorario dell’avvocato, in considerazione della consistente riduzione dell’ammontare della causa. Infatti, l’avvocato che si era occupato del caso, aveva ricevuto un compenso commisurato ai 5 miliardi di lire, e non al valore originario della causa, di gran lunga più consistente.
Dunque, gli ermellini hanno accolto i motivi di censura dell’avvocato ricorrente ed hanno riconosciuto la decisione del giudice di merito come illogica e contraria al buon senso. Precisamente, la liquidazione aveva tenuto conto solo del valore finale della causa, notevolmente diminuito a seguito della transazione tra le parti, e quindi sproporzionato rispetto all’aspettativa di guadagno iniziale.
La decisione
La Corte di Cassazione, nel caso in esame, ha basato la sua decisione sul fatto che l’onorario professionale dell’avvocato deve essere calcolato in base al valore originario della causa.
Per la Suprema Corte un diverso orientamento sarebbe illogico: infatti il compenso deve essere proporzionato all’aspettativa di guadagno dell’avvocato nel momento in cui accetta la presa in carico della causa. In pratica, il principio del valore originario della causa, serve a salvaguardare le previsioni retributive dei professionisti, i quali, proprio in base al valore indicato, decidono se accettare o meno di difendere la parte in giudizio.
Nel caso in esame, la Corte ha ribadito quanto stabilito nella sentenza n. 1666 del 23 gennaio 2017:
“Ai fini della liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente in favore dell’avvocato, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda considerata al momento iniziale della lite, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito della transazione.”
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