Illegittimo escludere un candidato da un concorso pubblico se non ha raggiunto il punteggio minimo quando questo non era stato indicato nel bando ufficiale. La decisione del Tar di Venezia.
Non possono essere esclusi dalle graduatorie dei concorsi pubblici colore che nella prova preselettiva non hanno raggiunto il punteggio minimo stabilito dall’ente pubblico promotore, sempre che il bando ufficiale non prevedeva esplicitamente una soglia di sbarramento.
Sul tanto discusso problema del punteggio minimo ai concorsi pubblici si è espresso di recente il Tribunale amministrativo di Venezia, in seguito al ricorso presentato da due candidati esclusi, al quale i giudici hanno dato ragione.
In altre parole, il Tribunale ha stabilito che alla prova preselettiva non si possono applicare le regole previste per la prova scritta e orale, per le quali il bando di partecipazione fissa con precisione il punteggio di ammissione. Quindi, l’ente pubblico che ha bandito la selezione non potrà stabilire una soglia di sbarramento alla prova preselettiva dopo la scadenza del bando, in quanto ciò rappresenterebbe la disapplicazione o l’erronea applicazione delle regole ai quali i candidati avevano aderito.
Vediamo più da vicino i dettagli della questione e come mai è illegittimo determinare una soglia di sbarramento/punteggio minimo che non era presente nel bando del concorso pubblico.
Punteggio minimo nei concorsi pubblici non sempre è legittimo: il caso
Ogni concorso pubblico vede un numero di partecipanti assi superiore rispetto ai posti messi al bando. La corsa al posto fisso nella Pubblica Amministrazione infatti non cessa mai di stupire, e i candidati sembrano essere sempre di più. Una recente sentenza del Tar di Venezia potrebbe dare speranza a molti partecipanti che si sono visti esclusi dalla prova preselettiva, vediamo il perché.
La sentenza in esame è la numero 1139/2019: qui i giudici amministrativi veneti hanno accolto le doglianze dei due ricorrenti che erano stati esclusi dopo la prova preselettiva ad un concorso bandito dalla Regione. In poche parole, l’ente pubblico aveva escluso i due partecipanti per non aver raggiunto il punteggio minimo di 21/30, soglia che però non era stata indicata nel bando ufficiale.
Secondo il Tar, l’ente non può stabilire un punteggio minimo che non sia stato regolarmente indicato nel bando di concorso e di cui, quindi, i candidati non sono a conoscenza. Pertanto i giudici hanno rimosso l’esclusione dei ricorrenti dalla competizione per il posto statale.
Le motivazioni addotte sono state le seguenti:
“L’introduzione postuma della soglia di 21/30 ai fini del superamento della prova preselettiva, soglia non contemplata nella lex specialis, ha finito per precludere l’ammissione dei ricorrenti alle prove scritte d’esame mentre (…) gli stessi avrebbero dovuto prendervi parte.”
L’amministrazione pubblica inoltre
“ha condotto ad una vera e propria disapplicazione della lex specialis della procedura concorsuale, non consentita dal nostro ordinamento.”
Le regole del bando difatti sono vincolanti sia per i candidati che l’amministrazione interessata e non vi sono margini di discrezionalità.
Concorsi pubblici, come funziona il punteggio minimo della prova preselettiva
Ai sensi dell’articolo 7 del DPR 487/1994, l’ente locale che bandisce il concorso pubblico può stabilire la prova preselettiva dei candidati quando i partecipanti sono troppi rispetto alle assunzioni previste. Le prove preselettive generalmente sono affidate ad aziende specializzate nelle selezione del personale e consistono in quiz attitudinali.
In questo caso però la commissione d’esame non può prevedere una soglia di sbarramento che non era prevista nel bando ufficiale, ciò costituirebbe una violazione sia del DPR 487/1994 che del bando sottoscritto e accettato dai partecipanti.
Ma non finisce qui. I giudici hanno anche precisato che lo scopo della prova preselettiva è ridurre il numero di partecipanti alle successive prove scritte e orali e non assegnare un punteggio e quindi verificare le competenze tecniche e le conoscenze dei candidati.
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