Concorso Scuola 2016: seconda fase solo per chi supera gli scritti?

Chiara Ridolfi

9 Maggio 2016 - 12:06

Il DM sul Concorso Scuola 2016 si esprime in modo contorto su chi dovrà sostenere le prove di laboratorio. Solo chi ha superato gli scritti? Tutti i candidati? Al momento la situazione è piuttosto confusa. Cosa devono fare i candidati? Vediamolo insieme.

Concorso Scuola 2016: seconda fase solo per chi supera gli scritti?

Concorso Scuola 2016: quali sono le indicazioni del Miur per le prove orali?
È difficile dare una risposta al quesito, dal momento che non sono chiare le modalità di svolgimento delle prossime prove per i docenti.
L’ipotesi è che solo coloro che avranno superato gli scritti potranno accedere alla prova successive.

Situazione simile avvenne anche nel Concorso Scuola 2012, dove l’Anief però riuscì a far riammettere alle prove i professori esclusi. Anche per questa edizione del Concorso non si esclude un intervento simile.

Le indicazioni del Miur infatti sono state stabilite in modo non proprio chiaro e i docenti brancolano nel buio. Chi potrà accedere alle prove orali? Vediamo chi saranno gli ammessi alle prossime fasi.

Concorso Scuola 2016: fase due solo per chi supera lo scritto?

I docenti non solo non hanno notizie di quando usciranno i risultati degli scritti, ma non capiscono neanche chi accederà all’orale. Il DM, ai punti 5 e 6, fornisce delle indicazioni poco chiare sulle procedure che gli insegnanti dovranno seguire per le prove successive a quelle scritte.

Non si riesce a comprendere se solamente coloro che avranno superato le prove scritte e scritto-grafiche potranno accedere alla seconda fase di selezioni oppure la prova pratica/laboratoriale sarà aperta a tutti.

La questione non è di poco peso, dato che molti candidati sostengo le prove in regioni differenti da quelle di residenza. La spesa economica per lo spostamento potrebbe quindi essere un investimento inutile, se non si fossero passati gli scritti.

Anche leggendo il decreto non troviamo un aiuto per far luce sulla questione. L’articolo 6 del DM non dice nulla sui criteri di ammissione alla prova pratico/laboratoriale, ma possiamo solo leggere:

La prova pratica anche a carattere laboratoriale, quando prevista ai sensi dell’Allegato A, verte sugli stessi programmi della classe di concorso cui si riferisce. Il programma e i contenuti generali della prova sono indicati, per ciascuna classe di concorso, all’Allegato A.

Si aggiunge anche un secondo punto nel quale è scritto:

Nei casi in cui la durata della prova non è indicata nell’Allegato A, la stessa è determinata dalla commissione giudicatrice, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

Non si menzionano in alcun punto le modalità di ammissione alla prova. Risulterebbe però inutile sostenere l’esame pratico, se non si fosse superato lo scritto, dato che la prova non sarebbe neanche valutata. Questo invece è ciò che è riportato nell’articolo 8 del DM.

L’articolo 8 prevede che, nel caso in cui le prove scritte avessero un punteggio inferiore a 18, la prova pratica non verrebbe neanche corretta. Secondo quanto riportato da questo punto la prova dovrebbe essere comunque sostenuta da tutti i concorrenti, ma solo coloro che avranno preso la sufficienza (ossia 18 punti) accederanno alla correzione.

Sebbene nei punti 5 e 6 del DM non vengano menzionati i criteri di accesso alle prove successive, secondo quanto riportato dall’articolo 8 sembrerebbe necessario che tutti svolgano le altre prove.

Anche nel 2012, sebbene i criteri di valutazioni fosse più chiari, a causa di una situazione simile il decreto venne impugnato e i candidati esclusi furono riammessi alle prove.

Concorso Scuola 2016: cosa successe nel bando precedente

Nel Concorso Scuola 2012 i criteri di accesso erano stati ben definiti e risultavano di gran lunga più chiari. I candidati delle aree tecnico- scientifiche potevano accedere alla prova di laboratorio solo dopo aver superato la prova scritta. Lo stesso valeva per i docenti di materie artistiche.

Per questa ragione il bando venne impugnato dal sindacato Anief, che riuscì a dimostrare l’impossibilità di valutare le prove prendendone in considerazione solo una parte.
Il punteggio delle prove di laboratorio rientrava nei 40 punti stabiliti per gli scritti e di conseguenza doveva essere sostenuta da tutti i partecipanti.

Il Consiglio di Stato diede ragione al sindacato e i docenti vennero riammessi al concorso. L’Anief riuscì a dimostrare che era necessario, per i professori delle materie più tecniche, sostenere le pratiche di laboratorio per far capire alla commissione la loro preparazione.

Non si esclude che anche per il Concorso Scuola 2016 possa ripetersi una situazione simile.

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