Per poter accedere al congedo straordinario per assistere disabile con legge 104, non basta il requisito della convivenza ma è necessario rispettare l’ordine di priorità familiare vincolante.
Il congedo straordinario retribuito, regolato dalla legge 151 del 2001, permette al lavoratore dipendente di prendersi cura di un familiare con grave handicap in base alla legge 104. Per poter accedere al beneficio è necessario non solo rispettare il requisito della coabitazione tra assistente ed assistito, ma anche capire chi è titolare del diritto stesso in base all’ordine di priorità familiare.
Rispondiamo ad una lettrice di Money,it che ci scrive:
“Buongiorno la mia situazione è questa: sono la nuora, ci sono i figli, la legge 104 per mia suocera c’è l’ho io. Non convivo con lei posso comunque usufruire del congedo parentale in quanto ora mio suocero (in grado fino a un paio di mesi fa di prendersi cura della moglie) ora si è ammalato anche lui. Ringrazio per l’attenzione riservatami porgo cordiali saluti.”
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Congedo straordinario e ordine di priorità
Il congedo straordinario retribuito spetta ai familiari del disabile che grave handicap in base ad un ordine di priorità familiare che scala solo in caso di mancanza, decesso o patologia invalidante dell’avente diritto.
L’ordine di priorità familiare spetta, nell’ordine, ai seguenti familiari:
- coniuge convivente
- genitori anche non conviventi
- figli conviventi
- fratelli o sorelle conviventi
- parenti e affini entro il terzo grado conviventi
- figlio non convivente (che deve però provvedere a convivere con il disabile all’inizio della fruizione).
Essendo lei un parente o affine entro il terzo grado, la fruizione del congedo (che può essere richiesta solo dopo aver stabilito la coabitazione con il disabile) le spetta solo nel caso che non vi siano altri parenti conviventi e che suo suocero sia affetto da una delle patologie invalidanti individuate dal Decreto Interministeriale numero 278 del 21 luglio del 2000 e sono nello specifico:
- patologie croniche o acute che vanno a determinare, anche solo temporaneamente, la perdita dell’autonomia personale
- patologie croniche o acute che richiedono un’assistenza continuativa e monitoraggi frequenti
- patologie croniche o acute che prevedono la partecipazione nel trattamento sanitario
- patologie dell’infanzia o dell’età evolutiva che abbiano le caratteristiche indicate nei 3 punti precedenti e che richiedano programma di riabilitazione o terapeutico in cui debba essere coinvolto anche il genitore.
Se suo suocero non è affetto da una delle patologie invalidanti sopra riportate, purtroppo, titolare del diritto resta il coniuge anche se malato.
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