Il congedo straordinario retribuito sospende l’attività lavorativa e tutto ciò che è connesso all’effettivo svolgimento del lavoro.
Il congedo straordinario retribuito permette al lavoratore dipendente di prendere un periodo di aspettativa dal lavoro ricevendo un’indennità e copertura contributiva. Ma si tratta, in ogni caso, di una sospensione del rapporto di lavoro.
Rispondiamo alla domanda di un lettore di Money.it che ci scrive:
“Buongiorno
Sono Lucia, una docente di scuola media. Ho avuto uno scatto a febbraio del 2017, nello stesso anno ho preso 6 mesi di congedo retribuito per 104. Il secondo scatto avrei dovuto averlo adesso a febbraio 2022 ma non l’ho trovato. Vorrei sapere se non avrò più scatti o se lo scatto scivola di qualche anno. Infinitamente grazie, attendo vostra risposta.”
Congedo straordinario e scatti di anzianità
Durante la fruizione del congedo straordinario, che ricordiamo può essere chiesto per un massimo di 24 mesi in tutta la vita lavorativa, il lavoro è sospeso. Proprio per questo motivo presso il datore di lavoro non si maturano ferie, TFR e tredicesima.
Ma non si maturano neanche gli scatti di anzianità poiché, come h evidenziato anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, i periodi utili alla progressione economica sono quelli in cui si svolge effettivamente attività lavorativa. Lo scatto di anzianità, infatti, è corrisposto al dipendente che, proprio grazie all’esperienza maturata, si arricchisce professionalmente e migliora quelle che sono le sue capacità lavorative.
Nel periodo di sospensione dall’attività lavorativa il dipendente si assenta dal lavoro e non svolgendolo non si arricchisce professionalmente. Pertanto tutto il periodo di congedo straordinario retribuito non viene conteggiato al fine dello scatto di anzianità.
Nel suo caso, quindi, il suo scatto di anzianità quinquennale non è stato riconosciuto a febbraio 2017 poiché per maturarlo mancano i 6 mesi di servizio che non ha svolto durante il periodo di astensione dal lavoro per fruire del congedo. Ma questo non significa assolutamente che non avrà più diritto alla progressione economica che, come previsto nel comparto scuola, ricomincerà ad essere riconosciuta dal momento in cui riprenderà a svolgere regolare servizio.
Ricordiamo che nel comparto scuola la progressione economica avviene ogni 5 anni fino al ventesimo anni di servizio e ogni sei anni per gli anni di servizio successivi al ventesimo
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