Con il contratto di rioccupazione è previsto un esonero contributivo per il datore di lavoro che assume e che potrà fare domanda dal 15 settembre 2021. Istruzioni da INPS su come fare in un messaggio.
Contratto di rioccupazione: esonero contributivo previsto dal 15 settembre quando scatta il via libera per le richieste.
A spiegare come fare domanda per l’esonero contributivo previsto con il contratto di rioccupazione è l’INPS con il messaggio n. 3050 del 9 settembre 2021.
Il messaggio sul contratto di rioccupazione segue la circolare del 2 agosto con le prime istruzioni.
Il contratto di rioccupazione è stato introdotto dal decreto Sostegni bis n.73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Consiste in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati.
Il contratto di rioccupazione va stipulato tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2021 ed è attivato dal datore di lavoro privato dando così diritto all’esonero contributivo. Vediamo come fare domanda dal 15 settembre con le nuove istruzioni dell’INPS.
Contratto di rioccupazione: come fare domanda per l’esonero dal 15 settembre
Dal 15 settembre è possibile fare domanda per l’esonero del contratto di rioccupazione. Ricordiamo che l’esonero contributivo con il contratto di rioccupazione che dura 6 mesi è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12).
Con il messaggio del 9 settembre INPS comunica che dal 15 settembre 2021, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet dell’Istituto (clicca qui), sarà reso disponibile il modulo di istanza online “RIOC”, volto alla richiesta del beneficio in trattazione.
Per essere autorizzato alla fruizione dell’esonero, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, attraverso il modulo sopra indicato, la domanda di ammissione all’agevolazione attivata con il contratto di rioccupazione. Il datore di lavoro deve fornire, specifica l’Istituto, le seguenti informazioni:
- indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione;
- codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato;
- importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
L’Istituto, si legge dettagliatamente nel messaggio, una volta ricevuta la domanda di esonero per contratto di rioccupazione si occuperà di:
- verificare l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
- calcolare l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
- verificare la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
- in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, d’informare, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza online, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’esonero e a individuare l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione con contratto di rioccupazione.
Specifica l’Istituto:
“Si evidenzia che, con riferimento ai rapporti a tempo parziale, la retribuzione lorda media mensile da indicare dovrà essere quella rapportata al tempo pieno, in quanto saranno le procedure telematiche a parametrare l’importo di esonero spettante alla percentuale oraria indicata.”
Maggiori dettagli su questo aspetto li fornisce l’Istituto nel messaggio che alleghiamo al nostro articolo. Intanto ricordiamo, come fa l’INPS nel messaggio del 9 settembre, che l’assunzione con il contratto di rioccupazione è strettamente legata alla definizione, sempre con il consenso del lavoratore, di un “progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.”
Aggiunge l’Istituto:
“Il progetto individuale di inserimento ha una durata di 6 mesi, durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Pertanto, è onere delle parti procedere alla definizione del suddetto progetto e rispettare gli obblighi in esso previsti.”
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Contratto di rioccupazione con esonero contributivo: esposizione nel flusso Uniemens
INPS nel messaggio fornisce anche le più dettagliate istruzioni per esporre i dati necessari nel flusso Uniemens e ottenere così l’esonero contributivo del contratto di rioccupazione.
I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’esonero oggetto del contratto di rioccupazione devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo alla pubblicazione del messaggio e quindi ottobre 2021, i nomi dei lavoratori cui spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità:
- l’elemento “Imponibile”;
- l’elemento “Contributo” della sezione “DenunciaIndividuale”.
In particolare, nell’elemento “Contributo” deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre l’esonero spettante dovranno essere valorizzati all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “InfoAggcausaliContrib”, i seguenti elementi:
- nell’elemento “CodiceCausale” dovrà essere inserito il valore “RIOC”, avente il significato di “Esonero per assunzioni art. 41 D.L. 73/2021”;
- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” dovrà essere inserito il valore “N”. Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.08.08 e dal CA 9A) dovrà essere indicato il numero di matricola dell’azienda presso cui è stato inviato il lavoratore;
- nell’elemento “AnnoMeseRif” dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice “L554”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni art. 41 D.L. n.73/2021”;
- con il codice “L555”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni art. 41, D.L. n.73/2021”.
Per maggiori dettagli rimandiamo al testo completo del messaggio dell’INPS che alleghiamo di seguito.
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