Contratto di somministrazione: normativa, limiti e diritti del lavoratore

Simone Micocci

18/10/2017

Il contratto di somministrazione è quella tipologia contrattuale utilizzata dalle agenzie interinali per il lavoro: ecco quali sono gli obblighi e i limiti da rispettare e i diritti dei lavoratori.

Contratto di somministrazione: normativa, limiti e diritti del lavoratore

Il contratto di somministrazione è la tipologia di contratto professionale introdotta dal D.Lgs 276/2003 (la cosiddetta Riforma Biagi), in sostituzione del contratto di lavoro interinale, e riformata dal Jobs Act.

Disciplinato dagli articoli compresi tra il 1559 e il 1570 del Codice Civile, il contratto di somministrazione consiste in un accordo per la somministrazione di manodopera tra due soggetti - l’utilizzatore e il somministratore - che consente l’utilizzo di personale non assunto direttamente per un lavoro specifico.

Si tratta quindi di quel contratto firmato da coloro che trovano lavoro grazie ai servizi offerti da un’agenzia interinale. Il contratto di somministrazione in realtà si compone di due contratti differenti:

  • quello stipulato dall’utilizzatore (l’impresa o il privato) e il somministratore (l’agenzia interinale) che è di tipo commerciale;
  • quello stipulato tra il somministratore e il lavoratore, che è di tipo subordinato.

In sostanza, grazie a questo contratto il lavoratore assunto dall’agenzia interinale può essere utilizzato dall’azienda per un determinato periodo di tempo.

Ci sono però delle condizioni da soddisfare affinché il contratto di somministrazione sia valido: ad esempio il lavoratore deve avere gli stessi diritti di chi ha firmato un contratto a tempo determinato o indeterminato direttamente con l’azienda utilizzatrice.

Vediamo nel dettaglio quale forma deve avere questa tipologia di contratto e quali sono i limiti previsti dalla legge italiana.

Le parti del contratti di somministrazione

Il contratto di somministrazione è un contratto che viene stipulato tra tre parti:

  • somministratore: ossia l’agenzia che si pone come intermediario tra l’utilizzatore e il lavoratore. Per essere autorizzato a stipulare un contratto di somministrazione l’agenzia deve essere regolarmente iscritta all’Albo delle Agenzie per il lavoro;
  • utilizzatore: colui che richiede la prestazione lavorativa del dipendente assunto dall’azienda somministratrice. Può essere un’impresa, ma anche un privato;
  • lavoratore: colui che viene assunto dall’agenzia interinale ma presta lavoro all’utilizzatore. Può essere assunto sia con contratto a tempo determinato che indeterminato.

La forma del contratto di somministrazione

Affinché sia valido il contratto di somministrazione deve essere redatto in forma scritta. Inoltre deve contenere delle specifiche indicazioni, quali:

  • estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;
  • numero lavoratori richiesti;
  • rischi eventuali per la salute, con contromisure di prevenzione;
  • durata del rapporto di lavoro (inizio e termine);
  • scopi e inquadramento delle prestazioni del lavoratore presso l’azienda utilizzatrice;
  • trattamento economico e normativo delle prestazioni professionali comprensivo anche del versamento dei contributi previdenziali.

In mancanza di uno di questi requisiti, il contratto di somministrazione perde la sua validità e il lavoratore diventa a tutti gli effetti un dipendente dell’azienda per cui lavora.

Il contratto di somministrazione è nullo anche quando l’agenzia somministratrice includa nell’accordo una clausola con la quale si vieta l’assunzione del lavoratore da parte dell’azienda utilizzatrice.

Quando il contratto di somministrazione è vietato

Ci sono dei casi in cui non è possibile sottoscrivere un contratto di somministrazione. Ad esempio, la legge vieta di farlo per la sostituzione di lavoratori in sciopero. Inoltre, questa tipologia contrattuale è vietata:

  • alle unità produttive che nei 6 mesi precedenti hanno effettuato licenziamenti collettivi di impiegati dediti alle stesse mansioni;
  • alle unità produttive dove sono state effettuate sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro in regime di cassa integrazione (ma solo se i lavoratori in questione sono adibiti alle stesse mansioni);
  • ai datori di lavoro non in regola con le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ci sono dei limiti poi che riguardano il contratto a tempo indeterminato e quello a tempo determinato; vediamo quali sono.

Contratto di somministrazione a tempo determinato e indeterminato

L’azienda somministratrice può far firmare al lavoratore un contratto subordinato a tempo determinato o indeterminato. A seconda dei casi ci sono dei limiti e degli obblighi da rispettare.

Ad esempio per il contratto a tempo determinato c’è da rispettare il limite temporale di 36 mesi. Inoltre ci sono dei limiti quantitativi: ad esempio il CCNL Commercio stabilisce che non possono essere impiegati lavoratori con contratto di somministrazione oltre il limite del 15% dell’organico assunto a tempo indeterminato.

I limiti variano a seconda dei CCNL di riferimento applicati dall’utilizzatore.

Per il contratto a tempo indeterminato non ci sono limiti temporali, ma solo quantitativi. Nel dettaglio l’azienda utilizzatrice può ricorrere a questa tipologia di contratto nel limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato assunti direttamente. Anche in questo caso la percentuale può variare a seconda del CCNL di riferimento.

I diritti del lavoratore

È bene specificare che il lavoratore impiegato dietro contratto di somministrazione ha gli stessi diritti del personale assunto direttamente dall’azienda utilizzatrice adibito alle stesse mansioni. Lo stipendio quindi deve essere pari sia come livello che come retribuzione, e il lavoratore ha gli stessi diritti per quel che riguarda ferie e permessi.

Può capitare inoltre che il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia interinale resti per un periodo di tempo senza utilizzatore; in tal caso l’agenzia è dovuta al pagamento di un’indennità di disponibilità, che deve rispettare gli importi minimi fissati dal contratto collettivo delle agenzie di somministrazione.

Alla scadenza del contratto di somministrazione - o in caso di licenziamento - il lavoratore ha diritto all’indennità di disoccupazione Naspi, così come gli altri dipendenti assunti con contratto subordinato a tempo determinato o subordinato.

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