Nel Cura Italia contro l’emergenza coronavirus viene prolungata al 15 aprile 2020 la sospensione delle udienze civili e penali. Chiarimenti sulla sospensione dei termini.
La sospensione delle udienze civili, penali, amministrative e tributarie slitta al 15 aprile 2020, prolungando di due settimane il termine precedentemente previsto. Così si legge nel decreto Cura Italia in vigore dal 17 marzo, in cui il Governo detta le misure salva-economia durante l’emergenza coronavirus. La sospensione delle udienze viene confermata e prolungata, anche perché nelle aule di tribunale sarebbe impossibile rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra gli individui ed evitare contatti troppo ravvicinati.
Le udienze civili e penali, ove possibile, potranno essere eseguite tramite collegamenti Skype e in videoconferenza, nel rispetto delle regole dettate dalla Direzione per i sistemi informativi del Ministero della Giustizia, in attuazione del decreto legge 11/2020. Che succede, invece, per mediazione e negoziazione assistita?
Coronavirus: udienze sospese fino al 15 aprile
Le udienze civili, penali e amministrative, già sospese fino alla fine di marzo, sono ulteriormente rimandate al 15 aprile 2020, così deciso dal Premier Conte che ha firmato il decreto Cura Italia con le nuove disposizioni in materia economica. Le indiscrezioni circa la proroga del termine, trapelate negli ultimi giorni, quindi, hanno trovato conferma.
Così riporta il resoconto della conferenza stampa di Giuseppe Conte sul sito del Governo:
“nuove misure per contenere gli effetti dell’emergenza in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e militare, quali, tra l’altro, il rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche eccezioni;”
E nella relazione della bozza del decreto Cura Italia:
“il rapidissimo mutamento del quadro epidemiologico in atto impone la necessità ed urgenza di prorogare il termine fissato, non risultando lo stesso funzionale alle esigenze di contrasto dell’emergenza sanitaria in corso. Si ritiene pertanto, a seguito dei provvedimenti assunti dal Governo per contenere gli effetti dell’epidemia in corso, di dove prorogare il predetto termine del 22 marzo al 15 aprile 2020. Va conseguentemente differita al 16 aprile 2020 la data a decorrere dalla quale i capi degli uffici giudiziari potranno assumere le misure organizzative di cui all’articolo 2”.
Quello che più preoccupa gli avvocati è la portata della sospensione dei termini, punto sul quale vi sono dubbi e perplessità. Questi aspetti verranno chiariti nel testo ufficiale, che non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Qui le istruzioni per lo svolgimento delle udienze in via telematica fino al prossimo 15 aprile:
La sospensione dei termini (dal 9 marzo al 15 aprile 2020) riguarda:
- le indagini preliminari, l’adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della motivazione;
- proposizione di atti introduttivi sia del giudizio che di procedimenti esecutivi e impugnazioni.
Se il decorso del termine ha avuto inizio durante la sospensione, l’inizio del decorso di considera differito al 15 aprile 2020. Mentre se il termine è computato «a ritroso» e ricade in tutto o parzialmente nel periodo di sospensione si considera differita l’udienza o altra attività da cui il termine decorre.
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