L’avvalimento è il prestito di uno o più requisiti per partecipare ad una gara d’appalto. Può riguardare sia requisiti economici che tecnici. La disciplina.
L’avvalimento è un istituto giuridico inerente il settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La sua origine è europea ed è stato introdotto in Italia nel 2006, per recepimento delle direttive comunitarie 2004/18 e 2004/17.
L’istituto dell’avvalimento consente di prendere in prestito da un’altra impresa i requisiti di capacità tecnica o di capacità economica richiesti dal bando di gara per partecipare ad un appalto.
L’avvalimento può essere classificato in due tipologie: uno è finalizzato a dimostrare in sede di gara il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti; l’altro invece serve a dimostrare la disponibilità dei requisiti che abilitano l’operatore economico a partecipare a procedure di affidamento di servizi.
La ratio dell’avvalimento è allargare la maglia delle imprese che possono partecipare ai bandi di gara, in sostegno delle piccole e medie imprese.
Avvalimento: cos’è e chi può usarlo
L’avvalimento è un istituto che permette agli operatori economici di partecipare alle gare d’appalto anche se non possiedono tutti i requisiti richiesti. Infatti, tramite avvalimento, un operatore economico può chiedere in prestito ad un’altra impresa un requisito di capacità tecnica (come un determinato numero di lavoratori) o di capacità economica (un certo fatturato o un volume d’affari).
L’avvalimento può essere:
- occasionale, quando serve a partecipare ad una singola gara d’appalto;
- stabile, quando serve ad ottenere l’iscrizione nei sistemi di qualificazione o negli albi degli operatori economici.
Le imprese coinvolte nell’avvalimento devono stipulare un contratto e devono trasmetterlo alla stazione appaltante (chi organizza la gara). Dai documenti trasmessi deve rilevare l’impegno dell’impresa che presta il requisito a mettere concretamente a disposizione le risorse tecniche o economiche di cui l’impresa richiedente risulta carente.
Possono ricorrere all’avvalimento:
- le imprese singole;
- i raggruppamenti temporanei di imprese;
- i consorzi di imprese;
- i Gruppi Europei di Interesse Economico;
- le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete per partecipare alla gara.
Invece non possono ricorrervi le imprese che:
- partecipano come concorrenti alla medesima gara d’appalto o lotto di gara;
- sono prive del requisito richiesto;
- sono già ausiliarie di un’altra impresa partecipante alla gara.
L’avvalimento è inoltre vietato nei seguenti settori:
- per gli appalti nel settore dei beni culturali;
- per gli appalti riguardanti opere che richiedono lavori o componenti di notevole complessità tecnica, ad esempio strutture ed impianti.
Avvalimento per la capacità economico-finanziaria
Quando l’avvalimento è richiesto per il prestito di un requisito economico-finanziario, l’impresa deve essere in grado di dimostrare la solidità economica per far fronte agli impegni presi. Nello specifico deve dimostrare di avere:
- un consistente volume d’affari;
- un determinato fatturato specifico nel settore di attività dell’appalto;
- una o più esperienze pregresse nel settore d’appalto in questione.
Avvalimento per la capacità tecnico-operativa
Quando l’avvalimento ha per oggetto il prestito di risorse tecnico operative, l’impresa dovrà dimostrare il possesso dei mezzi materiali necessari. Facciamo degli esempi:
- il possesso di un determinato numero di lavoratori dipendenti addetti ad un certo servizio;
- aver eseguito uno o più contratti con oggetto una prestazione simile;
- possedere almeno una certificazione di qualità, per esempio la certificazione UNI-EN-ISO.
Avvalimento, le verifiche successive
Dopo l’avvalimento, la stazione appaltante che ha indetto la gara deve verificare che l’impresa sia realmente in possesso delle risorse economiche o tecnico-operative dichiarate.
Per agevolare il controllo, l’impresa che partecipa alla gara d’appalto deve presentare i documenti seguenti:
- la dichiarazione integrativa dell’impresa ausiliaria (che provvede al prestito);
- la dichiarazione integrativa dell’impresa ausiliata (che beneficia del prestito)
- il contratto di avvalimento;
- l’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria (che autorizza a partecipare alle gare d’appalto).
Mentre l’impresa che provvede al prestito del requisito economico o tecnico deve dichiarare:
- il possesso dei requisiti di ordine generale, ovvero la regolarità contributiva e fiscale e l’assenza di condanne penali;
- il possesso del requisito oggetto del prestito;
- l’impegno a mettere a disposizione quanto richiesto in concreto.
Tutte le dichiarazioni sono trasmesse all’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che ne accerta la regolarità.
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