L’appalto è una tipologia di contratto regolamentato in Italia dal Codice Civile con gli articoli 1655 e seguenti. Nel Codice Civile l’appalto è definito come un “contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
La legge italiana distingue due tipologie di appalto: l’appalto di opera, che può a titolo di esempio essere la costruzione di un edificio e l’appalto di servizio, che come suggerisce il nome vuol dire portare a termine un servizio, come potrebbe essere quello del trasporto pubblico.
Purché si parli di appalto è necessario che l’oggetto del contratto sia qualcosa da eseguire, così come potrebbe essere l’edificazione di un abitazione o una prestazione di sevizio e non qualcosa da dare, poiché in tal caso si parlerebbe di vendita.
Nel contratto di appalto si distinguono due figure: l’appaltatore, che è il soggetto - nella maggior parte dei casi si tratta di un imprenditore - che è chiamato a compiere un’opera o servizio - e il committente.
Con l’appalto le due controparti stabiliscono quello che è il compenso che dovrà essere erogato nei confronti dell’appaltatore ma anche l’obbligo che questi ha di portare a termine l’opera o il servizio richiesta dal committente, portando a termine il progetto o programma stabilito nel contratto.
Sebbene i termini portino a facili confusioni, non bisogna distinguere l’appalto dall’appalto pubblico. Il primo, disciplinato come abbiamo visto dal Codice Civile, si limita a dare definizioni di carattere generale.
L’appalto pubblico è, al contrario, disciplinato da fonti normative comunitarie e interne. In Italia attualmente l’appalto pubblico è regolamentato dal “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, il d.lgs. 163/2006 e dal D.p.r. 207/2010.
A differenza del contratto di appalto, che può essere stipulato anche da due soggetti privati, l’art. 3 comma 6 del d.lgs 163/2006 definisce l’appalto pubblico come “il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, avente per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice” in cui un ente pubblico sostiene un costo al fine di ottenere una prestazione d’opera o servizio.