Credito d’imposta ricerca e sviluppo: agevolabile anche il compenso dell’amministratore

Isabella Policarpio

07/06/2019

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo: è agevolabile anche il compenso dell’amministratore, purché sia legato al progetto di ricerca. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate.

 Credito d’imposta ricerca e sviluppo: agevolabile anche  il compenso dell’amministratore

Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il compenso dell’amministratore può rientrare tra le spese ammissibili, ma solo ed esclusivamente per la parte direttamente collegata al progetto di ricerca e sviluppo (R&S).

Tale chiarimento è contenuto nella risposta ad interpello numero 182 del 6 giugno 2019 (testo in allegato), e prende spunto dal dubbio avanzato da una società specializzata nello sviluppo tecnologico finalizzato alla creazione di strumenti di precisione.

Facciamo il punto della situazione analizzando il contenuto della risposta delle Entrate.

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo: ammesso anche il compenso dell’amministratore

Il chiarimento in merito al credito d’imposta per ricerca e sviluppo prende spunto dal quesito proposto da una società che opera nell’ambito dello sviluppo tecnologico finalizzato alla creazione di nuovi e innovativi strumenti per la ricerca.

In particolare, la società istante chiede all’Agenzia delle Entrate se il compenso dell’amministratore possa essere ricompreso tra le spese eleggibili al credito d’imposta di ricerca e sviluppo.

Il quesito viene risolto nella risposta ad interpello numero 182:

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello numero 182, 06/06/2019
Clicca qui per consultare la risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, in conclusione, stabilisce che la quota di costo che l’azienda sostiene per gli amministratori può essere agevolabile con il credito ricerca e sviluppo purché la somma erogata sia legata all’attività di R&S medesima.

Tuttavia, nella risposta in esame viene precisato che:

A tal fine, rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria circa l’idonea documentazione dell’attività svolta, l’effettività, l’imputazione temporale e la congruità dei costi sostenuti e la sussistenza di eventuali profili simulatori delle operazioni poste in essere

Agenzia delle Entrate: anche il compenso dell’amministratore rientra tra le spese ammissibili

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate si basa sul dettato normativo dell’articolo 3 del decreto legge numero 145 del 2015, testo di riferimento sulla disciplina del credito d’imposta per ricerca e sviluppo.

Alla luce delle indicazioni fornite, sembra evidente che non sia fatto alcun divieto di comprendere il compenso dell’amministratore tra le spese ammissibili, tuttavia vi è un vincolo da rispettare: il lavoro dell’amministratore deve essere strettamente connesso al progetto di ricerca e sviluppo cui il credito si riferisce.

Lo stesso concetto era stato ribadito anche in una circolare precedente, la n. 13/E del 27 aprile 2017, nella quale si specifica che tra le spese ammissibili

...può essere ricompreso anche l’amministratore il cui compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta

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