Diagnosi Covid: sintomi e nuovi criteri nella circolare del Ministero

Martino Grassi

09/01/2021

Il ministero della Salute ha diffuso una nuova circolare in cui sono contenuti i sintomi e i nuovi criteri per effettuare la diagnosi di Covid-19.

Diagnosi Covid: sintomi e nuovi criteri nella circolare del Ministero

Il ministero della Salute ha diffuso una nuova circolare in cui sono contenuti i sintomi e i nuovi criteri per riconoscere l’infezione da Covid-19. Il documento si è reso necessario in seguito all’evoluzione della situazione epidemiologica, oltre che alle nuove evidenze scientifiche e le indicazioni pubblicate dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC).

Nel documento, firmato da Giovanni Rezza, direttore generale, sono contenute inoltre le indicazioni per l’esecuzioni dei test e per il tracciamento. La principale novità della circolare riguarda il parziale via libera all’utilizzo dei test antigenici rapidi.

Diagnosi Covid-19, sintomi e nuovi criteri

Attraverso la nuova circolare, il ministero indica quali sono i sintomi e i criteri da valutare per effettuare la diagnosi da Covid-19. Per quanto riguarda i criteri clinici con cui stabilire un caso di Covid-19, è necessario che il pazienti manifesti almeno uno di questi sintomi:

  • tosse;
  • febbre;
  • mancanza di respiro (dispnea);
  • perdita del senso dell’olfatto (anonima);
  • perdita del senso del gusto (ageusia o disusai).

Tra i sintomi meno specifici ci sono cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea. La diagnosi potrà essere effettuata anche attraverso criteri radiologici, nel caso in cui venga individuato un quadro compatibile con la Covid-19 e attraverso criteri di laboratorio, ossia con il “rilevamento di acido nucleico di SARS-CoV-2 in un campione clinico, oppure rilevamento dell’antigene SARS-CoV-2 in un campione clinico”, si legge nel documento.

Infine l’ultimo metodo per effettuare la diagnosi è attraverso i criteri epidemiologici, in questo caso devo verificarsi almeno uni dei seguenti contatti:

  • “contatto stretto con un caso confermato COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso”;
  • “essere residente/operatore, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi, in contesti sanitari (ospedalieri e territoriali) e socioassistenziali/sociosanitari quali RSA, lungodegenze, comunità chiuse o semichiuse (ad es. carceri, centri di accoglienza per migranti), in cui vi sia trasmissione di SARS-CoV-2”.

La conferma della positività tuttavia può avvenire solamente se i criteri di laboratorio avranno esito positivo, negli altri casi si avrà un caso possibile, se sono soddisfatti i criteri clinici, o probabile, nel caso in cui siano soddisfatti i criteri clinici e sia stato rilevato anche un link epidemiologico o nel caso in cui siano rispettati i criteri radiologici.

Novità per test antigenici rapidi e di ultima generazione

Con il nuovo documento, il ministero della Salute concede anche un parziale lascia passare all’utilizzo dei test antigenici rapidi, i cui risultati dovranno essere “interpretati in base alla situazione epidemiologica della popolazione studiata”.

Per quanto riguarda i test antigenici rapidi di ultima generazione (immunofluorescenza con lettura in microfluidica), che hanno dimostrato di avere sensibilità e specificità quasi sovrapponibile ai test molecolari, arriva l’ok del ministero, e potranno essere utilizzati come alternativa ai test molecolari.

Iscriviti a Money.it