Dimissioni, cosa deve fare il genitore con figli di età inferiore ai tre anni? Una guida con tutti gli adempimenti richiesti.
Per il lavoratore genitore ci sono delle regole differenti di cui tener conto quando si rassegnano le dimissioni.
Per la generalità dei lavoratori, infatti, dal 12 marzo 2016 è obbligatorio rassegnare le dimissioni utilizzando la procedura telematica disponibile su Cliclavoro. Ci sono delle categorie di lavoratori, però, per cui la procedura è differente ed è necessario un passaggio all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Ci riferiamo, ad esempio, al caso dei lavoratori genitori con figli minori di tre anni, per le quali le dimissioni richiedono una maggiore accortezza.
Vediamo cosa fare in questi casi analizzando cosa dicono le attuali regole.
Dimissioni genitori con figli minori di tre anni: cosa dice la normativa
L’articolo 55, comma 4, del D.lgs 151/2001, stabilisce che per le dimissioni presentate da coloro che sono genitori, durante i primi tre anni di vita del figlio ci sia la necessità di convalida dell’Ispettorato territoriale del lavoro. Questo vale tanto per la lavoratrice madre quanto per il lavoratore padre.
Nel caso di lavoratori con figli di età inferiore ai 3 anni, quindi, l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro è sospensivamente condizionata dalla loro convalida da parte dell’INL.
A tal proposito, con la nota n°749 del 25 settembre 2020, con la quale vengono dati i chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 55, comma 4, del D.Lgs 151/2001, viene spiegato che la convalida va sempre effettuata, a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità. In tal caso, comunque, si consiglia di verbalizzare una dichiarazione del lavoratore secondo cui il datore di lavoro è a conoscenza della propria situazione familiare.
Dimissioni genitori con figli minori di tre anni: come rassegnarle correttamente
A riguardo vi è poca chiarezza: c’è chi ritiene, infatti, che al pari delle dimissioni rassegnate dalla madre nel periodo di maternità (dal momento in cui viene a conoscenza della gravidanza fino al compimento del 1° anno di età del figlio), non serva rassegnare le dimissioni su ClicLavoro nel caso del lavoratore con figli di età inferiore ai tre anni.
Effettivamente è così e la risposta ce la dà direttamente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che abbiamo contattato per la richiesta di chiarimenti. Questi hanno in primis chiarito la necessità di convalida delle dimissioni in caso di figli di età inferiore ai tre anni (non compiuti) e in un secondo momento hanno dato spiegazione della modalità con cui richiederla.
Nel dettaglio, all’indirizzo email della sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro va inviato un certo modulo - che potete scaricare di seguito - firmato e compilato di tutte le sue parti, con il quale il lavoratore dichiara di essersi dimesso senza costrizione alcuna.
Oltre a questo modello, bisogna allegare alla mail:
- copia documento d’identità;
- copia della comunicazione al datore di lavoro circa la volontà di dimettersi o una copia delle dimissioni del ClicLavoro.
Gli ultimi due documenti sono alternativi: non è così essenziale, dunque, utilizzare la procedura disponibile su ClicLavoro in quanto è sufficiente la prova che certifica l’avvenuta comunicazione al datore di lavoro. D’altronde, anche nella pagina guida delle dimissioni online si legge che queste non sono necessarie per le ipotesi di “convalida presso l’ITL previste dall’art.55 comma 4 del D.lgs. 151/2001 relative ai genitori lavoratori”.
Come fare allora per dare le dimissioni correttamente? Ecco cosa fare passo per passo:
- controllare qual è il periodo di preavviso (non necessario nel caso delle dimissioni per maternità);
- comunicare, tenendo appunto conto dell’obbligo di preavviso, la volontà all’azienda di dimettersi. Può essere fatto o tramite una lettera di licenziamento, che va firmata sia dal lavoratore che dal datore di lavoro, che tramite la procedura di ClicLavoro, comunque riconosciuta dall’ITL;
- inviare all’Ispettorato territoriale del lavoro la lettera di convalida delle dimissioni, allegando documento d’identità e - a seconda di quanto deciso nel punto precedente - la copia della lettera inviata al datore di lavoro o la copia delle dimissioni presentate tramite ClicLavoro;
- attendere la convalida delle dimissioni e consegnarla al datore di lavoro.
Attenzione: questa procedura - per il momento - vale solamente fino al 31 dicembre 2021, scadenza dello Stato di emergenza. Dopodiché dovrebbero ritornare le vecchie regole, secondo le quali la convalida avviene con la convocazione in sede del lavoratore.
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