Gli ispettori del lavoro potranno controllare tutte le informazioni delle dimissioni online dei lavoratori. Ecco come.
Il «Jobs Act» ha introdotto nuove modalità per i lavoratori che vogliono presentare le proprie dimissioni.
Per questo motivo il Ministero del lavoro ha emesso una nota direttoriale del 10 maggio 2016 n.2785, per informare che a partire dall’11 maggio 2016 gli ispettori del lavoro avranno accesso alle comunicazioni telematiche di dimissioni volontarie ricevute dal Ministero.
Dimissioni volontarie: come e dove presentarle
A partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni devono essere presentate in modalità esclusivamente telematica.
Il motivo di questa scelta è semplice: il Governo vuole cercare di contrastare il triste fenomeno delle c.d. «dimissioni in bianco»: questa pratica consiste nel far firmare al lavoratore un foglio bianco, il quale verrà successivamente riempito dal datore di lavoro formalizzando così le dimissioni.
In base alla nuova legge, la procedura online per inviare le proprie dimissioni consiste nell’inviare il modulo tramite il sito del Ministero del Lavoro.
Le dimissioni posso essere presentate anche tramite un patronato, un’organizzazione sindacale o un ente bilaterale che provvederà a compilare i dati e inviarli al Ministero del Lavoro.
Dimissioni volontarie: i controlli degli ispettori
Il motivo di queste nuove funzionalità per gli ispettori del lavoro risiede nella volontà di incrementare le attività di vigilanza. In questo modo infatti gli ispettori potranno incrociare le comunicazioni inviate dai lavoratori con quelle di cessazione del rapporto di lavoro che vengono poi trasmesse dal datore di lavoro entro i 5 giorni come previsto dalla legge.
Gli ispettori quindi potranno:
- accedere a tutte le comunicazioni di dimissioni/risoluzioni consensuali ricercandole per «comune»;
- ricercare eventuali dimissioni/risoluzioni consensuali per codice fiscale del lavoratore o dell’azienda;
- avere accesso alle dimissioni/risoluzioni consensuali inviate successivamente ad una comunicazione di cessazione;
- avere accesso alle dimissioni/risoluzioni consensuali per i quali non segue una comunicazione di cessazione;
- avere accesso alle dimissioni con data di decorrenza superiore a 3 mesi dalla data di trasmissione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA