I dispositivi di protezione per la sicurezza sul lavoro sono sia collettivi che individuali e hanno la funzione di annullare o ridurre il rischio connesso allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Come ben sappiamo, le norme in tema di sicurezza sul lavoro costituiscono un imprescindibile complesso di regole, valevoli sia per il datore di lavoro che per i lavoratori. In questo contesto, un ruolo chiave per la protezione e la tutela della salute e dell’integrità del lavoratore è svolto dai dispositivi di protezione, sia collettivi che individuali. Si tratta fondamentalmente di strumenti, oggetti, indumenti di essenziale importanza nel campo della tutela contro rischi specifici, pericoli generici ed eventuali incidenti.
Ecco perché appare opportuno parlarne di seguito, nel corso di questo articolo. In che cosa consistono di preciso? E quali sono le regole rilevanti in proposito? Vediamolo più avanti.
Dispositivi per la protezione collettiva: ecco quali sono e le finalità
In linea generale, nelle aziende - allo scopo di assicurare la tutela della salute non soltanto del singolo lavoratore ma di più lavoratori allo stesso tempo - l’utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva si rivela indispensabile.
Se ci si chiede che cosa sono i dispositivi per la protezione collettiva, la risposta è che essi non sono altro che l’insieme di tutte le misure di sicurezza previste:
- per la prevenzione rischi, riducendoli o eliminandoli alla fonte:
- per la salute e la tutela di più lavoratori che lavorano nello stesso luogo.
I dispositivi in oggetto consistono dunque in tutte le misure mirate a proteggere i lavoratori contro vari pericoli, e ciò indipendentemente dalla loro specifica attrezzatura e dal loro comportamento sul luogo di lavoro.
Per fare un veloce esempio, con riferimento al rischio di caduta dall’alto - tipico dei lavori di edilizia - rilevano i DPC come i parapetti, ponteggi o reti di sicurezza. Per differenti tipi di rischio che ricadono sui lavoratori, invece, possiamo includere nei DPC le cappe di aspirazione o le griglie resistenti allo sfondamento.
Ovviamente, l’insieme dei cd. dispositivi di protezione collettiva è molto ampio e comprende altresì quanto segue:
- corrimano delle scale;
- rilevatori di incendio;
- porte tagliafuoco:
- dispositivi per l’estrazione di fumi o vapori;
- sistemi di sterilizzazione;
- lavaocchi di emergenza.
Si tratta chiaramente di un elenco esemplificativo, ma non esaustivo, in quanto i dispositivi di protezione collettiva sono davvero moltissimi e variano in base alla specifica realtà aziendale considerata. Inoltre è da notare che - a seguito della pandemia -anche le mascherine chirurgiche fanno parte della lista di dispositivi di sicurezza collettiva in molti contesti lavorativi, e in particolare in quelli nei quali l’attività lavorativa è effettuata a contatto con il
pubblico.
Da notare altresì che la legge prevede l’obbligo dei dispositivi di protezione collettiva nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti e simili - vale a dire per tutti i lavori compiuti in altezza o in alta quota.
Sul piano dei requisiti dei DPC, essi non sono cosi rigidi e stabiliti per legge, così come invece accade per i DPI. In buona sostanza, è sufficiente che il DPC sia idoneo e i requisiti di idoneità cambiano in base al tipo di dispositivo a cui si applica detto criterio. Gli obblighi del datore di lavoro in tema di adozione dei vari DPC variano ovviamente in base alla natura dell’attività lavorativa.
La priorità dei DPC rispetto ai DPI
Rimarchiamo che l’apparato di norme di riferimento, per tutto quanto riguarda i dispositivi di protezione dei lavoratori, è il d. lgs. n. 81 del 2008.
In particolare alla lettera i) dell’art. 15 è stabilita: “la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”. E a ribadire ciò vi sono anche diverse pronunce della magistratura.
L’idea alla base di detto ordine gerarchico si collega al principio per cui il datore di lavoro deve agire, se possibile, con priorità sui rischi attinenti alla globalità dell’ambiente lavorativo, riducendoli o eliminandoli. I DPI in dotazione sono invece da ritenersi ultima difesa del lavoratore che ne fa utilizzo, e non come unica fonte di tutela per la salute.
Insomma, non rilevano soltanto i dispositivi per la protezione collettiva, in quanto nel Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, vi sono altresì regole inerenti ai cd. DPI - dispositivi di protezione individuale. Essi hanno valenza in tutte le circostanze in cui determinati fattori di rischio non possano essere evitati o ridotti da misure di prevenzione o mezzi di protezione collettiva. Ne parleremo di seguito.
Dispositivi per la protezione individuale: di che si tratta? I requisiti
Chiarire che cosa sono è molto semplice, se consideriamo quanto indicato dal Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, ossia il ben noto D.lgs n. 81 del 2008. La definizione di dispositivo per la protezione individuale o DPI è quella che segue: “Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
Importante ribadire che i DPI devono essere prescritti esclusivamente nelle circostanze in cui non è possibile attuare altre misure di prevenzione per diminuire i rischi alla fonte, come per esempio adottare mezzi di protezione collettiva o modificare il processo lavorativo.
I dispositivi di protezione individuale, per essere definiti tali, sono caratterizzati da requisiti ad hoc. Essi infatti debbono essere:
- conformi e regolari secondo le normative in vigore;
- adeguati ai rischi da prevenire;
- adeguati alle caratteristiche del luogo lavorativo;
- adeguati alle caratteristiche del sistema lavorativo;
- ergonomici e funzionali alla salute dei lavoratori;
- facili da indossare e da togliere in caso di emergenza.
Inoltre, va da sé che i DPI non debbano costituire un rischio più alto per il lavoratore che li utilizza. In tutti i casi di utilizzo di più DPI, essi devono essere obbligatoriamente compatibili tra loro.
In taluni casi, i dispositivi di protezione individuale sono prescritti espressamente dalla legge, come il casco di protezione obbligatorio per le attività lavorative in quota (ad es. in prossimità di gru).
Gli obblighi del datore di lavoro in materia di dispositivi di protezione individuale
Per quanto riguarda doveri e compiti dell’azienda, ricordiamo che il datore di lavoro è tenuto al rispetto di una serie di specifici obblighi per l’utilizzo dei DPI, di cui all’art. 77 del Testo unico sulla sicurezza. Egli infatti deve:
- occuparsi della scelta dei DPI da usare in azienda, sulla scorta della valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei DPI, delle eventuali variazioni negli elementi di valutazione e individuando la relativa norma tecnica UNI-EN;
- individuare le condizioni nelle quali deve essere utilizzato un DPI;
- occuparsi di fornire ai dipendenti i DPI conformi ai requisiti delle norme in materia;
- garantire l’efficienza e le condizioni d’igiene dei DPI, dando luogo a tutte le manutenzioni, riparazioni e sostituzioni necessarie;
- destinare ciascun DPI ad uso personale e fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- informare i lavoratori, in maniera preliminare, circa i rischi da cui sono protetti grazie ai DPI;
- garantire una opportuna formazione sul corretto utilizzo dei DPI.
Tre fondamentali differenze tra DPC e DPI
Nel corso di questo articolo abbiamo visto quali sono le caratteristiche e peculiarità di DPC e DPI, ma in che cosa si differenziano concretamente gli uni dagli altri? Ebbene, le differenze sono sostanzialmente tre, le riportiamo in conclusione:
- i DPC sono quei sistemi che intervengono direttamente sulla fonte del rischio, riducendolo o eliminandolo. Tutto l’ambiente lavorativo beneficia di questi sistemi, che riducono per tutti i soggetti operanti in esso il rischio su cui agiscono. Invece i DPI sono quelle dotazioni personali che hanno la finalità di proteggere il lavoratore che ne fa utilizzo, nel corso della sua attività;
- I DPI sono strumenti progettati per essere indossati da un solo lavoratore per la sua salute o sicurezza - come ad es. occhiali, caschi, tute protettive - mentre i DPC danno allo stesso tempo protezione a più lavoratori dagli stessi rischi lavorativi;
- le condizioni di sicurezza che garantiscono i dispositivi di protezione collettiva sono quasi sempre molto al di sopra di quelle quelle garantite dall’utilizzo dei DPI.
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