Fattura elettronica, nuova proroga per il servizio di consultazione: il termine per l’adesione slitta al 28 febbraio 2021. È la privacy il tallone d’Achille dell’Agenzia delle Entrate. Le novità sono contenute nel provvedimento del 24 settembre 2020.
Fattura elettronica, nuova proroga per l’adesione al servizio di consultazione: si passa al 28 febbraio 2021.
La novità è contenuta nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 settembre 2020.
L’ennesimo rinvio del termine per aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche è motivato da necessità tecniche, considerando le nuove regole sui controlli relativi ai dati delle e-fatture ed il complicato rapporto con le regole in materia di privacy.
Il provvedimento del 24 settembre 2020 introduce inoltre una nuova funzionalità per i soggetti che utilizzano un canale “web service” per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI.
Fattura elettronica, nuova proroga per il servizio di consultazione: slitta tutto al 2021
È stato il provvedimento del 21 dicembre 2018 ad introdurre il servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche, disponibile per partite IVA e consumatori finali.
Una novità che non è piaciuta al Garante per la Privacy, che sin da subito ha contestato la conservazione da parte del Fisco dell’intero set di dati contenuti nelle fatture, definendola “sproporzionata” e “rischiosa”.
Le contestazioni dell’Autorità nei confronti della struttura del servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate sono state alla base delle proroghe continue al termine per l’adesione al servizio.
Si passa ora al 28 febbraio 2021, per effetto del nuovo rinvio previsto dal provvedimento pubblicato il 24 settembre 2020.
C’entra la privacy anche questa volta.
L’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha esteso i termini per la memorizzazione dei dati delle fatture elettroniche. Ai fini dei controlli fiscali, il decreto collegato alla scorsa Manovra ha inoltre previsto la possibilità di utilizzo di tutti i dati ivi contenuti, da parte di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.
Una novità che, per i più maliziosi, è stata introdotta per superare per legge gli ostacoli posti dal Garante per la Privacy che anche in tal caso, con il parere sullo schema di provvedimento del 9 luglio 2020, ha aspramente criticato e ritenuto “sproporzionata in uno stato democratico” l’archiviazione di dati sensibili effettuata dal Fisco.
Un botta e risposta continuo, che si traduce ora in una nuova proroga, in quanto “sono ancora in corso le attività di implementazione tecnica e amministrativa per attuare le predette disposizioni normative”.
La scadenza del 28 febbraio 2021 è però categorica: come già osservato dal provvedimento dell’Autorità Garante del 9 settembre 2020, il termine per l’adesione al servizio di consultazione, così come per la cancellazione del file xml nel caso di mancata adesione, deve essere certo, in virtù dei principi previsti dal GDPR.
Consultazione fatture elettroniche, cosa succede fino al 28 febbraio 2021
Fino al termine per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, è previsto un periodo transitorio, durante il quale l’Agenzia delle Entrate potrà conservare tutti i file xml trasmessi tramite il SdI.
I file delle fatture elettroniche sono memorizzati in via temporanea, ed in caso di mancata adesione al servizio entro il termine del 28 febbraio 2021, i dati dovranno essere cancellati entro 30 giorni.
Fattura elettronica, novità dall’Agenzia delle Entrate: nuovo servizio disponibile online
Accanto alla proroga per l’adesione al servizio di consultazione, il provvedimento del 24 settembre 2020 prevede un’ulteriore novità.
Per i soggetti che utilizzano un canale “web service” per lo scambio dati con il Sistema di Interscambio (SdI) è stato predisposto un servizio in grado di produrre un report di quadratura delle fatture elettroniche e delle notifiche scambiate tra quest’ultimo e il soggetto, in qualità esso sia di ricevente, sia di trasmittente.
Il servizio prevede inoltre il reinoltro delle fatture elettroniche e delle notifiche che non sono state recapitate al soggetto.
La funzionalità di reinoltro riferita a file fatture che si trovano nello stato di “Impossibilità di recapito”, comporterà, al buon esito dell’operazione del nuovo invio, l’impostazione automatica della data di consegna con la data di ritrasmissione, rilevante quindi ai fini fiscali.
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