I genitori devono provvedere al sostentamento dei figli in base alle loro possibilità economiche, ma fino a quando vale quest’obbligo?
Crescere un figlio e concedergli una vita dignitosa comporta un esborso di denaro non indifferente da parte della famiglia. Fino a quando, però, i genitori devono mantenere i propri figli?
Fino a quando sono minorenni, i genitori di turno sono obbligati a provvedere in tutto e per tutto al sostentamento, alla formazione e alle varie esigenze dei figli; sempre in relazione alle loro effettive possibilità economiche e anche se essi sono nati all’infuori del matrimonio.
Le cose cambiano quando il figlio raggiunge la maggiore età. Vediamo nel dettaglio fino a quando i genitori devono mantenere i propri figli.
Fino a quando i genitori devono mantenere i figli
Come già accennato, i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli, in relazione alle reali possibilità economiche, almeno fino a quando questi non raggiungono la maggiore età.
Tale obbligo, però, può persistere anche dopo la maggiore età, valutando ovviamente casistica per casistica, a patto che i figli non abbiano raggiunto l’indipendenza economica e purché il mancato raggiungimento dell’autonomia non derivi da negligenza o dipenda dal comportamento colposo dei figli stessi.
L’assegno di mantenimento ai figli maggiorenni
La legge, precisamente l’Art. 337 septies del Codice civile, stabilisce che il giudice, valutate le circostanze, può disporre a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto. Inoltre, ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Cosa comprende e come si ottiene l’assegno di mantenimento
Ciascun genitore ha l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in relazione alle sue reali possibilità economiche.
Il dovere di mantenere il figlio riguarda sia le spese ordinarie - abbigliamenti, vitto, alloggio - sia le spese straordinarie - formazione, istruzione, svago -; sempre nell’ottica delle reali possibilità dei genitori: la famiglia non è tenuta a dare più di quanto può.
Per ottenere l’assegno di mantenimento, il figlio può rivolgersi direttamente al genitore. In caso di diniego, esso può farsi aiutare da un avvocato specializzato in diritto di famiglia che aiuti il potenziale beneficiario dell’assegno a risolvere la questione in via extragiudiziale, ossia senza ricorrere al tribunale.
Se neanche così l’avente diritto al mantenimento riesce a risolvere, quest’ultimo potrà adire al Tribunale Civile competente di decidere come e se i genitori debbano contribuire al proprio mantenimento. Tutti questi procedimenti riguardano anche i figli con genitori separati e/o divorziati.
Quando i genitori non devono più provvedere ai figli
Concettualmente, i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli fino a quando questi non abbiano raggiunto l’indipendenza economica.
L’obbligo cessa quando si dimostra che il figlio abbia effettivamente raggiunto l’autosufficienza, oppure se non si sia reso indipendente per colpa a lui imputabile.
Se si procede per via giudiziale, i genitori si liberano dall’obbligo di mantenere il figlio maggiorenne ottenendo un certificato da parte del Tribunale Civile competente che attesta che l’obbligo è effettivamente cessato.
Una parte della giurisprudenza ha individuato, tuttavia, nei 34 anni il limite entro il quale lo stato di disoccupazione o non autosufficienza non sarebbe comunque giustificato (Ordinanza del 29 marzo 2016 del Tribunale di Milano). Ma non è sempre così.
Infatti, l’onere della prova per ottenere il certificato è in capo ai genitori, loro dovranno dimostrare una delle due seguenti casistiche:
- Il figlio raggiunge un’indipendenza economica tale da provvedere in toto alle sue esigenze tramite un lavoro non precario corrispondente alle sue aspirazioni (vedere Corte di Cassazione, sentenze n. 27377/2013 e n. 18/2011, 14123/2011, n. 1773/2012);
- Il figlio non si impegna per raggiungere l’indipendenza economica. In questo caso l’onere di provare l’effettivo impegno ricade in seconda battuta sul figlio: i genitori saranno esonerati dal mantenimento del figlio se quest’ultimo per negligenza o per fatto imputabile ad esso non cerca l’autosufficienza economica (Cass. sent. n. 4765/2002; n. 1830/2011; n. 7970/2013, n. 1585/2014, n. 12063/2017).
Casi particolari in cui il mantenimento non viene a cessare
Il figlio maggiorenne ha il diritto all’assegno di mantenimento nel momento in cui:
- percepisce uno stipendio ma sta ancora completando la sua formazione (Cass. sent. n. 8714/2008);
- svolge un lavoro precario e a tempo limitato (Cass. sent. n. 8227/2009);
- sta svolgendo un apprendistato (Cass. sent. n. 407/2007);
- sta svolgendo un lavoro non qualificato in attesa di conseguire un titolo di studio che gli permetterà di svolgere un lavoro maggiormente qualificato;
- sta svolgendo un dottorato di ricerca (Cass. Sent. n. 2171/2012);
- ha deciso di proseguire i suoi studi specializzandosi (Cass. Sent. n. 10207/ 2017).
Cosa rischia il genitore che si rifiuta di adempiere ai suoi obblighi
Nel caso in cui i genitori abbiano l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento ai figli ma si rifiutassero per questioni illegittime compierebbero un reato.
Il Codice penale, di fatti, all’Art. 570, prevede una multa di 1032 euro e la reclusione fino ad un anno verso il genitore che si sottrae all’obbligo di mantenimento.
La sentenza della Cassazione: revocato il mantenimento al figlio disoccupato e che non studia
La Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente sulla questione dei figli che non hanno raggiunto l’indipendenza economica.
Nello specifico, la Cassazione ha confermato la motivazione di una sentenza impugnata nel disporre la revoca del mantenimento al figlio di 32 anni, che da tempo fa lavori saltuari e ha smesso di studiare per formarsi.
La decisione della Cassazione va letta con un’ottica che si basa sul principio di auto responsabilità: il figlio non può infatti abusare a vita del mantenimento dei genitori, perché questo è dovuto anche alla realizzazione di un percorso di studio e/o formazione che ha la finalità di concedere al soggetto le competenze adatte per inserirsi nel mondo lavorativo.
Le conclusioni di cui sopra sono contenute nell’ordinanza della Cassazione n. 32406/2021.
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