Il ritardo al lavoro può costare davvero caro: l’ultima pronuncia della Cassazione in materia di sanzioni disciplinari ha confermato 10 giorni di sospensione dal servizio (e dalla retribuzione) a carico del lavoratore ritardatario. Ecco i dettagli della sentenza.
Ritardo al lavoro: quali sanzioni disciplinari? A fare chiarezza, una volta per tutte, è la Cassazione, con una pronuncia emessa dalla sezione Lavoro (la numero 18462) appena lo scorso 29 agosto 2014. La Corte, nello specifico, ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, esattamente come stabilito dal Tribunale della stessa città ai tempi del primo grado di giudizio, aveva riconosciuto la validità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un totale di 10 giorni, applicata a un lavoratore reo di essersi presentato con mezz’ora di ritardo rispetto l’orario normale.
Irrilevante che il lavoratore abbia recuperato il ritardo
Particolarmente significativo, inoltre, che a nulla sia servito che il lavoratore ritardatario avesse successivamente recuperato la mezz’ora al termine dello stesso turno. Una sentenza, quella della Cassazione, che ci serve quindi per inquadrare meglio il corretto esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro. Innanzitutto, provvedimenti come la sospensione e la trattenuta retributiva devono comportare obbligatoriamente l’accesso, per i dipendenti, a un Codice disciplinare, contenente appunto tutte le norme di condotta che sono tenuti a osservare sul luogo di lavoro, pena l’incorrere in sanzioni. E’ l’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, infatti, a sancire il loro diritto a conoscere cosa è lecito fare e che cosa no.
Quali e quanti tipi di sanzioni disciplinari?
Ricordiamo, a titolo puramente informativo, che le varie sanzioni previste dalla contrattazione collettiva in caso di violazioni sono in genere il rimprovero verbale o scritto, la multa, la sospensione e il licenziamento (con o senza preavviso). Infine, è sempre il già citato Statuto a stabilire che, prima dell’effettiva applicazione della sanzione, al lavoratore debba essere concesso un termine non inferiore ai cinque giorni per fornire giustificazioni scritte in merito; su sua richiesta, queste giustificazioni possono essere fornite anche oralmente, e con l’assistenza di un rappresentante sindacale.
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