Lavoratori fragili: proroga tutele con la Legge di Bilancio 2021

Teresa Maddonni

7 Gennaio 2021 - 18:24

La Legge di Bilancio per il 2021 conferma e proroga le tutele per i lavoratori fragili: smart working e indennità di degenza ospedaliera per dipendenti pubblici e privati impossibilitati a lavorare a causa del Covid.

Lavoratori fragili: proroga tutele con la Legge di Bilancio 2021

Estese fino al 28 febbraio 2021 le tutele per i lavori fragili, ovvero coloro che non possono recarsi al lavoro a causa del coronavirus. La proroga è prevista nella Legge di Bilancio per il 2021 in vigore e rimedia al vuoto normativo che aveva lasciato una buona fetta di lavoratori privi di tutela.

Il periodo di quarantena è equiparato alla degenza ospedaliera, ai fini della malattia, e lo smart working è la modalità di lavoro ordinaria dei lavoratori considerati “fragili”, almeno per i primi due mesi del nuovo anno.

Le tutele della Manovra Finanziaria valgono sia per chi lavora nelle Pubbliche amministrazioni che per i dipendenti del settore privato. Per beneficiarne occorre un certificato che attesti immunodepressione, patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita e disabilità grave. Condizioni a causa delle quali lavorare in ufficio/fabbrica/azienda sarebbe troppo rischioso.

Lavoratori fragili: proroga tutele in Legge di Bilancio 2021

La proroga delle tutele per i lavoratori fragili viene fissata dalla Legge di Bilancio 2021, dal 1° gennaio prossimo e fino al 28 febbraio 2021.

La Manovra per i lavoratori fragili introduce che estende per il periodo di cui sopra l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 26, commi 2 e 2-bis del decreto Cura Italia.

Il decreto Cura Italia ha stabilito che fino al 15 ottobre, come poi ha confermato anche INPS in un messaggio di novembre, l’assenza da lavoro viene equiparata al ricovero ospedaliero “per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Tale periodo di assenza è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel certificato stesso.”

Lo stesso articolo stabilisce che dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 gli stessi dipendenti possano svolgere lo smart working anche attraverso l’adibizione a differente mansione “ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.”

In sintesi con la Legge di Bilancio dal 1° gennaio 2021 i lavoratori che non possono svolgere il lavoro in modalità agile possono tuttavia avere la tutela dell’assenza da lavoro equiparata al ricovero ospedaliero.

La novità è che in questo caso gli oneri a carico del datore di lavoro e dell’INPS sono posti a carico invece dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l’anno 2021.

Altre novità con la Legge di Bilancio 2021

Altre novità la Legge di Bilancio 2021 riguardano sempre i lavoratori fragili e infatti al comma 483 si stabilisce che lo Stato autorizza la spesa di 53,9 milioni di euro per l’anno 2021 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici che abbiamo sopra descritto.

Non solo, una revisione viene apportata all’articolo 26 del decreto Cura Italia, con effetto dal 1° gennaio 2021, con l’eliminazione del comma 3 secondo il quale, per il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sia necessario indicare, da parte del medico curante che redige il certificato di malattia, anche “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.

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