Orario di lavoro: ferie, riposi, pause. Cosa spetta al lavoratore?

Manuela Margilio

29/02/2016

Orario di lavoro per i lavoratori dipendenti: cosa gli spetta? Pause, riposi, ferie. Ecco cosa prevede la disciplina in materia di orario di lavoro.

Orario di lavoro: ferie, riposi, pause. Cosa spetta al lavoratore?

L’orario di lavoro, nell’ambito del lavoro dipendente, consiste nella parte di tempo in cui un soggetto svolge la propria attività lavorativa ed è a disposizione del suo datore di lavoro.
La materia dell’orario di lavoro viene disciplinata in maniera identica su tutto il territorio nazionale dagli agli art. da 2107 a 2109 del codice civile e al D.lgs 66/2003 e può subire delle modificazioni dovute al CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro).
Vediamo cosa dispone la normativa relativa all’orario di lavoro e quali sono i lavoratori esclusi.

Orario di lavoro: orario settimanale e straordinari

L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali , ma i CCNL possono stabilire un orario riduttivo differente. Non è più previsto il limite giornaliero di 8 ore, ma è stabilito che il lavoratore ha diritto ad 11 ore consecutive di riposo minimo giornaliero ogni 24 ore.
In ogni caso, l’orario di lavoro non può superare le 48 ore settimanali comprese le ore di lavoro straordinario, ma non vanno considerati nell’orario di lavoro i riposi intermedi ed il tempo impiegato nel tragitto casa-lavoro e lavoro-casa.

Viene considerato lavoro straordinario quello che eccede le 40 ore settimanali e si ricorda che deve essere limitato e deve essere svolto secondo le modalità contenute nei contratti collettivi.

Tuttavia il legislatore ha previsto che in difetto dei contratti collettivi, il datore di lavoro ed il lavoratore possano liberamente concordare durata del lavoro straordinario entro il limite delle 250 ore annue.
La legge stabiliva un tempo che il lavoro straordinario dovesse essere retribuito come il lavoro ordinario maggiorato del 10%. Attualmente, invece, i CCNL stabiliscono quale debba essere la retribuzione del lavoro straordinario ed, inoltre, il contratto collettivo può consentire, in alternativa alla maggiorazione per il lavoro straordinario, periodi di riposo compensativi.

Per il lavoro straordinario contrattuale è indubbia la piena legittimità della entità della maggiorazione in misura inferiore al 10% che, invece, va ritenuta imposta solo per lo straordinario legale (oltre, cioè, la 48a ora).

Il compenso per lavoro straordinario, se corrisposto in modo fisso e continuativo deve essere incluso nella retribuzione da prendere a calcolo per il TFR.

Orario di lavoro: lavoratori esclusi dalla normativa

La normativa sull’orario di lavoro ordinario e straordinario non si applica alle seguenti categorie di lavoratori:

  • dirigenti, personale direttivo o persone aventi potere di decisione autonomo;
  • lavoratori a domicilio;
  • telelavoratori;
  • manodopera familiare;
  • lavoratori del settore liturgico delle chiese e comunità religiose.

Orario di lavoro: pause, riposi e ferie

Pause
Se l’orario di lavoro giornaliero va oltre le 6 ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai CCNL.

Riposo giornaliero
Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Per le modalità si rinvia ai contratti collettivi. Sono esclusi dalla consecutività delle 11 ore di riposo:

  • le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata, anche in modalità di telelavoro.;
  • i lavoratori caratterizzati da un regime di reperibilità.

Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto, ogni 7 giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.

Ferie
Il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore.

La normativa detta disposizioni anche per quanto attiene al lavoro notturno.
Si considera lavoratore notturno chi lavora almeno tre ore nel periodo compreso tra le 24 e le 5 della mattina, per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno. Il lavoratore notturno non deve comunque lavorare più di otto ore nell’arco delle 24 ore.

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