Lavoro occasionale accessorio: come acquistare i voucher e le altre novità del 2015

Rosaria Vincelli

23 Ottobre 2015 - 16:26

Novità per il lavoro occasionale accessorio. Innalzato il tetto massimo del compenso, acquisto telematico dei voucher. Tutte le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 81/2015.

Lavoro occasionale accessorio: come acquistare i voucher e le altre novità del 2015

Il D.lgs n. 81/2015 ha introdotto importanti novità in tema di contratti di lavoro e soprattutto per ciò che attiene al lavoro occasionale accessorio, una particolare forma di prestazione di lavoro retribuita attraverso dei voucher (buoni lavoro).
Vediamo meglio quali sono le peculiarità di questa fattispecie contrattuale e le modifiche apportate dal decreto per l’anno 2015.

Lavoro occasionale accessorio: fattispecie contrattuale
Il lavoro occasionale accessorio è individuato in quelle prestazioni lavorative di natura occasionale che non danno luogo a compensi superiori a 7.000 euro netti annui (innalzamento previsto dal D.lgs. n. 81/2015).

Le prestazioni lavorative possono essere rese in tutti i settori, da qualsiasi committente, con qualsiasi lavoratore (tranne alcuni limiti previsti per il settore agricolo).
Il tetto massimo del compenso previsto per attività lavorative svolte nei confronti di committenti quali imprenditori commerciali o professionisti è di 2.000 euro per ciascun committente, salvo il limite di 7.000 euro netti annui.

I limiti economici sono un elemento fondamentale per configurare la fattispecie del lavoro occasionale accessorio ed il loro mancato rispetto comporta delle sanzioni.
Al fine di agevolare committenti e prestatori nel calcolo dei compensi riscossi durante l’anno, le procedure telematiche sono state revisionate ed arricchite di funzionalità.

Lavoro occasionale accessorio: modalità di pagamento. I voucher
Il pagamento di queste attività lavorative avviene attraverso dei voucher (buoni lavoro), il cui valere netto ammonta a 7,50 euro (corrispondente al compenso minimo per un’ora di lavoro) e che costano al datore di lavoro 10 euro.

Questi buoni lavoro permettono la copertura previdenziale presso l’Inps (pensione) e quella assicurativa presso l’Inail, ma non danno diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’Inps (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.).

Come acquistare i voucher (buoni lavoro)?
L’art. 49 c. 1 del D.lgs n. 81/2015 prevede, per i committenti imprenditori o liberi professionisti, l’obbligo di acquistare i voucher soltanto telematicamente quindi attraverso i seguenti canali:

  • procedura telematica Inps (voucher telematico);
  • tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
  • banche popolari abilitate.

Per i committenti non imprenditori o professionisti, oltre che attraverso i canali telematici suindicati, possono continuare ad acquistare i voucher presso gli Uffici Postali nazionali.

Lavoro occasionale accessorio: novità introdotte dal D.lgs n. 81/2015
Il D.lgs. n. 81/2015 ha apportato diverse modifiche alla fattispecie dei contratti di lavoro occasionali accessori. Vediamo cosa è cambiato.

  • innalzamento limite massimo del compenso annuo: l’art. 48 c. 1 del decreto ha innalzato da 5.000 a 7.000 euro netti il limite massimo del compenso che il prestatore di lavoro può percepire stabilendo che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro (lordo € 9.333) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”. Il limite annuo resta lo stesso anche per le prestazione rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, ma per ciascuno di essi il limite è di 2.000 euro.
  • limite economico di 3.000 euro complessivi per anno civile, con riferimento alla totalità di committenti, che corrispondono a 4.000 euro lordi, per i percettori di misure a sostegno al reddito. Il compenso, in tali casi, resta esente dall’imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio;
  • obbligo per il committente di comunicare alla Direzione territoriale competente (DTL), prima dell’inizio dell’attività lavorativa, attraverso modalità telematiche, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. Una copia della comunicazione dovrà essere inoltrata anche all’Inps (in attesa dell’attivazione delle relative procedure telematiche nuove è possibile utilizzare le attuali procedure presso gli Istituti previdenziali);
  • modalità di acquisto dei voucher: attraverso canali esclusivamente telematici, come indicato in precedenza, per i committenti imprenditori o professionisti; attraverso canali telematici o presso gli Uffici Postali nazionali per committenti non imprenditori o professionisti.

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