Ci sono alcuni settori in cui il green pass è obbligatorio in parte. Vediamo di quali si tratta.
Dopo l’annuncio del decreto green pass e della conseguente entrata in vigore, rimangono contraddizioni e perplessità. Inoltre, queste ultime settimane sono state contrassegnate da scontri e manifestazioni per l’estensione della certificazione verde sui luoghi di lavoro pubblici e privati.
L’Italia è l’unico Paese europeo ad aver introdotto l’obbligatorietà del possesso del green pass per accedere a tutti i luoghi di lavoro. Ci sono però delle contraddizioni in merito a questa decisione. In alcuni luoghi il green pass è obbligatorio per i lavoratori ma non per chi frequenta il luogo interessato: un esempio su tutti i supermercati.
Il personale di un supermercato per poter accedere al luogo di lavoro deve possedere la certificazione verde, la clientela no. La decisione è giusta nella misura in cui nessuno può essere privato dei servizi essenziali, vale lo stesso per le farmacie.
Il caso dei tribunali
Il Consiglio dei Ministri il 16 settembre 2021 ha varato il c.d. decreto green pass, un provvedimento che ha introdotto misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione: l’ambito applicativo ha riguardato anche i tribunali, dove però, sembra essersi verificata una sorta di contraddizione.
Infatti, il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.
In sostanza: per chi lavora stabilmente nelle procure e nei tribunali vige l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass, per chi si reca per lavorare occasionalmente nell’ambito dei processi no.
Il settore dei trasporti
Anche nel settore dei trasporti possiamo rintracciare alcune contraddizioni per quanto riguarda l’esibizione del green pass.
In particolate, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) e il Ministero della Salute hanno emanato, il 14 ottobre 2021, in una nota di chiarimento congiunta sulle disposizioni in materia di green pass per i settori del trasporto marittimo e autotrasporto delle merci al fine di contenere e gestire l’emergenza del Coronavirus.
Il testo precisa che fino al 31 dicembre 2021 si applicheranno le disposizioni contenute del Dpcm del 2 marzo scorso.
Nello specifico, per il trasporto merci, per quanto riguarda il personale proveniente dall’estero e non in possesso della certificazione verde, è consentito esclusivamente l’accesso ai luoghi deputati alle operazioni di carico/scarico delle merci a condizione che dette attività vengano svolte da altro personale: possono accedervi ma non toccare la merce interessata al movimento.
Per quanto riguarda il traposto marittimo, per garantire l’operatività delle navi e della catena logistica nazionale, nei confronti del personale impiegato di una nave battente bandiera italiana, il cui porto di partenza, di scalo o di destinazione finale sia nel territorio italiano, l’imbarco o il rientro a bordo è da considerarsi “luogo di lavoro” e avviene secondo le seguenti regole, verificate dal datore di lavoro:
- chi si trova già a bordo il 15 ottobre e non è in possesso di green pass continua il periodo di imbarco e deve essere sottoposto, in caso di sbarco nel territorio italiano e successivo rientro a bordo, a test molecolare o antigenico con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
- chi si imbarca nel territorio italiano dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al momento dell’ingresso a bordo deve essere munito di green pass;
- chi sbarca nel territorio italiano e rientra a bordo in un momento successivo, deve essere munito del green pass attestante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19.
In sostanza, il problema si presenta su chi già si trova a bordo della nave, può continuare il periodo di imbarco: in caso di sbarco in Italia deve sottoporsi al test antigenico o molecolare.
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