Una recente sentenza del tribunale di Vasto ha stabilito che l’avvocato non può procedere alla mediazione senza la presenza delle parti. Chi non partecipa subisce delle sanzioni.
Con una recente sentenza, il tribunale di Vasto ha stabilito che la mediazione non soddisfa la condizione di procedibilità se una delle parti interessate si assenta. Chi non si presenta agli incontri di mediazione commette una violazione di legge ed è soggetto a sanzioni.
La parte può assentarsi solamente se dimostra una causa di impedimento assoluta ed oggettiva e predispone una procura speciale al delegato.
Inoltre, la sentenza (qui sotto allegata) precisa che l’avvocato non può mai essere il soggetto delegato, con le argomentazioni che andremo a spiegare.
La partecipazione delle parti è condizione di procedibilità
Il tribunale di Vasto si è recentemente occupato dell’obbligatorietà o meno della partecipazione delle parti durante l’espletamento della procedura di mediazione.
Per l’esattezza, la sentenza del 17 dicembre del 2018 (di sotto allegata) stabilisce che l’avvocato non può procedere alla mediazione in assenza delle parti interessate, pena il non ottemperamento della condizione di procedibilità. Il giudice F. Pasquale non lascia margini di dubbi sull’argomento.
Secondo la sentenza in questione, la parte che non partecipa alla mediazione manifesta un atteggiamento antidoveroso e negligente e viola l’articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Di conseguenza, se l’interessato non prende parte a tutti gli incontri davanti al mediatore programmati dall’avvocato viola un preciso obbligo di legge e quindi può subire delle sanzioni.
Quale sanzione?
Secondo il Tribunale di Vasto la parte che si assenta alla procedura di mediazione può essere condannata al pagamento di una somma equivalente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Inoltre, da questa assenza il giudice potrà trarre degli elementi di prova nel giudizio successivo.
La delega
Nella sentenza allegata, il giudice F. Pasquale ha stabilito che la parte che ha necessità di assentarsi può fare una delega ad un terzo, seppur rispettando dei limiti:
- la parte deve dimostrare di non poter partecipare alla mediazione a causa di un impedimento oggettivo;
- il delegato deve avere una procura speciale che gli conferisce il potere di prendere delle decisioni vincolanti per l’interessato.
Attenzione: l’avvocato non può mai essere il delegato della parte che vuole assentarsi. Questa decisione viene giustificata dal fatto che nel procedimento di mediazione l’avvocato svolge un ruolo di mera assistenza e non di rappresentante della parte, dunque non si possono applicare per analogia le norme sulla rappresentanza in processo.
In pratica, la presenza degli avvocati senza il coinvolgimento delle parti snatura la ratio dell’istituto perché non permette al mediatore di avere un contatto diretto con le persone in conflitto.
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