Naspi 2015: contributi figurativi, licenziamenti e nuovi adempimenti dei datori di lavoro

Simone Casavecchia

23/04/2015

Con la nuova Naspi 2015 sono molte le novità previste non solo per i lavoratori che restano disoccupati ma anche per i datori di lavoro; ridefinite anche le regole sulla contribuzione figurativa mentre rimangono pesanti punti interrogativi sulle nuove forme di licenziamento.

Naspi 2015: contributi figurativi, licenziamenti e nuovi adempimenti dei datori di lavoro

Il prossimo 1 Maggio entra in vigore la nuova Naspi 2015, il sussidio di disoccupazione introdotto dal Decreto Legislativo sugli ammortizzatori sociali, varato dal Governo Renzi in attuazione della Delega sul Lavoro.

Al di là delle novità previste dal nuovo sussidio e dalle differenze con gli ammortizzatori sociali che la Naspi 2015 va a sostituire, ovvero con Aspi e mini-Aspi, è opportuno considerare quali sono le novità previste per i datori di lavoro, in particolare sulle nuove forme di licenziamento previste dal Jobs Act e sui ticket contributivi, da versare proprio a seguito dei licenziamenti, per il finanziamento degli ammortizzatori sociali e cosa cambia sui contributi figurativi.

Contributi figurativi
L’art. 12 del Decreto Legislativo (22/2015) che ha introdotto la nuova Naspi prevede che i contributi figurativi spettanti per il periodo di disoccupazione involontaria nel quale si percepisce la Naspi, e accreditati sul conto previdenziale del lavoratore disoccupato, dal momento che risultano utili ai fini del calcolo della pensione, debbano essere calcolati su un tetto massimo di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della Naspi. Per il 2015 questo importo è uguale a 1300 euro (importo massimo mensile previsto per la Naspi) x 1,4, ossia a 1820 euro.
Le retribuzioni, a cui è rapportato il calcolo dei contributi figurativi (le retribuzioni su cui si calcola anche lo stesso importo della Naspi, ossia le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensive degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), nei limiti esposti sopra, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile quando sono di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile che, pertanto, viene calcolata senza tenere conto di quelle stesse retribuzioni a cui è rapportato il calcolo dei contributi figurativi.
Per il calcolo dell’anzianità contributiva, invece, si tiene conto in ogni caso anche dei contributi versati all’INPS nei periodo che non vengono considerati per determinare la retribuzione pensionabile.

Naspi e ticket licenziamenti
Il ticket licenziamenti, il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS dal 1 Gennaio 2013, nel caso in cui decida di licenziare un lavoratore, a titolo di contribuzione necessaria a finanziare le indennità di disoccupazione introdotte dalla Riforma Fornero (la stessa riforma che ha introdotto anche i ticket licenziamenti), ossia per Aspi e Mini Aspi, non subisce sostanziali variazioni con l’introduzione della Naspi.
Il ticket licenziamenti (conosciuto anche come contributo Aspi), è dovuto per tutte le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, viene calcolato per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, e spetta ai soggetti che possono vantare almeno 36 mesi di anzianità aziendale.
L’ex contributo Aspi, o ticket licenziamenti, è dovuto per i rapporti di lavoro cessati, a prescindere che siano part time o full time; per i rapporti di lavoro con una durata inferiore a 12 mesi, il ticket licenziamenti viene ricalcolato in base ai mesi di effettiva durata del rapporto di lavoro, considerando come mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si è protratta per almeno 15 giorni.
Tra le novità da tenere presenti per il prossimo futuro, a proposito del ticket licenziamenti, è opportuno ricordare che:

  • dal 1 Gennaio 2016 il contributo sarà dovuto anche per i cambi appalto con continuità occupazionale e nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere);
  • fino al 31 Dicembre 2016 (ossia fino al momento in cui rimane in vigore l’indennità di mobilità) continuano a essere esclusi dal pagamento del ticket licenziamenti i datori di lavoro che, in alternativa, versano il contributo dovuto per l’attivazione di procedure di licenziamento collettivo;
    Il ticket licenziamenti da quest’anno avrà anche la funzione di alimentare un fondo dell’Inps che verrà utilizzato per finanziare le politiche attive di ricollocamento dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria.

Naspi e nuovi licenziamenti: un cantiere aperto
Il Decreto Legislativo 22/2015 che ha introdotto la nuova Naspi 2015 prevede l’assegnazione del nuovo sussidio di disoccupazione ponendo, come unica condizione per l’assegnazione il presupposto dell’involontarietà della perdita del lavoro, seppur non indicando casi di esclusione specifici.
In tal senso è quanto mai urgente un chiarimento dell’INPS che spieghi se la Naspi spetterà o non spetterà nei casi di cessazione del rapporto di lavoro che hanno una motivazione differente dalla involontarietà della disoccupazione. In particolare, con specifico riferimento alle nuove forme di licenziamento previste dal Jobs Act:

  • occorrerà un chiarimento sui nuovi casi di licenziamento per giusta causa (la vecchia Aspi, ad esempio, era assegnata anche per le dimissioni per giusta causa che, comunque rimangono un caso differente, anche se affine);
  • occorrerà chiarire se, nei nuovi casi di procedura di conciliazione, previsti per evitare il ricorso al giudice del lavoro, in caso di ricorso a seguito del licenziamento ritenuto illegittimo, la Naspi spetterà comunque e se saranno adottati meccanismi integrativi della Naspi, a carico dei datori di lavoro.

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