Obbligo green pass anche nei tribunali: chi deve averlo e chi no

Teresa Maddonni

22/09/2021

L’obbligo di green pass viene esteso anche ai tribunali. Vediamo chi deve possedere la certificazione verde e chi no, sanzioni e controlli nel nuovo decreto approvato e in Gazzetta Ufficiale.

Obbligo green pass anche nei tribunali: chi deve averlo e chi no

Obbligo di green pass anche nei tribunali: a stabilirlo è il nuovo decreto del governo n.127/2021 approvato il 16 settembre e in Gazzetta Ufficiale dal 21 che rende la certificazione verde obbligatoria sui luoghi di lavoro pubblici e privati.

Ma con l’obbligo di green pass nei tribunali, chi dovrà avere necessariamente la certificazione verde e chi potrà non esibirla?

A stabilirlo l’articolo 2 del decreto in cui nero su bianco viene chiarito quali sono le regole per il green pass in tribunale, ma anche quali sono le sanzioni. Vediamolo nel dettaglio.

Obbligo green pass nei tribunali: ecco chi deve averlo

L’obbligo di green pass nei tribunali sarà valido dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021. Il decreto in GU all’articolo 2 stabilisce che dovranno esibirlo obbligatoriamente:

  • magistrati ordinari;
  • magistrati onorari;
  • amministrativi;
  • contabili;
  • militari;
  • componenti delle commissioni tributarie.

Non sono soggetti all’obbligo di green pass nei tribunali:

  • avvocati e altri difensori;
  • consulenti;
  • periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia;
  • testimoni e parti del processo.

Obbligo green pass nei tribunali: sanzioni e controlli

Obbligo di green pass nei tribunali, ma anche controlli e sanzioni per chi non rispetta la norma.

Sempre il decreto in Gazzetta fa riferimento a quelle che devono essere le regole per il green pass in tribunale.

Viene stabilito che per chi non presenta il green pass in tribunale, negli uffici giudiziari, la mancata esibizione viene considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma lo stipendio è sospeso come anche altri compensi o emolumenti.

Il mancato possesso del green pass integra illecito disciplinare ed “è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.”

A svolgere i controlli sono i responsabili della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria, “individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello”, che sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni sull’obbligo di green pass in tribunale, anche avvalendosi di delegati.

Il decreto anche per il green pass in tribunale conferma le sanzioni pecuniarie con multe da 600 a 1.500 euro per chi non rispetta l’obbligo. Anche chi controlla e permette l’accesso in tribunale senza green pass rischia una multa da 400 a 1.000 euro.

Sebbene molti evidenzino come il green pass obbligatorio sia una surrettizia imposizione del vaccino, ricordiamo che quest’ultimo non è l’unico elemento che permette di ottenere la certificazione verde. Il green pass si può ottenere infatti:

  • a 15 giorni dalla prima dose di vaccino e fino alla data del richiamo. Dopo la seconda dose ed è valido per i successivi 12 mesi;
  • con tampone con esito negativo effettuato entro le 48 ore precedenti (un emendamento al decreto green pass bis porta le ore a 72 per il tampone molecolare);
  • se si è guariti dal Covid entro i 6 mesi precedenti.

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