Obbligo vaccinale: cosa dice la legge?

Edoardo Polacco

12/04/2021

Gli obblighi vaccinali per il comparto sanità stanno alimentando non poche polemiche di carattere normativo e costituzionale in tema di libertà individuali.

Obbligo vaccinale: cosa dice la legge?

A inizio mese è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.44 del 01-04-2021, avente quale oggetto le disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsioni di obblighi vaccinali per il comparto sanità, che stanno alimentando non poche polemiche di carattere normativo e costituzionale in tema di libertà individuali.

Obbligo vaccini, cosa prevede il decreto Draghi

Sinteticamente questa nuova norma, di carattere temporale, avente forza di legge ma che, anche ai sensi dell’art. 77 della Costituzione, deve essere convertita dalle Camere, prevede, all’art. 4 comma 3), che entro cinque giorni dalla data in vigore del presente decreto ciascun ordine professionale competente e ciascun datore di lavoro del comparto sanità trasmettano gli elenchi degli iscritti e lavoratori alla propria regione di competenza.

Di conseguenza, al comma 4) prevede che le Regioni, per tramite dei propri sistemi informativi vaccinali, segnalino immediatamente alle ASL i nominativi non vaccinati negli elenchi ricevuti.

Il comma 5) prevede che l’Azienda sanitaria invita l’interessato non ancora vaccinato a produrre entro cinque giorni la documentazione comprovante l’effettuata vaccinazione ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione ed in caso di mancata presentazione invita l’interessato a sottoporsi alla vaccinazione indicando modalità e termini. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione l’azienda sanitaria invita l’interessato a trasmettere immediatamente la certificazione attestante l’adempimento vaccinale.

Al comma 6) prevede che, decorsi i termini di cui al comma 5), l’azienda sanitaria ne dà comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’ordine di appartenenza e l’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere mansioni o prestazioni che implicano contatti interpersonali.

La sospensione di cui al comma 6) è comunicata all’interessato dall’ordine professionale di appartenenza. Il comma 8) prevede che, ricevuta la comunicazione di cui al comma 6), il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni anche inferiori con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate ovvero, se non possibile, durante la sospensione non è dovuta retribuzione fino a non oltre il 31-12-2021.

Obbligare a fare il vaccino è costituzionale?

In poche righe si osservano, come fuochi di artificio dai toni crescenti, caducazioni a domino di numerosissime norme nazionali e transnazionali, ma non norme legislative semplici ma norme di primo grado, norme del codice civile, costituzionali, dei diritti dell’uomo, norme internazionali e comunitarie e più specificatamente le elementari norme sulla privacy di cui al D.Lgvo n.51/18 e possibile violazione:

  • degli artt. 1, 2, 3, 4, 10,11 13, 32 e 117 della Costituzione della Repubblica Italiana,
  • degli artt. 1 e 2, 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo,
  • dell’art. 3, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei Diritti e delle Libertà Fondamentali dell’UE,
  • dell’art. 168 e 169 TFUE,
  • degli artt. del Codice di Norimberga,
  • degli artt. della Dichiarazione di Helsinki,
  • degli artt. della Convenzione di Oviedo del Consiglio d’Europa ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge n. 154 del 28.03.2001.

Infatti l’art. 1 della Convenzione di Oviedo impegna gli Stati alla salvaguardia delle Libertà Fondamentali dell’essere umano riguardo l’applicazione della medicina. L’art. 2 sancisce il primato assoluto dell’essere umano - “L’interesse e il bene dell’essere umano devono prevalere sul solo interesse della società o della scienza” - ed anche ai sensi dell’art. 5 - “Nessun intervento in campo sanitario può essere effettuato se non dopo che la persona a cui esso è diretto vi abbia dato un consenso libero ed informato”. Ai sensi dell’art. 16 nessuna ricerca può essere intrapresa su una persona a meno che il consenso di cui all’art. 5 non sia stato dato espressamente, specificamente e per iscritto, e dunque corrisponda ad un consenso informato.

Detto Decreto, inoltre, sembra cozzare duramente contro una norma di rango superiore, l’art.2103 del Codice Civile che certamente non può essere abrogato da un Decreto Legge. Detto articolo infatti specifica che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Quindi, in questo caso, in aperto conflitto con il Decreto Legge 44/21 che, al contrario, prevede una contribuzione stipendiale secondo la nuova mansione di rango inferiore.

Per fare un esempio, trattandosi di sanità, si dovrebbe demansionare un medico, che percepisce lo stipendio da dirigente, ad infermiere o impiegato amministrativo o operaio pagandolo come operaio. Rispetto a questo esempio si rimane abbastanza esterrefatti ma questo impone il Decreto Draghi.

Non bisogna essere giuristi o scienziati per comprendere la pericolosità di una simile norma sia dal punto di vista istituzionale-democratico che fattuale.

Infatti ci si pone innanzitutto la prima domanda. Uno stato momentaneo di crisi, anche grave, può consentire a un Governo, non eletto dal popolo, di surrogare addirittura il Parlamento, nella repressione di diritti normativi di rango costituzionale e diritti dell’uomo? Tale compressione può rappresentare una forma di governo democratico? E sul piano fattuale, in caso di decine di migliaia di medici ed operatori sanitari non consenzienti e quindi sospesi dalla loro professione, come sarebbe garantita ancora la sanità pubblica?

Invece di imporre odiosi obblighi di dubbia costituzionalità forse sarebbero serviti fatti, programmi, percorsi non contraddittori. Sarebbero servite regole logiche, comprensibili, univoche senza conflitti tra Stato e Regioni, tra regioni e regioni stesse, tra regioni e comuni e cosi via.

Il cittadino si è sentito confuso, abbandonato, frastornato, impoverito ed in un anno di emergenza nulla è cambiato, nulla è migliorato, anzi, sia dal punto di vista sanitario che economico, il baratro si è avvicinato clamorosamente.

Scritto da Edoardo Polacco, Professore e Avvocato, patrocinante in Cassazione.

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