Per le pensioni di coloro che hanno fatto domanda entro il 2 marzo 2021 l’INPS sta inviando le lettere di certificazione in caso di esito positivo. Si tratta della nona salvaguardia.
Pensioni: l’INPS sta inviando delle lettere di certificazione in caso di esito positivo per l’accesso all’assegno di previdenza.
Si tratta nel dettaglio delle pensioni di coloro che rientrano nella nona salvaguardia introdotta con la Legge di Bilancio 2021, vale a dire gli esodati della legge Fornero.
L’INPS rende noto l’invio delle certificazioni in caso di esito positivo della domanda di pensione con la nona salvaguardia, con il comunicato stampa del 26 luglio 2021.
La Legge di Bilancio 2021 all’articolo 1 commi 346 e 348 ha introdotto la nona salvaguardia per le pensioni individuando le categorie “alle quali continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.”
Vediamo allora chi riceve la certificazione per le pensioni nel dettaglio e quando parte il pagamento da parte dell’INPS.
Pensioni: da INPS lettere di certificazione e pagamenti
Per le pensioni con l’accesso tramite la nona salvaguardia l’INPS sta inviando le lettere di certificazione per le posizioni che hanno avuto esito positivo “in applicazione della nona salvaguardia di cui all’articolo 1, commi da 346 a 348, della Legge 30 dicembre 2020, n.178, a seguito del completamento della fase istruttoria e della verifica di compatibilità rispetto agli stanziamenti previsti dalla disciplina normativa.”
La nona salvaguardia per le pensioni riguarda non tutti gli esodati esclusi dalla riforma Fornero e in attesa da anni di una soluzione, ma solo 2.400 aventi diritto.
INPA aveva fornito in precedenza le istruzioni per la verifica dei requisiti per l’accesso alla pensione con la nona salvaguardia da inviare all’Istituto entro il 2 marzo 2021. Le pensioni, come chiarito dall’INPS, non possono avere decorrenza antecedente al 1° gennaio 2021 data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 n.178/2020.
Per quanto riguarda il pagamento della prestazione per coloro che hanno fatto richiesta di accesso alla nona salvaguardia e hanno ottenuto esito positivo comunica INPS che “da venerdì 30 luglio verrà rilasciato l’aggiornamento delle procedure per la liquidazione delle pensioni.”
leggi anche
Pensioni: come chiedere il riesame delle domande per la nona salvaguardia. Istruzioni INPS
Pensioni: beneficiari della nona salvaguardia
Ricordiamo, sulla base delle precedenti indicazioni dell’INPS, quali sono i beneficiari della pensione con la nona salvaguardia.
I lavoratori che hanno fatto domanda entro il 2 marzo 2021 e che possono accedere alla pensione con la nona salvaguardia in caso di certificazione con esito positivo da parte dell’INPS rientrano nelle categorie che riportiamo nella tabella di seguito:
Lavoratori ammessi | Criteri di ammissione |
---|---|
a) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147) | autorizzazione antecedente alla data del 4 dicembre 2011; almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011; anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022 |
b) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147) | Autorizzazione antecedente alla data del 4 dicembre 2011; anche se non hanno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011; a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013; a condizione che alla data del 30 novembre 2013 non svolgevano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022. |
c) lavoratori cessati (articolo 1, comma 194, lettera b), c) e d) della legge 27 dicembre 2013, n. 147) | Anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022. |
d) lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave | In congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni) nel corso dell’anno 2011 per assistere figli con disabilità grave; decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022. |
e) lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato | Mancato svolgimento, dopo la cessazione, di attività di lavoro a tempo indeterminato; decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022. |
Di seguito alleghiamo il comunicato stampa dell’INPS.
© RIPRODUZIONE RISERVATA