Pensioni: come chiedere il riesame delle domande per la nona salvaguardia. Istruzioni INPS

Teresa Maddonni

04/03/2021

Pensioni: è possibile chiedere il riesame delle domande respinte per l’accesso alla nona salvaguardia esodati entro un termine stabilito da INPS secondo le istruzioni contenute nella circolare del 2 marzo. Avviato il monitoraggio.

Pensioni: come chiedere il riesame delle domande per la nona salvaguardia. Istruzioni INPS

Pensioni: come chiedere il riesame se la domanda per la nona salvaguardia è stata respinta?A questa domanda risponde INPS con la circolare n° 39 del 2 marzo.

INPS ha pubblicato per le istruzioni per le pensioni degli esodati che possono accedere alla nona salvaguardia secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2021 nel giorno stesso in cui sono scaduti i termini per l’invio della domanda come specificato in un precedente messaggio.

Ora con la circolare per le pensioni di coloro che vogliono accedere alla nona salvaguardia, sebbene i termini per le domande siano scaduti, INPS tra le altre cose chiarisce quando chiedere il riesame in caso di rifiuto e come si procede all’attività di monitoraggio.

Pensioni, riesame domande nona salvaguardia: ecco come

Per le pensioni degli esodati, per il riesame delle domande di coloro che devono accedere alla nona salvaguardia, INPS spiega quali sono le tempistiche, come fare per richiederlo. Si legge nella circolare del 2 marzo che:

“Avverso il provvedimento di diniego delle istanze di cui sopra, gli interessati potranno presentare domanda di riesame, presso la Struttura territoriale competente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.”

Il riferimento è ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

I lavoratori che hanno fatto domanda entro il 2 marzo 2021 e che possono accedere alla pensione con la nona salvaguardia rientrano nelle categorie che riportiamo nella tabella di seguito:

Lavoratori ammessiCriteri di ammissione
a) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147) autorizzazione antecedente alla data del 4 dicembre 2011;
almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;
anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022
b) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147) Autorizzazione antecedente alla data del 4 dicembre 2011;
anche se non hanno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011;
a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013;
a condizione che alla data del 30 novembre 2013 non svolgevano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022.
c) lavoratori cessati (articolo 1, comma 194, lettera b), c) e d) della legge 27 dicembre 2013, n. 147) Anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022.
d) lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave In congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni) nel corso dell’anno 2011 per assistere figli con disabilità grave;
decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022.
e) lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato Mancato svolgimento, dopo la cessazione, di attività di lavoro a tempo indeterminato;
decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022.

Pensione esodati: monitoraggio INPS

Nel messaggio sulle pensioni per i lavoratori che hanno fatto richiesta di accesso alla nona salvaguardia per gli esodati INPS dà indicazioni anche sulle attività di monitoraggio delle domande presentate entro il 2 marzo 2021.

I lavoratori delle categorie sopra indicate cui può essere concessa la pensione con la nona salvaguardia possono essere, come dispone la Legge di Bilancio 2021, massimo 2.400. L’accoglimento delle domande può quindi riguardare il limite massimo delle 2.400 unità.

INPS procede alle attività di monitoraggio, come specifica nel messaggio, decorsi i termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio, quindi dal 3 marzo.

Il monitoraggio, e quindi la verifica, viene effettuato tenendo conto della data di cessazione del rapporto di lavoro che, con riferimento alla sola categoria dei genitori in congedo, deve considerarsi la data di entrata in vigore della Legge di Bilacio e quindi il 1° gennaio 2021.

Se dal monitoraggio delle domande di pensione risulta che il numero massimo è stato raggiunto e anche il limite di spesa l’Istituto comunica che non prenderà in esame ulteriori richieste.

Il limite massimo di spesa è:

  • di 34,9 milioni di euro per l’anno 2021;
  • di 33,5 milioni di euro per l’anno 2022;
  • di 26,8 milioni di euro per l’anno 2023;
  • di 16,1 milioni di euro per l’anno 2024;
  • di 3,2 milioni di euro per l’anno 2025;
  • di 0,6 milioni di euro per l’anno 2026.

Per maggiori dettagli rimandiamo al testo completo della circolare INPS che alleghiamo di seguito.

Circolare numero 39 del 02-03-2021.pdf
Pensioni: nuove disposizioni per la nona salvaguardia esodati. Riesame domande respinte e monitoraggio INPS.

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