Presentando la dichiarazione dei redditi c’è il rischio di un conguaglio a debito che comporterà un taglio dell’assegno.
Per i pensionati che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, specialmente tra quelli obbligati perché in possesso di altri redditi oltre alla pensione, c’è il timore che l’assegno si riduca nei prossimi mesi.
Come abbiamo già avuto modo di spiegare, infatti, ci sono possibilità che, a partire da agosto 2021, ci sarà un aumento della pensione grazie al conguaglio; allo stesso tempo, però, ci sono anche rischi di un taglio dell’assegno per coloro che nel 2020 hanno pagato meno Irpef di quanto dovuta.
A tal proposito, abbiamo provato a capire chi sono i pensionati che rischiano di subire una riduzione dell’assegno a causa del conguaglio risultante della dichiarazione dei redditi. Ci sono delle situazioni tipo, infatti, in cui è più frequente che l’Irpef risulti a debito.
Pensioni: chi rischia la riduzione dell’assegno da agosto
Come anticipato, le operazioni di conguaglio del 730/2021 cominceranno da agosto 2021. Tutto dipende dalla data in cui verrà inviato il modello: c’è il rischio, per chi aspetterà l’ultimo momento (ricordiamo che c’è tempo fino al 30 settembre per non rischiare sanzioni) che per il conguaglio bisognerà aspettare fino al cedolino di novembre.
Dal risultato della dichiarazione dei redditi si saprà subito se il conguaglio è a debito o a credito e quindi se aspettarsi un aumento o una riduzione del cedolino.
Ma vediamo in quali casi si rischia maggiormente quest’ultima ipotesi. Come noto, il sistema di tassazione Irpef prevede che venga applicata una determinata aliquota in base alla fascia di reddito di riferimento. L’Inps, agendo come sostituto d’imposta, applica già nel cedolino mensile l’aliquota prevista in base all’importo di pensione percepito annualmente.
Per una pensione annua inferiore a 15.000 euro (ad esempio di 13.000€), quindi, l’Inps applica nel cedolino mensile un’aliquota del 23%. Nessun problema, quindi, per chi percepisce solamente la pensione: l’Inps, agendo come sostituto d’imposta trattiene già le imposte dovute e di conseguenza non c’è il rischio di dover pagare di più in sede di conguaglio.
E per lo stesso motivo non è obbligatorio inviare il modello 730/2021. È comunque consigliato nel caso in cui possiate approfittare di una delle tante detrazioni Irpef riconosciute, fare la dichiarazione dei redditi così da poter beneficiare di un conguaglio più favorevole e avere diritto al rimborso Irpef.
Il problema, quindi, è per coloro che alla fine dell’anno hanno percepito un reddito superiore a quello di pensione, in misura tale da superare la soglia di 15.000 euro.
Quali redditi potrebbero far scattare la decurtazione della pensione
È il caso, ad esempio, di chi dopo la pensione ha ripreso a lavorare, percependo - dunque - oltre all’assegno di pensione - anche lo stipendio. Pensiamo, ad esempio, a uno stipendio annuo di 14.000,00€: il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, applica un’aliquota del 23%, tuttavia se sommiamo i due redditi - pensione e stipendio - ne risulta un reddito di 27.000,00€.
Complessivamente, dunque, si supera la prima fascia e si va in seconda, ossia quella compresa tra i 15.001 e i 28.000€, nella quale l’aliquota dovuta è del 27%.
In sede di dichiarazione dei redditi, dunque, si andrà a colmare questa differenza, con il rischio di dover pagare più Irpef di quanto già versata e trattenuta dai vari sostituti d’imposta.
Nel dettaglio, i redditi che se sommati alla pensione possono comportare un aumento dell’Irpef dovuta, e dunque un conguaglio negativo che comporterà una riduzione dell’assegno, sono:
- tutti i redditi “imponibili”, come previsto dall’articolo 3, comma 3 del TUIR, percepiti durante il periodo di imposta;
- eccetto i redditi esenti Irpef. Ci riferiamo, ad esempio, alle indennità riconosciute per invalidità civile, l’assegno sociale, le rendite Inail, le maggiorazioni sociali della pensione, l’assegno di maternità.
Riassumendo: chi possiede oltre alla pensione altri redditi imponibili rischia un conguaglio a debito e quindi di dover restituire l’Irpef non versata tramite una decurtazione del cedolino di pensione. Vi è comunque la possibilità di evitare la trattenuta beneficiando delle detrazioni previste, così da ridurre l’Irpef dovuta e anzi avere persino la possibilità di un conguaglio a favore che comporterà un aumento del cedolino grazie al rimborso che verrà erogato dall’Inps in qualità di sostituto d’imposta.
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