Reddito di Cittadinanza: anche gli irreperibili sono soggetti a sanzione. Ecco perché è importante comunicare tempestivamente il cambio del numero di telefono.
Reddito di Cittadinanza: il cambio del numero di telefono - rispetto a quello indicato nella domanda del beneficio - deve essere prontamente comunicato, altrimenti si rischia una sanzione.
Va detto che la sanzione non dipende direttamente dalla mancata comunicazione del numero di telefono, quanto dalla conseguente irreperibilità del beneficiario il quale in questo modo non riceverà le comunicazioni che arrivano dal Centro per l’Impiego riguardo alla partecipazione alle iniziative di politica attiva.
Con il messaggio 1983/2020, l’INPS ha reso nota la procedura con cui aggiornare o modificare i dati anagrafici del richiedente la prestazione. Per farlo basta recarsi nella sede INPS competente sul territorio o comunque è sufficiente inviare la richiesta di modifica per mezzo di PEC (modalità utile in questo momento in cui molti degli uffici territoriali dell’Istituto non ricevono se non per appuntamento).
Tra i dati per i quali si può richiedere la modifica ci sono anche i recapiti per le comunicazioni, quali ad esempio e-mail e numero di cellulare. Come anticipato, è molto importante questo aspetto in quanto senza i giusti recapiti le comunicazioni del Centro per l’Impiego non verranno lette e di conseguenza potrebbe scattare una sanzione per mancata presentazione del beneficiario alla convocazione.
Reddito di Cittadinanza: perché è importante comunicare numero di telefono ed email funzionanti
Il Centro per l’Impiego convoca i percettori del Reddito di Cittadinanza tramite lo strumento Agenda presente sul portale MyAnpal. Una volta partita la convocazione il beneficiario riceve un SMS al numero di telefono indicato nella domanda del Reddito di Cittadinanza con tutte le indicazioni relative all’appuntamento.
Solitamente, quindi, è il richiedente del RdC, nonché titolare della carta, a ricevere la comunicazione riguardo all’appuntamento presso il CPI per tutti i componenti del nucleo familiare. Nel dettaglio, la convocazione potrebbe riguardare l’appuntamento per la firma del Patto per il Lavoro, o anche per la partecipazione alle iniziative di politica attiva ad esso collegate.
Ebbene, chi nel frattempo ha cambiato numero di telefono e non lo ha comunicato all’INPS - il quale a sua volta ne avrebbe dato notizia per l’aggiornamento sul portale MyAnpal - risulterà irreperibile. Il messaggio della convocazione, infatti, verrà inviato sul vecchio numero e quindi difficilmente verrà letto.
Questo comporterà la mancata presentazione all’appuntamento, con l’applicazione della sanzione. Il Centro per l’Impiego, infatti, una volta accertata l’assenza all’appuntamento ne dà comunicazione al portale il quale a sua volta invia una segnalazione all’INPS; sarà l’Istituto ad applicare la sanzione decurtando tante mensilità quante indicate dalla normativa.
Reddito di Cittadinanza: sanzioni per gli irreperibili
Per gli irreperibili, ossia per coloro che in mancanza di recapiti aggiornati non leggono le comunicazioni che arrivano dal Centro per l’Impiego e di conseguenza non si presentano alle convocazioni, si applicano le stesse sanzioni previste per chi non risponde di proposito alla convocazione.
Quindi, nel caso della mancata presenza all’appuntamento per la firma del Patto per il Lavoro si applica la seguente sanzione:
- decurtazione di una mensilità al primo mancato appuntamento;
- decurtazione di due mensilità al secondo mancato appuntamento;
- decadenza del Reddito di Cittadinanza al terzo mancato appuntamento.
Negli altri casi si applicano le sanzioni indicate nell’articolo 7 del decreto 4/2019, convertito dalla legge 26/2019, con la possibilità anche di perdere il Reddito di Cittadinanza nel caso in cui non si risponda alle convocazioni successive alla firma del Patto.
Lo conferma la nota informativa presente nel modello SR180 (per la domanda del Reddito di Cittadinanza), nella quale si legge che:
Il conferimento dei dati relativi al telefono e alla posta elettronica è obbligatorio per ottenere la prestazione e per consentire all’INPS di porre in essere gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, l’applicazione di sanzioni, anche penali. Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. Nei casi di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, gli interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e/o di verificarne l’utilizzo fatto dall’INPS.
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