Reddito di emergenza e Naspi: c’è compatibilità? Rispondiamo a questa domanda per i potenziali beneficiari che vorrebbero fare domanda entro il 30 aprile per le tre mensilità di REM introdotte per il 2021 dal decreto Sostegni.
Reddito di emergenza: c’è compatibilità con la Naspi? Rispondiamo a questa domanda alla luce delle novità introdotte dal decreto Sostegni che ha previsto tre mensilità del reddito di emergenza per marzo, aprile e maggio 2021 da richiedere a domanda entro il 30 aprile 2021.
Il reddito di emergenza per alcuni beneficiari ha sostituito quella che nel 2020 abbiamo conosciuto come proroga Naspi prevedendo che nella misura minima, quindi 400 euro, il REM vada per tre mesi anche a coloro cui l’indennità di disoccupazione Naspi sia scaduta tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021.
Entrambe le categorie di beneficiari, nuclei familiari in difficoltà ed ex percettori di Naspi, per godere del reddito di emergenza nel 2021 devono tuttavia rispettare dei requisiti ISEE, reddituali e patrimoniali. Ovviamente la questione del reddito di emergenza e la compatibilità con la Naspi non riguarda coloro cui sia scaduta la disoccupazione entro il 28 febbraio, ma coloro che al contrario la percepiscono al momento della domanda.
Vediamo allora nel dettaglio se c’è compatibilità tra reddito di emergenza e Naspi sulla base di quanto previsto dal decreto Sostegni.
Reddito di emergenza e Naspi: c’è compatibilità?
Il reddito di emergenza è stato introdotto per tre mensilità per i nuclei familiari in difficoltà che siano senza lavoro, pensione o reddito di cittadinanza.
Sulla base della lettura del decreto Sostegni e di un recente messaggio INPS in cui non viene inserita la disoccupazione tra le prestazioni incompatibili, tra reddito di emergenza e Naspi vi sarebbe compatibilità.
Ovviamente è necessario rispettare i requisiti ISEE e patrimoniali ed è importante per ottenere il beneficio che il reddito familiare di febbraio 2021 sia inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del reddito di emergenza spettante incrementato, per i nuclei familiari con canone di locazione dichiarato nella DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dell’affitto stesso.
Il reddito di emergenza è, in base a quanto contenuto nel decreto Sostegni, incompatibile:
- con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021 (Sostegni) e quindi con il bonus 2.400 euro o anche con il bonus collaboratori sportivi;
- con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
- con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
- con il reddito e la pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.
Reddito di emergenza a chi ha la Naspi scaduta
Ovviamente la compatibilità tra reddito di emergenza e Naspi, eventualmente, riguarda solo alcuni beneficiari e non coloro cui sia scaduta l’indennità di disoccupazione.
La novità del decreto Sostegni sta nel fatto che coloro cui la Naspi, o anche la DIS-COLL, sia scaduta tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 possano fare richiesta per le tre mensilità del reddito di emergenza, se non rientrano nei requisiti generali di reddito e patrimoniali del REM, ma nella misura minima di 400 euro al mese arrivando così a 1.200 euro totali. Ricordiamo il reddito di emergenza, tenendo conto della composizione del nucleo familiare, va da un minimo di 400 euro a un massimo di 800 euro (840 se presente un disabile grave).
I requisiti per coloro cui la Naspi è scaduta per ottenere il REM, come ricorda INPS nel messaggio del 1° aprile, sono i seguenti:
- il membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della Naspi o della DIS-COLL nel periodo di riferimento deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda;
- al momento della presentazione della domanda, deve essere presente una DSU in corso di validità, con valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.
Per ottenere il reddito di emergenza l’ex percettore di Naspi non deve essere titolare:
- di una delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
- alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) di una prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- sempre alla data del 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità o anche di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
- di reddito o pensione di cittadinanza nello stesso periodo.
leggi anche
Reddito di emergenza, non spetta a chi lavora
© RIPRODUZIONE RISERVATA