Holding neocostituita: l’Agenzia delle Entrate con una risoluzione pubblicata ieri, 17 maggio 2018, ha chiarito che questa può esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo.
Holding neocostituita: con la risoluzione n. 40/E pubblicata il 17 maggio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’accesso alla tassazione di gruppo in caso di riorganizzazione societaria.
In particolare è stato specificato che le società neocostituite possono esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo, in qualità di controllanti, già nel corso dell’esercizio in cui ne è avvenuta la costituzione.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate arriva in seguito ad un quesito che le è stato posto da una società istante che insieme ad altre tre società costituisce un gruppo.La società istante a partire da giugno 2017 avrà il ruolo di capogruppo acquisendo così l’intero capitale delle altre tre società.
Tre delle società in questione redigono il bilancio in conformità ai principi contabili nazionali, mentre la quarta ha un esercizio non coincidente con l’anno solare che termina il 30 giugno di ogni anno.
Quest’ultima però, con la riorganizzazione societaria, si impegnerà a modificare la durata del proprio periodo d’imposta allineandolo, coerentemente con le altre società del gruppo, all’anno solare, in modo tale che il periodo d’imposta che avrà inizio il 1° luglio 2017 si chiuderà il 31 dicembre 2017 e che a decorrere dal 2018, i periodi d’imposta di tutte le società del Gruppo saranno compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
Vista la riorganizzazione dell’assetto societario viene chiesto all’Agenzia delle Entrate se la capogruppo e le partecipate possono optare per la tassazione di gruppo ed anche se la holding può consolidare la società che ha un periodo d’imposta diverso dalle altre già a partire dal periodo d’imposta 1° luglio 2017 - 31 dicembre 2017.
In cosa consiste la tassazione di gruppo?
Il consolidato fiscale è un regime di tassazione opzionale che consente di calcolare l’Ires in modo unitario con riferimento alle società facenti parte del gruppo.
In pratica quindi il consolidato si realizza determinando in capo alla società o ente controllante un’unica base imponibile per l’intero gruppo di imprese, in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna società che vi partecipa a seguito di una specifica opzione facoltativa.
L’articolo 2 del decreto del 1° marzo 2018 del MEF, con il quale sono state dettate le nuove regole del consolidato nazionale, chiarisce che le società e le stabili organizzazioni possono partecipare alla tassazione di gruppo come controllate sin dall’esercizio di costituzione se:
- questo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per la comunicazione dell’esercizio dell’opzione.
Inoltre secondo quanto previsto dall’art. 119 del Tuir se:
- l’identità dell’esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante;
- si verifica l’esercizio congiunto dell’opzione da parte di ciascuna controllata e dell’ente o società controllante;
- si verifica l’elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali e’ esercitata l’opzione.
Questa disposizione vale anche per i soggetti che trasferiscono dall’estero in Italia la residenza ai fini fiscali fin dall’esercizio di trasferimento e per quelli che non erano soggetti all’Ires ed in seguito ad una trasformazione lo diventano.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Prima di rispondere al quesito dell’istante l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 40/E pubblicata il 17 maggio 2018, si sofferma sulla sussistenza del requisito del “controllo rilevante” che deve avere la controllante sulle società che intende consolidare, pena l’inammissibilità dell’opzione per la tassazione di gruppo, secondo quanto previsto dall’art. 117 del Tuir.
Questo requisito deve sussistere ininterrottamente sin dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si opta per il consolidato.
Per le società neocostituite non è possibile, secondo quanto stabilito dal Dm 9 giugno 2004, optare per per il consolidato fiscale in qualità di controllanti in quanto queste potranno esercitare l’opzione in veste di consolidanti solo a partire dall’esercizio successivo a quello di costituzione.
Questa disposizione però non si applica nel caso in cui sia la controllante che la controllata siano società neocostituite, se la data di costituzione della controllante è non successiva alla data di costituzione della controllata.
Pertanto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la holding in questione può optare in qualità di consolidante, già a partire dall’esercizio in cui ne è avvenuta la costituzione, per il regime della tassazione di gruppo con la società che aveva un una durata del periodo d’imposta diversa dalle altre tre, consolidando i redditi prodotti da quest’ultima nel periodo d’imposta 1° luglio 2017 - 31 dicembre 2017.
Inoltre nella stessa risoluzione l’Agenzia delle Entrate risponde anche ad un altro quesito che le era stato posto dalla società istante affermando che in caso di riorganizzazione societaria, non si può considerare abusiva la realizzazione di un assetto partecipativo volto a garantire l’accesso delle società del gruppo al consolidato fiscale.
Infine l’Agenzia delle Entrate ha specificato che non risulta abusiva la modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale da parte di una società neocostituita se questo avviene per allinearla alla data di chiusura dell’esercizio della società che ne ha acquisto il controllo per poter subito accedere al regime della tassazione di gruppo.
Si allega di seguito la risoluzione n. 40/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 12 maggio 2018.
© RIPRODUZIONE RISERVATA