Riforma avvocato 2016: il Tar del Lazio blocca le specializzazioni

Simone Micocci

15 Aprile 2016 - 10:50

Riforma avvocato: il Tar del Lazio ha accolto i ricorsi di Oua e Anf bocciando il regolamento sulle specializzazioni forensi. Ecco quali sono i punti contestati.

Riforma avvocato 2016: il Tar del Lazio blocca le specializzazioni

Riforma avvocato 2016: il Tar del Lazio ha bocciato il regolamento sulle specializzazioni forensi.

Novità importanti per la professione forense; il Tar del Lazio ha accolto parzialmente alcuni ricorsi presentati da Oua, Anf e alcuni Consigli dell’Ordine in merito al nuovo regolamento sulle specializzazioni e adesso il Ministero della Giustizia è costretto a rivedere due punti della disciplina.

L’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana e gli Ordini forensi di Roma, Napoli e Palermo hanno fatto ricorso al Tar del Lazio chiedendo l’annullamento del decreto con cui il Ministero della Giustizia ha pubblicato il regolamento sulle specializzazioni per gli avvocati. Il Tar del Lazio ha accolto questi ricorsi, bocciando due punti del nuovo regolamento sulle specializzazioni forensi.

Infatti, per il Tar del Lazio nel nuovo regolamento viene data troppa discrezionalità al CNF, segnalando inoltre una mancanza di trasparenza nella scelta delle 18 materie di specializzazione. Prima analizzare nel dettaglio le motivazioni per cui il Tar del Lazio ha detto no alla distinzione tra avvocati specialisti e generalisti, vediamo cosa prevede il regolamento.

Riforma avvocato: cosa prevede il regolamento sulle specializzazioni?

Nell’agosto scorso, il Ministro della Giustizia ha firmato il nuovo regolamento in cui vengono disciplinate le modalità per il conseguimento e per la conservazione del titolo di “avvocato specialista”.

In questo decreto sono state individuate 18 aree di specializzazione e ogni avvocato può sceglierne un massimo di 2. Questa scelta comunque non è definitiva, perché in qualsiasi momento un avvocato può richiedere una nuova specializzazione rinunciando a una delle due. Ecco quali sono le 18 aree di specializzazione previste nel regolamento:

  • diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;
  • diritto agrario;
  • diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;
  • diritto dell’ambiente;
  • diritto industriale e delle proprietà intellettuali;
  • diritto commerciale, della concorrenza e societario;
  • diritto successorio;
  • diritto dell’esecuzione forzata;
  • diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
  • diritto bancario e finanziario;
  • diritto tributario, fiscale e doganale;
  • diritto della navigazione e dei trasporti;
  • diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell’assistenza sociale;
  • diritto dell’Unione europea;
  • diritto internazionale;
  • diritto penale;
  • diritto amministrativo;
  • diritto dell’informatica.

Per poter conseguire la specializzazione, l’avvocato deve presentare la domanda al proprio Ordine di appartenenza, che successivamente la trasmette al Consiglio Nazionale Forense.

Affinché la specializzazione venga riconosciuta è fondamentale che vengano rispettate alcune condizioni:

  • esperienza comprovata: deve essere iscritto all’Albo da almeno 8 anni e negli ultimi 5 deve essersi dedicato in “modo assiduo, prevalente e continuativo” nel settore in cui si richiede la specializzazione. In alternativa, l’avvocato deve dimostrare che nel corso degli ultimi 5 anni deve aver frequentato un corso di specializzazione;
  • requisiti morali: negli ultimi 2 anni non deve aver subito la revoca del titolo, mentre negli ultimi 3 nessuna sanzione disciplinare;

Successivamente, il Consiglio Nazionale Forense convoca il candidato per sottoporlo ad un colloquio sulle materie di cui ha richiesto la specializzazione. Una volta comprovato il grado di preparazione, il CNF comunica il conferimento del titolo al consiglio dell’Ordine di appartenenza, ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli avvocati specialisti.

Riforma avvocato: perché il Tar del Lazio ha bloccato le specializzazioni?

Il Tar del Lazio ha bocciato il regolamento sulle specializzazioni per la professione forense per due motivi.

Il primo, riguarda la scelta delle 18 aree di specializzazione, in quanto secondo il Tar dal testo non si capisce con quale principio logico sono state selezionate.

Nel dettaglio, come si può leggere dal testo della sentenza, “non risulta rispettato né un criterio codicistico, né un criterio di riferimento alle competenze dei vari organi giurisdizionali esistenti nell’ordinamento, né infine un criterio di coincidenza con i possibili insegnamenti universitari, più numerosi di quelli individuati dal decreto”.

Il secondo aspetto su cui si oppone il Tar è la troppa discrezionalità affidata al CNF nella fase del colloquio finale. Infatti, il punto 4 dell’articolo 5 ha un contenuto generico, in quanto attribuisce una “latissima discrezionalità operativa che, oltre a essere foriera di confusione interpretativa e distorsioni applicative (con ricadute anche in termini di concorrenza tra gli avvocati), si pone in assoluta contraddizione con la funzione stessa del regolamento in esame”.

Il Tar del Lazio però non ha bocciato completamente il regolamento, non accogliendo il ricorso su altri aspetti contestati (come quello sulla necessità di un numero minimo di 15 incarichi annui nella materia specifica).

A questo punto, spetta al Ministro della Giustizia l’onere di salvare l’introduzione delle specializzazioni nella professione forense, riscrivendo i punti del regolamento contestati rispettando le indicazioni date dal Tar.

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