Ritiro fascicolo di primo grado quando cambia il difensore: i chiarimenti del Ministero

Isabella Policarpio

31 Gennaio 2019 - 16:28

Quando in Appello la parte si avvale di un nuovo avvocato, a chi spetta il ritiro del fascicolo di primo grado? Risponde il Ministero della Giustizia.

Ritiro fascicolo di primo grado quando cambia il difensore: i chiarimenti del Ministero

La Circolare Ministeriale del 7 gennaio 2019 copre il vuoto normativo in merito di ritiro del fascicolo dell’udienza di primo grado presso la cancelleria della Corte d’Appello, quando la parte, o le parti, scelgono di avvalersi di nuovi difensori.

Infatti, nell’assenza di una previsione specifica, ogni cancelleria ha sviluppato una prassi diversa: c’è chi concede il ritiro del fascicolo solo al difensore precedente, chi lo ammette anche al nuovo e chi subordina il ritiro ad un’autorizzazione scritta.

Dunque, da adesso in tutte le cancellerie delle Corti d’Appello territoriali vigerà la stessa regola: anche il nuovo difensore può ritirare i fascicoli del primo grado se è munito di idoneo mandato.

Il problema

Spesso dopo il giudizio di primo grado, una delle parti o entrambe decidono di cambiare avvocato. Senza dubbio il deposito del fascicolo del primo grado di giudizio spetta alla parte, ma ci si chiede se al nuovo difensore sia concesso ritirare il fascicolo in cancelleria.

Il problema si pone perché il Codice di procedura civile non disciplina questa ipotesi e, quindi, ogni cancelleria è andata con il tempo a creare una propria prassi, cosa che ha portato a regole non uniformi. Infatti in alcune cancellerie il fascicolo del primo grado può essere ritirato soltanto dal avvocato originario, in altre invece è concesso anche al nuovo difensore. Ci sono poi cancellerie che ammettono il ritiro da parte del nuovo legale ma solo laddove siano muniti di un’autorizzazione apposita.

Dunque, dopo diverse segnalazioni, il Ministero della Giustizia ha deciso di stabilire una regola generale e colmare il vuoto normativo. La Circolare in questione è stata emessa il 7 gennaio 2019 ed è indirizzata ai Presidenti delle Corti d’Appello territoriali.

La Circolare Ministeriale

Il Ministero della Giustizia, nella sopra citata circolare, ha provveduto a fare chiarezza sul problema del ritiro dei fascicoli di primo grado.
La Circolare specifica che non esiste alcuna disposizione in merito al ritiro del fascicolo quando il giudizio è definitivo, a differenza di quanto si prevede per i fascicoli relativi ai giudizi ancora pendenti, disciplinati dagli articoli 77 e 169 del Codice di procedura civile.

Dunque, il Ministero della Giustizia indica che occorre richiamare l’articolo 33 del Codice deontologico forense, nel quale viene stabilito che il difensore, al termine del mandato, deve restituire in maniera tempestiva tutti gli atti e i documenti ricevuti dal cliente per l’espletamento dell’incarico; egli, inoltre, è tenuto a consegnare loro una copia degli atti e dei documenti relativi al mandato (ciò a prescindere dal pagamento dell’onorario professionale).

In conclusione, nella menzionata Circolare del Ministero viene espresso quanto segue: alla parte o al nuovo avvocato non può essere negata la possibilità di chiedere la restituzione del fascicolo direttamente presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario nonché la restituzione del fascicolo di parte relativo al giudizio definitivo.

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