Si può sfrattare l’inquilino disabile?

Isabella Policarpio

17/09/2019

Sfrattare l’inquilino disabile è possibile, tuttavia esistono delle forme di tutela per chi è affetto da handicap grave, come la sospensione dello sfratto e il diritto a restare in casa se ricorrono alcune circostanze. Qui tutti i dettagli.

Si può sfrattare l’inquilino disabile?

Sfrattare l’inquilino disabile che non paga l’affitto è possibile, in quanto è diritto del proprietario dell’immobile ricevere il canone pattuito. Tuttavia vi sono alcuni accorgimenti che, talvolta, possono rendere lo sfratto lungo e difficile.

A riguardo non vi è una legge organica, ma ci sono molte leggi, disposizioni e sentenze che disciplina la materia in materia frammentaria.

Anche nei confronti del conduttore disabile, la procedura di sfratto avviene secondo le regole ordinarie, ovvero con citazione a comparire presso il tribunale del luogo in cui si trova l’immobile locato. Però, in sede di opposizione giudiziale, il giudice può disporre la sospensione dello sfratto in favore dell’inquilino diversamente abile ed impedire all’ufficiale giudiziario di procedere allo sgombero.

Inoltre, lo sfratto può essere ordinato solo nel momento in cui la persona disabile abbia trovato un’altra sistemazione idonea (come accade anche nello sfratto con figli minori), quindi completa di tutti i presidi di cui ha bisogno per vivere. Un’altra deroga importante riguarda i soggetti con un handicap grave; infatti per questa tipologia di inquilini, viene sancito il diritto a rimanere nell’immobile, se lo sfratto potrebbe causare l’aggravarsi della patologia o ritardare ed impedire la guarigione da una malattia.

La sospensione dello sfratto per disabilità

Anche nei confronti dell’inquilino disabile si può procedere allo sfratto dell’immobile, in caso di mancato pagamento del canone d’affitto. Nel nostro ordinamento, infatti, manca una disciplina organica in merito allo sfratto dei soggetti affetti da disabilità, i quali sono sottoposti alla disciplina ordinaria.

Tuttavia, anche se non organizzate in un testo unico, esistono delle tutele di cui il portatore di handicap può beneficiare in caso di sfratto, prima fra tutte la sospensione del procedimento.

Si tratta di una misura introdotta del 2007 per arginare i problemi abitativi delle fasce più deboli della popolazione, ovvero chi dichiara un reddito annuale lordo inferiore a 27 mila euro ed è disabile, oppure ha nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o persone disabili con un’invalidità medicalmente riconosciuta superiore al 66%.

Quando ricorrono queste circostanze, il procedimento di sfratto dall’immobile può essere sospeso fino ad un massimo di 18 mesi.

Il diritto ad una sistemazione adeguata

Un’altra misura a favore dei disabili che subiscono la procedura di sfratto è il diritto a trovare una sistemazione adeguata alla propria condizione di salute, prima di essere cacciati dall’appartamento, così come accade anche per lo sfratto dell’inquilino con figli minori a carico.

Questa previsione ha lo scopo di assicurare al portatore di handicap un’abitazione idonea alle proprie esigenze di salute, cioè fornita di tutti i presidi necessari all’espletamento della vita quotidiana. Infatti, una persona disabile ha maggiori difficoltà a trovare casa, in quanto ha bisogno di un’abitazione con specifiche caratteristiche, ad esempio: componenti ergonomiche per la cucina, dispositivi di movimentazione lungo le scale, maniglie e supporti di vario genere, e via dicendo.

In ragione della difficoltà a trovare un appartamento con queste caratteristiche, la legge impone che al disabile deve essere data la possibilità di trovare una sistemazione adeguata prima di espletare la procedura di sfratto.

Diritto a restare in casa per handicap grave

Sempre in merito alla tutela dell’inquilino disabile che subisce la procedura di sfratto, una sentenza del tribunale di Civitavecchia del 2010 ha sancito il diritto a restare in casa per chi è affetto da un handicap grave, purché comprovato dal medico, secondo quanto prevede la legge 104 del 1992 sull’assistenza e l’integrazione dei soggetti disabili.

Nel caso di specie, il tribunale si era pronunciato sullo sfratto di un soggetto disabile e con istinti suicidi. In particolare, il giudice di merito aveva disposto la sospensione dell’esecuzione del procedimento di sfratto ed il diritto a restare nell’immobile, poiché lo sgombero avrebbe ulteriormente danneggiato lo stato psicofisico dell’inquilino moroso.

Da questa decisione è possibile ricavare il principio generale dell’esclusione dello sfratto quando l’inquilino è affetto da un handicap grave, certificato dal medico competente.

Per usufruire di questo beneficio, l’inquilino deve consegnare all’ufficiale giudiziario per il procedimento di sfratto una copia conforme della certificazione rilasciata dalle aziende sanitarie locali, ai sensi della legge 104 del 1992. La medesima legge stabilisce che la disabilità si considera “grave” quando la minorazione fisica, psichica o sensoriale riduce l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo.

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