È possibile votare alle elezioni anche se si ha la carta d’identità scaduta? Vediamo quali sono i documenti validi per l’identificazione.
Per votare alle elezioni i cittadini devono presentarsi al seggio non solo con la tessera elettorale, ma anche con un valido documento di riconoscimento. La tessera elettorale attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del proprio comune di residenza. Essa contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, il numero e sede della sezione alla quale l’elettore è assegnato, il collegio e la circoscrizione di appartenenza in ciascun tipo di elezione, ed è valida per 18 elezioni.
Non è, però, l’unico documento che l’elettore deve portare con sé: è necessario presentare al seggio anche un documento d’identità in corso di validità. Cosa succede se la carta d’identità dell’elettore è scaduta? In vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio per molti cittadini potrebbe presentarsi questo problema: vediamo, quindi, cosa devono fare per poter votare in caso di carta d’identità scaduta.
In questa guida, in particolare, vediamo insieme quali documenti verranno richiesti all’elettore per l’identificazione e se saremo accettati a votare anche con la carta di identità scaduta.
La carta d’identità o altro documento d’identificazione
L’elettore che si presenta a votare deve essere, innanzitutto, identificato.
L’identificazione può avvenire mediante presentazione della carta d’identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia: in tal caso, nell’apposita colonna della lista degli elettori della sezione devono essere indicati gli estremi del documento.
I presidenti devono vigilare sull’osservanza di tale prescrizione. A norma dell’art.35 del DPR 445/2000 recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», sono equipollenti alla carta di identità altri documenti di riconoscimento.
L’art.35 comma 2 rubricato “Documenti di identità e di riconoscimento” così recita:
«sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato».
L’elettore, se è sprovvisto di altro documento di riconoscimento ed ha chiesto al proprio comune il rilascio della carta d’identità elettronica (Cie) può esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa Cie.
Ricordiamo che la carta di identità elettronica (Cie) viene rilasciata dall’ufficio anagrafe del Comune di residenza; la consegna, a cura del ministero dell’Interno, avverrà entro sei giorni lavorativi. Per votare, tuttavia, è sufficiente presentarsi al seggio con la ricevuta rilasciata al momento della richiesta di carta di identità elettronica.
Questo documento infatti contiene sia i dati anagrafici della persona, sia la sua fotografia e il numero della Cie a cui si riferisce, proprio per questo motivo può essere considerato un documento di riconoscimento ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera c) del d.P.R. n.445/2000.
Si può votare con la carta d’identità scaduta?
Possiamo affermare subito che, nel corso delle prossime elezioni amministrative anche i cittadini in possesso di una carta d’identità scaduta potranno votare.
Secondo quanto disposto dal ministero dell’Interno, per l’identificazione degli elettori sono validi anche:
- le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché siano sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino l’identificazione dell’elettore;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia.
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Identificazione per attestazione
Ci sono due ulteriori modi attraverso i quali il presidente di seggio è tenuto ad accertare i dati anagrafici di un elettore:
- in mancanza di un idoneo documento, l’identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l’elettore;
- in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l’identità dell’elettore, l’identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune. Quest’ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio e deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione.
L’attestazione a cui ci si riferisce avviene con l’apposizione dellafirma di colui che identifica nell’apposita colonna della lista sezionale.
Il presidente a questo punto è tenuto a:
- avvertire l’elettore che effettua l’identificazione che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall’art. 104 del T.U. n. 361/1957;
- far prendere nota, accanto alla firma dell’elettore che effettua l’identificazione, degli estremi del documento di riconoscimento di quest’ultimo;
- in caso di dubbi fra i componenti del seggio o fra i rappresentanti dei partiti o dei promotori, decide sull’accertamento dell’identità dell’elettore privo di documento, anche interrogandolo sulle sue esatte generalità.
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