Il Testo Unico della sicurezza sul lavoro include tutte le norme mirate a ridurre o annullare i rischi per i dipendenti, ma questi ultimi sono a loro volta tenuti al rispetto di una serie di obblighi.
Al fine di lavorare in un contesto in cui la salute non sia messa in pericolo, è opportuno rispettare e far rispettare regole apposite, ossia quelle previste dal cd. Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro o D.lgs. n. 81 del 2008. Esso è il documento di riferimento in materia e si applica a ogni tipologia di attività.
Principio di riferimento è il seguente: al di là del settore in cui si svolgono le proprie mansioni, occorre poter assicurare ai lavoratori un luogo di lavoro protetto, con la riduzione al minimo dell’esposizione a rischi correlati a incidenti, infortuni o malattie professionali. In altre parole, la finalità della citata legge è fondamentalmente rappresentata dall’indicare misure preventive e procedure utili a rendere i luoghi di lavoro più sicuri.
Di seguito intendiamo focalizzarci proprio sul ruolo del lavoratore, in relazione agli obblighi di sicurezza: che cosa deve fare per rispettarli? Quali accorgimenti o adempimenti deve mettere in atto? Scopriamolo più avanti.
Lavoratore e normativa sulla sicurezza: la funzione essenziale del d. lgs. n. 81 del 2008
In tema di rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro, non possiamo non menzionare la figura del datore di lavoro, ossia la prima figura sulla quale ricadono obblighi e responsabilità. Il Testo Unico definisce il datore di lavoro come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. Egli, nell’organizzazione dell’attività dell’impresa, ha il dovere di proteggere l’integrità psicofisica dei lavoratori, ma anche il lavoratore in quanto tale è tenuto a comportamenti ed azioni rispettose delle regole sulla sicurezza sul lavoro.
In particolare, il lavoratore è inteso come la persona che, al di là della tipologia contrattuale, compie un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, a cui sono equiparati anche soci o associati. Questa è in sintesi la definizione che si può leggere nel d. lgs. n. 81 del 2008.
Lavoratori e datore di lavoro debbono collaborare al fine di garantire la tutela dell’integrità psicofisica di tutti, e dunque i dipendenti devono rispettare tutte le prescrizioni e obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, al pari di coloro che occupano ruoli di vertice all’interno dell’azienda. Con ’sicurezza sul lavoro’ si fa riferimento ovviamente alla condizione che consente di svolgere la propria attività, senza esporsi al rischio di incidenti o malattie professionali.
Il citato Testo Unico consiste di fatto nell’attuazione dell’art. 1 della legge n. 123 del 2007, per il riassetto e la riforma delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Esso dà luogo al riordino e al coordinamento in un unico testo normativo della disciplina in materia, in rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali, nonché nel rispetto dell’art. 117 Costituzione. Detto provvedimento garantisce tuttora l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale.
Gli obblighi per il lavoratore e il ruolo dell’azienda: il rilievo delle condizioni per poterli rispettare
Come accennato, gli obblighi relativi alla sicurezza ricadono anche sui lavoratori. In linea generale, ogni lavoratore ha l’obbligo prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone che si trovano sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, in base alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Così indica l’art. 20 del Testo Unico sulla sicurezza.
Da quanto appena detto si può scorgere un dettaglio nient’affatto irrilevante: gli obblighi in tema di sicurezza sono generali e onnicomprensivi, ma al contempo condizionati alla sussistenza dei presupposti necessari al loro rispetto, per i quali rileva il ruolo dell’azienda. In altre parole, il lavoratore è tenuto a rispettare gli obblighi ad esso rivolti, soltanto se messo nelle condizioni di poterli rispettare. Ci riferiamo alle necessarie fasi di formazione, informazione e messa a disposizione dei mezzi necessari all’adempimento.
Pensiamo all’esempio dell’obbligo dell’uso di opportuni dispositivi di protezione, il quale è significativo di un contesto in cui il dipendente è certamente tenuto al corretto uso, ma l’obbligo in oggetto non può prescindere dalla consapevolezza di doverlo rispettare, dalle informazioni che servono per il corretto impiego e dalla fornitura del dispositivo stesso. Se manca quanto appena riportato, viene meno altresì l’obbligo del rispetto da parte del lavoratore. che non è così più direttamente sanzionabile.
Gli obblighi per il lavoratore: ecco quali sono nel d. lgs. n. 81 del 2008
Il citato articolo 20 del Testo unico in materia di sicurezza ha particolare rilievo, in quanto inquadra con precisione la sfera degli obblighi del dipendente. Pertanto ci indica con chiarezza che cosa deve fare il lavoratore per rispettare la normativa sulla sicurezza sul lavoro.
In particolare, i lavoratori sono tenuti al rispetto dei seguenti doveri:
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione e segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro e sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente.
Per completezza ricordiamo altresì che al comma 3 dell’art. 20, è indicato che i lavoratori di aziende che compiono attività in regime di appalto o subappalto, sono tenuti ad esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Detto obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nello stesso luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Da rimarcare che le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro impongono espressamente ai lavoratori di usare nel modo corretto, e in conformità alle istruzioni ed alla formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza, sia collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo. L’obbligo in oggetto vale anche per l’uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi, nella finalità di evitare che una loro utilizzazione in modo inappropriato possa produrre pregiudizi per la salute e la sicurezza degli altri dipendenti e delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.
Alla luce di quanto visto finora, è piuttosto chiaro che la moderna e più aggiornata legislazione in tema di sicurezza sul lavoro non ritiene più il lavoratore - e soggetto da proteggere - come un mero esecutore di disposizioni e terminale dell’organizzazione della prevenzione sui luoghi di lavoro, ma gli dà un ruolo attivo e di partecipazione. Ne consegue che egli, come suddetto, dovrà prendersi cura “conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone che si trovano sul luogo di lavoro. Il lavoratore è perciò sanzionabile, come gli altri attori della sicurezza, per le sue azioni od omissioni, laddove non rispondano a quanto previsto dalle norme sulla sicurezza.
Concludendo, si può dunque affermare che, rispetto alla legge n. 626 del 1994 l’attuale Testo unico ha previsto delle novità particolarmente importanti per la figura del lavoratore. Oggi infatti spicca il suo ruolo attivo, la sua partecipazione come persona impegnata in via diretta nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo ribadiamo: il lavoratore non è più un mero esecutore di ordini e mansioni, ma coopera con il datore di lavoro e gli altri soggetti presenti nell’azienda, al fine di garantire un costante livello di sicurezza all’interno del luogo di lavoro.
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