Successioni ed eredità: azione di riduzione, cos’è?

29/06/2017

L’azione di riduzione è l’azione che può essere esperita dai legittimari a tutela della quota di legittima. Cos’è e come funziona?

Successioni ed eredità: azione di riduzione, cos’è?

L’azione di riduzione è un’azione prevista dalla legge e concessa ai legittimari per poter chiedere la reintegrazione della legittima, qualora il testatore abbia disposto tramite disposizioni testamentarie o donazioni di beni eccedenti alla quota disponibile.

Ricordiamo infatti che esiste una quota, denominata di riserva o legittima, che identifica quella parte di eredità della quale il testatore non può disporre in quanto riservata ai legittimari, ossia ai congiunti più stretti.

A tutela di questi ultimi la legge ha previsto l’azione di riduzione, con cui i legittimari che ritengono lesa la loro quota possono chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni.
Vediamo di seguito come funziona.

Azione di riduzione: quota di riserva e legittimari

Prima di vedere come funziona l’azione di riduzione è bene specificare cosa si intenda per quota di riserva.

La legge riserva ai congiunti più stretti del testatore (ossia coniuge, discendenti, ascendenti e così via) in quanto legittimari determinate porzioni dell’eredità, di cui il de cuius non può disporre, né tramite donazioni né tramite disposizioni testamentarie. Queste porzioni di eredità vengono anche chiamate quote di riserva o legittima.

L’intangibilità della quota di legittima, secondo il nostro ordinamento, va sempre intesa in senso quantitativo e non qualitativo: i legittimari hanno quindi diritto a un certo valore del patrimonio che costituisce l’eredità, ma non a una determinata composizione.

L’ordinamento, a tutela dei legittimari che vedano leso il loro diritto, prevede due azioni: l’azione di riduzione e la petizione di eredità.

Azione di riduzione: cos’è?

L’azione di riduzione è quell’azione che può essere esperita dai legittimari che ritengano lesa la loro quota di legittima a seguito della disposizione del patrimonio ereditario da parte del testatore, sia attraverso donazioni sia attraverso disposizioni testamentarie.

L’azione di riduzione è prevista dall’articolo 553 del codice civile, e consente di reintegrare la quota di legittima rendendo parzialmente o integralmente invalidi gli atti che hanno causato la lesione della stessa.

L’azione di riduzione si suddivide in tre diverse azioni a seconda della fase e del soggetto contro cui è esperita:

  • l’azione di riduzione in senso stretto, con cui viene fatta dichiarare l’inefficacia totale o parziale delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre;
  • l’azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte, che serve a far recuperare ai legittimari quanto ancora presente nel patrimonio dei soggetti beneficiati;
  • l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti, che ha le stesse finalità dell’azione precedente, ma viene esperita nei confronti degli aventi causa dal soggetto beneficiato.

Azione di riduzione: caratteristiche e natura giuridica

Controversa è la natura giuridica dell’azione di riduzione.
Secondo la giurisprudenza prevalente, tuttavia, si tratterebbe di un’azione di accertamento in quanto mira ad accertare la lesione della quota di legittima.
Si tratta inoltre di un’azione di natura personale in quanto è diretta contro i destinatari delle disposizioni del testatore, ed ha effetti retroattivi in quanto rende invalidi gli atti di disposizione del de cuius, che si considerano come mai avvenuti.

Azione di riduzione: come può essere esperita? Chi è legittimato a farlo?

I legittimari che considerano lesa la loro quota di legittima possono esperire l’azione di riduzione mediante un atto di citazione, dove devono essere indicati il petitum e la causa petendi, ossia ciò che si chiede e le ragioni sulle quali si forma la domanda.

Nell’atto di citazione il legittimario deve anche formulare la richiesta di reintegrazione della quota di legittima mediante la riduzione degli atti di disposizione o delle donazioni. Per farlo deve essere quindi indicata l’esposizione sintetica della situazione dell’asse ereditario, ricavata imputando al patrimonio del de cuius il valore dei beni intestati decurtati dei debiti (relictum) e maggiorati dalle donazioni compiute (donatum).

Il legittimario che decide di esperire l’azione di riduzione deve, dunque, assolvere a una serie di oneri.
Secondo la giurisprudenza, infatti,

«il legittimario che propone azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore»

(Cass. n. 13310/2002).
L’onere probatorio di dimostrare la lesione della legittima grava quindi sul legittimario che esperisce l’azione di riduzione.

Chi è legittimato a esperire l’azione di riduzione? Tale azione può essere domandata solo dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.

Azione di riduzione e rinuncia: quando è possibile?

Sulla base di quanto prescritto dal legislatore, i legittimari non possono rinunciare al diritto di chiedere la riduzione delle disposizioni lesive finché il donante è in vita.
E’ invece valida la rinuncia dei legittimari, che può essere espressa o tacita, fatta dopo l’apertura della successione.

Azione di riduzione e donazioni: quali sono i criteri seguiti?

I criteri da seguire nella riduzione delle disposizioni effettuate dal testatore che riducono la quota di legittima vengono indicati nell’articolo 558 del codice civile.

Nello specifico, infatti, una volta promossa l’azione di riduzione le disposizioni verranno ridotte proporzionalmehte seguendo il seguente ordine: prima le quote legali ab intestatio (se manca il testamento o questo ha disposto solo per una parte del patrimonio art 553 c.c.), poi le disposizioni testamentarie e per ultime le donazioni, partendo da quella più recente.

Azione di riduzione e prescrizione

Non esistono norme specifiche sulla prescrizione dell’azione di riduzione ma, secondo giurisprudenza costante, la stessa è soggetta alla prescrizione ordinaria di dieci anni. Il termine decorre dalla data di accettazione dell’eredità del chiamato in base alle disposizioni testamentarie che ledono la sua quota di legittima.

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