L’Agenzia delle Entrate ha predisposto un servizio online per il calcolo degli importi degli atti giudiziari. Ecco una guida pratica al corretto utilizzo e quali sono gli atti soggetti a tassazione.
L’Agenzia delle Entrate, al fine di snellire le procedure relative alla tassazione degli atti giudiziari, ha creato un servizio online che semplifica il calcolo degli importi.
Vediamo quali sono le modalità per utilizzarlo correttamente e quali sono gli atti giudiziari soggetti a tassazione.
Tassazione atti giudiziari: calcolo importi, come utilizzare il servizio
Ogni atto giudiziario (decreto ingiuntivo, sentenze, esecuzioni immobiliari, etc.) può prevedere una tassazione ed il suo calcolo non è sempre agevole, così l’Agenzia delle Entrate (AdE) ha creato un servizio ad hoc per semplificarne il calcolo.
L’utente interessato, solitamente l’avvocato, deve accedere al servizio sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it (percorso: cosa devi fare - calcolare - tassazione per la registrazione degli atti giudiziari - accedi al servizio) ed allo scopo di calcolare automaticamente l’importo da versare inserire i dati richiesti:
- ufficio finanziario (solitamente quello del Comune di appartenenza. Sul sito dell’AdE sono elencati i codici degli uffici finanziari da inserire nel modello di pagamento F23);
- ente emittente;
- anno del provvedimento;
- natura del provvedimento (sul sito dell’AdE sono riportati i codici di tutte le tipologie di atti giudiziari);
- numero del provvedimento.
Se tutti i dati richiesti sono stati inseriti correttamente il servizio rilascia il codice dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate e quindi si può procedere all’inserimento dei dati necessari ad ultimare la registrazione: causale da utilizzare per il bonifico, dati dell’atto giudiziario, nome del richiedente la registrazione, codice del tributo e importo da versare.
Qualora, invece, i dati inizialmente indicati non dovessero essere corretti, il servizio non fornisce le informazioni necessarie ad ultimare la registrazione, avvertendo della presenza di errori.
In questo caso l’utente deve provvedere a verificare la correttezza dei dati inseriti e riprovare, oppure attendere qualche giorno poiché per l’atto giudiziario potrebbe non essere stata disposta ancora nessuna tassazione (se emesso da poco).
Ultimata la procedura online per il calcolo, bisogna inserire i dati nel bollettino (modello di pagamento F23) ed effettuare il pagamento presso gli sportelli o gli enti abilitati alla riscossione di tali tributi.
Quali atti giudiziari sono soggetti a tassazione?
Le disposizioni di riferimento per individuare gli atti giudiziari soggetti ad imposta di registro e i criteri di determinazione dell’imposta sono contenute nel DPR n. 131 del 24/04/1986 e in particolare nell’articolo 37. Dunque, gli atti giudiziari soggetti a tassazione sono:
- gli atti dell’autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio;
- i decreti ingiuntivi esecutivi;
- i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali;
- le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere. Alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato.
Tassazione atti giudiziari: normativa
La materia della tassazione degli atti giudiziari è regolata dal D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).
L’obbligazione tributaria è solidale tra le parti in causa e la registrazione degli atti giudiziari avviene dopo il pagamento dell’imposta attraverso il modello di pagamento F23.
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