Trasferta lavoratore: il Ministero del lavoro chiarisce cosa succede in caso di infedele registrazione sul LuL nel caso di disconoscimento della trasferta del lavoratore.
Trasferta lavoratore: cosa succede in caso di infedele registrazione sul LuL, il libro unico del lavoro, in caso di disconoscimento della trasferta del lavoratore?
il Ministero del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti sulle ipotesi di infedele registrazione sul LUL della trasferta del lavoratore e sulle conseguenze sanzionatorie di tale condotta.
Trasferta lavoratore: cos’è l’infedele registrazione sul LuL?
Nel corso di un rapporto di lavoro può avvenire che la prestazione lavorativa venga effettuata in regime di trasferta.
In tal caso i dati retributivi della trasferta del lavoratore saranno registrati sul LuL, Il libro unico del lavoro.
Tale documento attesta infatti lo stato effettivo di ogni singolo rapporto di lavoro ed è oggetto di controlli da parte degli organi di vigilanza circa lo stato occupazionale dell’impresa.
Ma cosa succede se durante l’accertamento dell’Inps delle trasferte del lavoratore emerga una infedele registrazione sul Libro Unico del Lavoro?
Il Ministero del lavoro con nota prot. n. 11885 del 14 giugno 2016 pubblicata dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha chiarito quale sia il regime sanzionatorio applicabile nell’ipotesi di infedele registrazione.
Secondo quanto indicato dal Ministero, si verifica una infedele registrazione di una trasferta sul LUL quando sia riscontrabile una difformità tra quanto indicato sul LuL e la qualità o quantità della prestazione lavorativa effettuata o le somme effettivamente erogate.
Tale infedele registrazione determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali e configura l’applicazione della sanzione prevista dall’art.39, co.7, relativo agli adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro, del D.L. n.112/08.
Trasferta del lavoratore: regime sanzionatorio per infedele registrazione
Quando viene riscontrata una infedele registrazione sul LuL si applica una sanzione amministrativa:
- da 150 a 1.500 euro, in caso di violazione fino a 5 lavoratori;
- da 500 a 3.000 euro, in caso di violazione di più di 5 lavoratori dipendenti o per un periodo superiore a 6 mesi;
- da 1.000 a 6.000 euro, in caso di violazione di più di 10 lavoratori dipendenti o per un periodo superiore a 12 mesi.
Tale regime sanzionatorio troverà applicazione nei casi di infedele registrazione che risulti sostanzialmente non veritiera:
- per i dati quantitativi quali differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti;
- per idati qualitativi se la scritturazione sul LUL di una causale o titolo fondante l’erogazione economica non trovi riscontro nella concreta esecuzione della prestazione.
Precisa il Ministero che la sanzione è irrogabile a condizione la infedele registrazione causi delle differenze sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale.
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