Tredicesima non pagata dal datore di lavoro, come difendersi per non perderla? Ecco cosa fare per scongiurare il rischio prescrizione.
È il periodo di pagamento della tredicesima per i lavoratori dipendenti. Tuttavia, per quanto si tratti di un obbligo per il datore di lavoro, ci sono aziende che non pagano la tredicesima o comunque lo fanno con colpevole ritardo.
A tal proposito è lecito chiedersi cosa fare quando il datore di lavoro non paga la tredicesima entro la scadenza, al fine da difendersi dai termini della prescrizione.
Per quanto sia un diritto del dipendente ricevere la mensilità aggiuntiva nei tempi indicati dai contratti collettivi nazionali, scaduto un certo termine senza che il lavoratore la richiede si può considerare come persa. E lo stesso vale per lo stipendio spettante per il lavoro prestato.
Solitamente nel contratto collettivo nazionale di lavoro viene indicato il mese di dicembre come data di pagamento della tredicesima. Decorso questo termine possiamo quindi iniziare a parlare di tredicesima non pagata, iniziando così a metterci in moto per far valere il nostro diritto.
Si inizia con una semplice richiesta di sollecito, dopodiché bisognerà fare causa al datore di lavoro oppure ricorrere alla vertenza sindacale.
Quando arriva la tredicesima
Prima d’intraprendere le vie legali, è bene conoscere la scadenza per il pagamento della tredicesima al prestatore di lavoro. La data esatta non è stabilita dalla legge nazionale, bensì dai singoli Ccnl di riferimento, che bisogna consultare con cura.
Alcuni contratti collettivi prevedono una data limite, mentre altri si limitano a dire che la tredicesima va corrisposta entro l’inizio delle feste di Natale. Non ci sono distinzioni tra lavoratori con orario di lavoro part-time o full-time, né tra assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato.
Una cosa è certa, a tutti i lavoratori la tredicesima va pagata entro la fine di dicembre.
I contratti collettivi possono indicare anche dei giorni di “tolleranza” per la tredicesima, ossia un lasso di tempo si può ritardare il pagamento senza incorrere in sanzioni. Scaduto il termine, il datore di lavoro viene messo in mora, ciò significa che oltre alla retribuzione prevista dovrà corrispondere anche una quota di interessi.
Che fare se la tredicesima non viene pagata
Spieghiamo, adesso, i passaggi da seguire per richiedere il pagamento della tredicesima. Per prima cosa è sempre consigliabile provare la “via bonaria”, ovvero inviare un sollecito di pagamento all’azienda tramite raccomandata a/r o posta certificata.
Se il sollecito è inefficace, il dipendente può rivolgersi alla Direzione del Lavoro competente sul territorio, con o senza l’assistenza di un avvocato. Questa via consiste nella richiesta di aiuto all’Ispettorato del lavoro, che intercede in favore dei lavoratori danneggiati.
La via del decreto ingiuntivo
Se il sollecito e l’intervento dell’Ispettorato del lavoro non risolvono il problema della tredicesima non versata, esiste un’altra via, senza dubbio più “incisiva”. Bisognerà aprire un contenzioso con l’azienda in sede giudiziaria e chiedere il versamento della tredicesima tramite decreto ingiuntivo.
In questo caso il dipendente deve rivolgersi per forza a un avvocato, che segue il caso e individua il giudice del lavoro competente. L’avvocato deve allegare al ricorso il contratto di lavoro del dipendente ricorrente e le buste paga mancanti. Dopo il deposito della richiesta, il giudice del lavoro verifica i presupposti legali; se l’esito della verifica è positivo emette il decreto ingiuntivo nei confronti dell’azienda.
Una volta emesso, spetta all’avvocato notificare il decreto al datore e chiedere il pagamento immediato delle somme indicate dal giudice. A partire dalla notifica, il datore di lavoro ha 40 giorni di tempo per versare la tredicesima oppure fare opposizione al decreto ingiuntivo.
Mancato pagamento della tredicesima e licenziamento
Alcuni Ccnl prevedono la possibilità di dimettersi per giusta causa dal giorno successivo a quello in cui la tredicesima doveva essere pagata. L’effetto delle dimissioni per giusta causa è quello di garantire il diritto alla Naspi (in presenza dei requisiti di anzianità e contributi previsti dalla legge).
Inoltre, tutti i dipendenti - a prescindere dal Ccnl - hanno diritto di presentare le dimissioni per giusta causa se il datore non ha versato due mensilità.
I casi in cui non va pagata la tredicesima
La tredicesima corrisponde ad 1/12 della retribuzione annuale lorda, ma si calcola sui mesi lavorati nell’anno di riferimento. Essa viene maturata anche durante ferie, malattia, infortunio, congedo matrimoniale e maternità.
Vi sono dei casi, però, in cui la tredicesima non matura e questo avviene per assenze che riguardano:
- aspettativa non retribuita;
- astensione per maternità facoltativa (congedo parentale);
- astensione per malattia del figlio;
- assenza per malattia oltre il periodo di comporto;
- assenza per permessi non retribuiti.
Inoltre la tredicesima non viene corrisposta se non si lavora per almeno 15 giorni in un mese. E ancora, la tredicesima non deve essere pagata in presenza di un contratto part-time verticale o misto che prevede solo alcune giornate di lavoro nella settimana, nel mese o nell’anno.
Nel caso di contratto part-time orizzontale la tredicesima matura normalmente, perché il dipendente e lavora meno ore, ma le giornate lavorate sono le stesse.
Quando va in prescrizione la tredicesima
Come anticipato, anche la tredicesima è soggetta a prescrizione. Scaduto un certo termine, quindi, il lavoratore dipendente non potrà più rifarsi sul datore di lavoro per pretendere il pagamento di quanto non riscosso negli anni passati.
È bene sapere che il diritto alla tredicesima mensilità si prescrive in 3 anni, come chiarito dalla Corte di Cassazione - sezione Lavoro - con la sentenza 4687/2019. Nel dettaglio, si legge che la prescrizione presuntiva triennale (articolo 2956 del Codice Civile) si applica anche nei confronti dei crediti per mensilità accessorie (qual è appunto la tredicesima).
Che succede alla tredicesima se l’azienda fallisce?
L’ultimo caso è quello dell’azienda fallita: chi paga in quel caso?
Ovviamente l’impresa potrebbe non disporre di sufficiente liquidità per saldare tutti i lavoratori. Non bisogna disperare però, visto che per la tredicesima valgono le stesse tutele riconosciute al Tfr. Esiste infatti un apposito Fondo di garanzia, gestito dall’Inps, a cui il dipendente può rivolgersi per richiedere non solo il Tfr fino ad allora maturato in azienda, ma anche gli ultimi tre stipendi compresi dei ratei di tredicesima e quattordicesima.
Quindi, non è possibile recuperare tutta la tredicesima, ma solamente quella riferita alle ultime tre mensilità.
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