Come accettare l’eredità? Ecco quali sono i modi per accettare l’eredità e i termini stabiliti dalla legge.
L’accettazione dell’eredità è quello strumento con il quale l’erede acquista l’eredità, cioè diviene titolare dei beni e dei diritti che appartenevano al defunto. È bene precisare che anche gli eventuali debiti del defunto si trasmettono agli eredi.
Infatti, una volta aperta la successione sono gli eredi legittimi del de cuius a dover decidere se accettarla oppure se procedere con la rinuncia dell’eredità.
Non esiste un solo modo di accettazione dell’eredità: questa può essere infatti sia espressa che tacita, mentre a seconda delle situazioni è necessaria la presenza di un notaio.
A prescindere dalla forma con cui si manifesta l’accettazione, questa ha valore retroattivo: ciò vuol dire che gli effetti dell’accettazione iniziano a decorrere non dal momento della manifestazione della volontà, ma risalgono da quello della morte del de cuius, ovvero all’apertura della successione.
Chi viene chiamato all’eredità ha tempo 10 anni per accertarla; qualora muoia prima di averlo fatto il diritto alla successione si trasmette automaticamente ai suoi eredi.
Di seguito trovate le informazioni su come accettare l’eredita, comprese le differenze sull’accettazione espressa e quella tacita. Quindi, se siete stati chiamati all’eredità e non volete perdere il vostro diritto alla successione vi consigliamo di leggere.
Accettazione espressa e tacita: differenze
L’accettazione espressa può avvenire tramite atto pubblico o in una scrittura privata; essa non può essere sottoposta a condizione né vincolata ad alcun termine.
L’accettazione è tacita quando l’erede si comporta di fatto come tale, compiendo un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare (ad esempio paga i debiti ereditari con denaro prelevato dall’eredità o riscuote crediti ereditari).
L’accettazione è incondizionata e una volta acquistata l’eredità non vi si può rinunciare. Inoltre non può aversi un’accettazione parziale.
Accettazione senza riserve e con beneficio di inventario
L’accettazione dell’eredità inoltre può essere senza riserve oppure con beneficio di inventario.
Nel primo caso il patrimonio del defunto si “fonde” con il patrimonio dell’erede divenendo un tutt’uno. Ne consegue che l’erede sarà tenuto a pagare i debiti del defunto e a soddisfare i legati anche facendo ricorso alle proprie disponibilità economiche ove la massa ereditaria non fosse capiente.
In caso di accettazione con beneficio di inventario l’erede non risponde dei debiti del defunto con il proprio patrimonio in quanto i due patrimoni restano separati e l’erede è responsabile dei debiti ereditari nei limiti del valore del patrimonio del defunto.
Si tratta di una modalità di accettazione obbligatoria per i minori, per gli interdetti e inabilitati (con apposita autorizzazione del Giudice tutelare), nonché per le persone giuridiche.
L’accettazione con beneficio di inventario comporta che l’accettazione venga effettuata con atto notarile o mediante una dichiarazione da farsi nella Cancelleria del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione; segue l’inventario dei beni del defunto da a cura di un notaio designato.
Qualora il chiamato all’eredità sia già nel possesso dei beni del defunto, l’inventario deve essere effettuato entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione; diversamente si considera “erede semplice” e decade dal beneficio d’inventario.
Termine per effettuare l’accettazione
Ai sensi della legge il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dal giorno della morte del defunto; decorso tale termine si perde qualsiasi diritto sull’asse ereditario.
Tuttavia in taluni casi la legge prevede un’abbreviazione del termine:
- quando sia lo stesso soggetto deceduto a prevedere nel testamento un termine di decadenza ridotto;
- quando da un soggetto che vi abbia iinteresse venga fatta richiesta al tribunale del luogo di apertura della successione per un termine più breve.
Impugnazione dell’eredità
L’accettazione dell’eredità in qualunque forma venga manifestata può essere impugnata.
Questo può avvenire da parte del soggetto che ha accettato nei casi di violenza o di dolo (ovvero è frutto di artifici e raggiri). Non può essere impugnata se sia viziata da errore (ad esempio sulla consistenza del patrimonio ereditario).
L’azione giudiziaria per ottenere l’annullamento dell’accettazione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo. Qualora l’accettazione venga annullata, la persona torna nella posizione di “chiamato all’eredità”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA