Arriva la pausa estiva e anche il Fisco va in vacanze. Slittano i termini per i versamenti ricadenti nel periodo di pausa e i termini di molti adempimenti risultano sospesi. Ecco quali sono.
Il mese di agosto è considerato il mese delle ferie per eccellenza, proprio per questo operano termini di sospensione anche per molti adempimenti fiscali e versamenti a carico del contribuente.
L’obiettivo non è solo dare ai contribuenti un periodo di pausa dallo stress quotidiano delle scadenze, ma anche non sovraccaricare di lavoro gli uffici visto che molti dipendenti e funzionari nel mese di agosto sono in ferie.
Occorre premettere che vi sono delle differenze tra termini che slittano e sospensione dei termini. Nel primo caso gli adempimenti che ricadono nel periodo tra il 1° agosto e il 20 agosto, vengono semplicemente tutti spostati in avanti, al 20 agosto.
Nel caso di sospensione, la decorrenza dei termini è sospesa e riparte dal 4 settembre, occorre quindi fare un nuovo calcolo per capire la nuova scadenza.
Ecco come funziona la sospensione dei termini di versamento e adempimenti fiscali ad agosto.
Adempimenti fiscali e versamenti che slittano al 20 agosto
Vediamo in primo luogo quali sono gli adempimenti fiscali che slittano nel mese di agosto. Usiamo il verbo «slittare» proprio per sottolineare la differenza rispetto alla vera e propria sospensione dei termini.
Dal 1° al 20 agosto risultano bloccati i versamenti fiscali la cui scadenza ricade in questo arco temporale. Siccome il 20 agosto 2023 è domenica, il termine slitta ulteriormente, quindi, nel caso di scadenze previste in questo arco temporale, i pagamenti e gli adempimenti richiesti devono essere effettuati entro il 21 agosto.
Tale slittamento riguarda anche eventuali importi da pagare a rate, ricordiamo però che per la rata successiva non vi è alcuno slittamento. Facciamo l’ipotesi di una rata in scadenza al 10 agosto e di seguito al 10 settembre, la prima deve essere versata, senza interessi, sanzioni e maggiorazioni, entro il 21 agosto, ma la successiva resta in scadenza al 10 settembre.
L’esempio classico di slittamento dei termini è il versamento Iva, per chi la versa mensilmente: la scadenza ordinaria sarebbe il 16 agosto che slitta però al 21 agosto.
Sospensione degli adempimenti fiscali per le richieste documentali
Per le richieste documentali, cioè quando il Fisco chiede al contribuente di fornire documenti, la disciplina è diversa. In primo luogo non vi è un semplice slittamento dei termini, ma una sospensione. In secondo luogo, i termini sono più ampi perché la sospensione vige dal 1° agosto al 4 settembre.
Vediamo in breve come funziona.
L’articolo 37, comma 11, del decreto legge 223 del 2006 stabilisce che dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno restano sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori.
Risultano però escluse da tale agevolazione le richieste effettuate nel corso di accessi e ispezioni e le procedure di rimborso Iva.
La sospensione funziona in modo diverso rispetto allo slittamento dei termini. Ad esempio, l’amministrazione finanziaria, in seguito a controlli automatici sulla dichiarazione dei redditi, notifica al contribuente una richiesta di documenti con termine di 30 giorni. Facendo il caso di una notifica avvenuta il 22 luglio, i 30 giorni devono essere calcolati dal 22 luglio al 31 luglio, poi vengono sospesi e ricominciano a decorrere dal 4 settembre.
Vediamo per quali atti si applica la sospensione dei termini.
Risultano sospesi i termini previsti dall’articolo 32 del Dpr 600 del 1973, in particolare:
- gli inviti a comparire di persona o tramite rappresentante per fornire dati certi all’amministrazione;
- inviti a presentare o trasmettere atti ai fini dell’accertamento;
- invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento anche di altri contribuenti con i quali siano stati intrattenuti rapporti;
- richieste di copie ed estratti atti.
Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre anche i termini per:
- agli avvisi di liquidazione aventi a oggetto redditi a tassazione separata (art. 1, comma 412 della Legge 311/2004).
- versamenti e chiarimenti inerenti avvisi bonari derivanti dai controlli automatici e formali per imposte dirette e Iva (articolo 36 Dpr 600 del 1973).
Ricordiamo, infine, che dal 1° al 31 agosto risultano sospesi anche i termini per i processi, civili, amministrativi e tributari.
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