Con la risposta all’interpello del 18 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dei sussidi concessi alle imprese a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
La crisi pandemica ha portato all’introduzione di misure specifiche di aiuti per diverse categorie di imprese, professionisti e lavoratori autonomi. Oltre alle misure statali, anche gli enti locali, come regioni, province e comuni hanno provveduto a prendere specifici provvedimenti, nel rispetto delle normative unionali sugli aiuti di Stato.
Il 31 marzo 2022 è però terminato il periodo emergenziale e si rende quindi utile chiarire il trattamento fiscale degli aiuti Covid-19 erogati nel periodo successivo al venir meno dello stato di emergenza, ma concessi in ragione delle difficoltà economiche affrontate da imprese e professionisti in ragione della pandemia. I chiarimenti sono arrivati dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 516 del 18 ottobre 2022.
Normativa sulla rilevanza fiscale dei sussidi Covid
La normativa di riferimento per gli aiuti erogati in seguito alla pandemia sono contenuti nell’articolo 10-bis, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori). L’articolo in oggetto è rubricato “Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza Covid-19” e prevede che i contributi e le indennità di qualsiasi natura, non esistenti prima dell’emergenza Covid, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica e spettanti a soggetti esercenti impresa, arte o professione e lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irap e o ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir (deducibilità dei costi).
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Il caso
L’istante è una provincia che con propria delibera ha riconosciuto dei sussidi Covid in favore di imprese che dimostrano perdite rilevanti rispetto alle entrate prodotte nel 2019, cioè prima che iniziasse la pandemia.
L’obiettivo è sostenere le imprese fino al completo superamento degli effetti dell’emergenza Covid. Chiede quindi se ai sussidi concessi ed erogati successivamente alla decretazione della fine dello stato di emergenza possa essere applicata la medesima disciplina prevista dall’articolo 10 bis del decreto Ristori e quindi la detassazione in quanto aiuti non concorrenti alla formazione del reddito imponibile.
Agenzia delle Entrate: sussidi Covid erogati dopo il 31 marzo 2022 non sono tassabili
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello dell’istante, ha sottolineato che il caso rientra nelle ipotesi di detassazione perché trattasi di aiuti non concessi prima dello stato di emergenza (cioè nuovi), volti ad aiutare imprese in difficoltà a causa della emergenza Covid. L’articolo 10 bis inoltre sottolinea che rientrano nelle ipotesi di detassazione gli aiuti «da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione». Di conseguenza, non è previsto un termine finale, occorre solo che si tratti di aiuti volti a superare gli effetti nefasti dell’emergenza.
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