L’annullamento del matrimonio religioso è possibile soltanto in circostanze particolari e dietro richiesta alla Sacra Rota. Ecco quando, come fare e gli effetti civili.
Il matrimonio religioso cristiano non prevede la possibilità di divorzio, infatti in caso di matrimonio concordatario si parla di scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Le coppie che divorziano rimangono sposate agli occhi della Chiesa poiché il vincolo matrimoniale è indissolubile.
Non esiste uno scioglimento del matrimonio religioso, che può cessare soltanto in caso di vedovanza e annullamento. L’annullamento del matrimonio religioso (si fa sempre riferimento ai riti celebrati in una chiesa cattolica) è possibile soltanto in casi davvero particolari e non è comunque paragonabile al divorzio. Mentre quest’ultimo scioglie il vincolo coniugale, l’annullamento accerta che il matrimonio non c’è mai stato in virtù della violazione di alcuni principi.
Per l’annullamento del matrimonio religioso è necessario rivolgersi alla Sacra Rota - il tribunale della Santa Sede - che può accertare la nullità del vincolo coniugale, considerandolo come mai esistito. Si tratta dell’unico modo per potersi risposare in chiesa, eccetto la vedovanza. Ecco quando è possibile, come fare e quali sono gli effetti civili dell’annullamento religioso.
Quando è possibile l’annullamento del matrimonio religioso
L’annullamento del matrimonio religioso serve ad accertare la nullità dell’unione coniugale, dato che – come anticipato – non è ammesso il suo scioglimento. Di conseguenza, questa possibilità è relegata ad alcuni casi particolari delimitati dal diritto Canonico, ovvero:
- Mancanza del consenso al matrimonio da parte di uno o entrambi i coniugi, riserva mentale o simulazione (ad esempio, il matrimonio fittizio per la cittadinanza);
- le finalità religiose del matrimonio non vengono rispettate, si tratta di fedeltà, procreazione e indissolubilità del matrimonio. Se uno dei coniugi si sposa con l’intenzione di non avere figli, tradire l’altro o divorziare senza ragione si può chiedere l’annullamento;
- il matrimonio non è stato consumato, cioè i coniugi non hanno avuto – indipendentemente dal motivo – nessun rapporto sessuale completo;
- uno dei coniugi si è sposato perché vittima di violenza fisica o intimidazioni dell’altro;
- impotenza sessuale e infertilità;
- errore sulla persona del coniuge, che si ha quando c’è un effettivo scambio di persona (che può avvenire in caso di matrimonio per procura) o un errore su una qualità dell’altro coniuge;
- uno dei coniugi non è in grado di costruire serenamente una nuova famiglia perché eccessivamente legato a quella d’origine, tanto da compromettere il benessere matrimoniale.
Come fare
Per chiedere l’annullamento del matrimonio bisogna rivolgersi al tribunale ecclesiastico del luogo di celebrazione del matrimonio o del domicilio dell’altro coniuge (soltanto in caso di impossibilità il coniuge ricorrente può rivolgersi direttamente al tribunale competente nel proprio domicilio). È però fondamentale l’assistenza di un avvocato.
La richiesta di annullamento, che prende il nome di libello, deve contenere tutte le ragioni che la motivano. In seguito, il vicario giudiziale nomina un collegio giudicante che dopo aver sentito i coniugi e esaminato le prove si pronuncia sull’annullamento. In ogni caso l’altro coniuge non è obbligato a partecipare al processo.
La procedura cambia per il processo breve, che si svolge dinanzi al vescovo, dopo aver presentato e motivato la richiesta al referente diocesano. Il vescovo esamina la richiesta e se la ritiene ammissibile nomina un notaio, il giudice istruttore e il difensore del vincolo. Dopo l’udienza tenuta dal giudice istruttore, gli atti del processo vengono visionati dal difensore del vincolo e poi rimandati al vescovo per la decisione finale.
Il processo breve è permesso soltano in questi casi:
- Mancanza di fede di uno o entrambi i coniugi (e quindi simulazione del consenso);
- convivenza coniugale molto breve;
- aborto procurato;
- recidiva al tradimento;
- occultamento della sterilità;
- paternità o maternità omessa;
- occultamento dei trascorsi penali;
- motivi evidenti che non richiedono accertamenti;
- accordo dei coniugi sulla richiesta.
Tempi e costi
Il processo breve dura 30 giorni, mentre il processo ordinario circa 1 anno. In ogni caso, non è più sufficiente la doppia sentenza (grazie alla riforma introdotta da Papa Francesco) per risposarsi in chiesa.
Quanto ai costi, l’annullamento comporta il pagamento di 525 euro per la tassa alla Sacra Rota oltre ai costi per l’avvocato. Si può richiedere il gratuito patrocinio presentando la richiesta e la documentazione attestante il reddito al tribunale ecclesiastico, che potrà nominare un patrone d’ufficio pagato dalla Sacra Rota.
Effetti civili dell’annullamento
L’annullamento del matrimonio religioso comporta il venir meno del matrimonio civile, a meno che non sia già intervenuto il divorzio fra i coniugi. È però necessario chiedere al tribunale civile un giudizio di dilibazione, purchè l’altro coniuge non si opponga oppure siano trascorsi meno di 3 anni di convivenza tra i coniugi.
Con il giudizio di dilibazione vengono a cadere anche i diritti patrimoniali tra gli ex coniugi, senza alcun assegno di mantenimento o divorzile.
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