Il sussidio di disoccupazione Naspi può essere oggetto di anticipo se il richiedente vuole avviare un’attività di lavoro autonomo o di impresa: tale strumento può essere utilizzato anche dal socio di Srl.
L’indennità di disoccupazione Naspi può essere oggetto di anticipazione: l’anticipo serve a finanziare l’avvio di un’attività economica di lavoro autonomo/professionale o di impresa da parte del percettore della Naspi medesima.
Tale istituto, da novembre 2017 riguarda anche il socio di Srl.
In particolare, l’anticipo Naspi 2018 consiste nella possibilità di richiedere il pagamento del sussidio di disoccupazione in un’unica soluzione per avviare un’attività di lavoro autonomo o di impresa.
La ratio di questo istituto è quella di consentire ai lavoratori percettori della Naspi di ottenere una sorta di finanziamento agevolato - costituito proprio dall’anticipo della Naspi - al fine di avviare un’attività di impresa o di lavoro autonomo.
La novità del 2018 riguarda la possibilità di richiedere l’anticipazione dell’indennità di disoccupazione anche per avviare una società a responsabilità limitata (SRL): si tratta di uno dei chiarimenti contenuti nella circolare INPS n. 174 pubblicata il 23 novembre 2017.
Anticipo Naspi anche al socio di Srl: ecco cosa prevede la circolare INPS numero 174 del 23 novembre 2017
La possibilità di richiedere l’anticipo NASPI anche per i soci di Srl è stata aperta dalla stessa INPS con la circolare numero 174 del 23 novembre 2017.
Ecco la parte in cui si prevede esplicitamente che anche il socio di Srl possa richiedere l’anticipo NASPI:
Paragrafo 4.b.3 circolare INPS 174/2017 - Soci di società di capitali
“Ai soci di Società per Azioni e di società in accomandita per azioni, non essendo essi iscrivibili alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura, non è applicabile la previsione dell’art.10 del d. lgs. n. 22 del 2015 che disciplina l’ipotesi di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale contestualmente alla percezione della prestazione di disoccupazione. Poiché si è in presenza di soli redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, si ritiene che il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale possa percepire la prestazione per intero.
Analogamente, ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che partecipano agli utili spettanti non è applicabile - in assenza di svolgimento di attività lavorativa - la previsione del richiamato art.10 del d.lgs. n. 22 del 2015 con la conseguenza che il beneficiario della NASpI può percepire la prestazione per intero.
Diversamente per quanto attiene ai soci di Società a Responsabilità limitata si osserva quanto segue.
Risulta iscrivibile alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale.
Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in quest’ultimo caso è pari a € 4.800.
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero”.
Soggetti beneficiari anticipo Naspi
Ricapitolando: requisito fondamentale da rispettare per l’ottenimento dell’anticipo Naspi per il socio di Srl è che l’ingresso o l’avvio della società sia legato anche allo svolgimento di attività di lavoro autonomo o d’impresa; al contrario, se i beneficiari della disoccupazione rivestono soltanto la posizione di socio di capitale non sarà possibile richiedere l’anticipazione della Naspi.
Come riportato dall’INPS, quindi, l’elenco delle attività per le quali è riconosciuto l’incentivo sono le seguenti:
- attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto attività di lavoro autonomo;
- attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
- sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio; costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio. Di regola il socio unico ha la responsabilità limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, sia comunicato al Registro Imprese la presenza dell’unico socio e sia indicato negli atti e nella corrispondenza della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, il socio che risponde illimitatamente, può ottenere l’incentivo al pari di chi esercita attività di impresa individuale;
- costituzione o ingresso in società di persone (S.n.C o S.a.S) - in analogia peraltro a quanto era già previsto per l’istituto dell’anticipazione in materia di indennità di mobilità (circolare numero 70 del 30 marzo 1996) - in quanto il reddito derivante dall’attività svolta dal socio nell’ambito della società è fiscalmente qualificato reddito di impresa;
- costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.L) per la medesima considerazione sulla natura del reddito derivante dall’attività in ambito societario, qualificato anch’esso fiscalmente reddito di impresa.
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