Ape, attestato di prestazione energetica obbligatorio: regole e costi

Anna Maria D’Andrea

18 Luglio 2017 - 16:11

Ape, cos’è e quando è obbligatorio l’attestato di prestazione energetica? La legge prevede l’obbligo in caso di locazione e vendita, ma sono tuttavia previste regole particolari. Ecco come funziona, costi e quali sono i professionisti che possono redigerlo.

Ape, attestato di prestazione energetica obbligatorio: regole e costi

Ape, attestato di prestazione energetica obbligatorio in caso di locazione o vendita di una casa: cos’è e quando bisogna farlo?

L’Ape è un certificato redatto da tecnici competenti per stabilire quali sono i consumi energetici di un immobile. Se si desidera affittare o vendere una casa il proprietario dell’immobile è tenuto a far redigere dai professionisti abilitati l’attestato di prestazione energetica.

Il costo dell’Ape varia da città a città e dal tariffario del tecnico al quale ci si rivolge: su internet si trovano costi che oscillano tra una forbice di prezzi molto ampia: dai 75 euro fino ad oltre 500 euro. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, per richiedere l’attestato di prestazione energetica è necessario sostenere una spesa di almeno 200 euro.

Ma a cosa serve l’Ape, quando è obbligatorio e quando no, quali sono le sanzioni previste per chi omette di allegare al contratto di affitto o di vendita il certificato che attesta la prestazione energetica della casa?

Ecco tutto quello che bisogna sapere su cos’è l’Ape e quando serve l’attestato di prestazione energetica per attestare i consumi dell’abitazione data in locazione o vendita.

Ape, attestato di prestazione energetica: cos’è

L’Ape è la certificazione necessaria per misurare la prestazione energetica dell’immobile. Si tratta di un documento obbligatorio, che dura un massimo di 10 anni, con il quale vengono descritti consumi e prestazioni energetiche dell’immobile.

L’Ape (precedentemente Ace) classifica gli immobili in una scala che va da A e G e si tratta di un attestazione importante sia per chi affitta o compra casa che per il proprietario dell’immobile. Le prestazioni energetiche dell’immobile possono infatti condizionare anche il prezzo di acquisto o di locazione.

Gli immobili vengono quindi classificati secondo una scala che è così strutturata:

Le linee guida per la certificazione energetica degli immobili sono state aggiornate con il Decreto Ministeriale 26 giugno 2015, nel quale si prevede che per calcolare la prestazione energetica dell’abitazione il tecnico professionista dovrà valutare le performance relative a:

  • climatizzazione invernale;
  • climatizzazione estiva;
  • produzione di acqua calda sanitaria;
  • ventilazione;
  • illuminazione artificiale (soltanto per immobili non residenziali);
  • trasporto di persone o cose (immobili non residenziali).


Nell’attestato di prestazione energetica Ape dovranno essere inseriti sia i dati catastali dell’immobile che eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile.

Ape, attestato di prestazione energetica obbligatorio per affitto e vendita

Richiedere l’attestato di prestazione energetica per il proprio immobile è obbligatorio per legge in caso di affitto o di vendita dell’immobile. Il potenziale acquirente o affittuario dell’immobile devono essere messi a conoscenza del certificato sui consumi energetici dell’immobile già in fase di trattativa.

A dire il vero la legge prevede l’obbligo di rendere pubblico l’attestato Ape anche in caso di annuncio pubblicitario per vendita o locazione: sebbene molte agenzie immobiliari e anche inserzionisti privati si siano adeguati alle nuove regole, ancora oggi sono purtroppo molto frequenti i casi in cui l’indice di prestazione energetica (IPE) ovvero la targa energetica dell’immobile (A+ fino a G) non vengono indicati.

Perché è obbligatorio l’Ape in caso di vendita o affitto? La risposta potrebbe andare a vantaggio o svantaggio del proprietario dello stesso, obbligato per legge a sostenere per intero la spese per l’attestazione energetica dell’immobile.

Alte prestazioni energetiche dell’immobile fanno aumentare il prezzo di affitto o vendita perché direttamente collegate a prestazioni energetiche e costi per le forniture di energia gas e luce, oltre che all’emissione di CO2 e alla diminuzione di sostanza inquinanti per l’ambiente.

Se da un lato, dunque, è un vantaggio per il venditore, nel caso opposto l’Ape rappresenta una sorta di analisi fondamentale per mettere a punto interventi di riqualificazione energetica dell’immobile, agevolati inoltre con il nuovo incentivo Ecobonus con detrazioni fino al 75 per cento della spesa.

Ape, attestato di prestazione energetica: quanto dura

L’Ape ha durata massima di 10 anni ma per stabilire ogni quanto tempo bisognerà rinnovare l’attestato di prestazione energetica dell’immobile bisognerà tenere conto di alcuni elementi fondamentali.

L’Ape dura 10 anni se il certificatore (tecnico competente che redige l’Ape) lo indica appositamente nel certificato e soltanto se vengono rispettate tutte le normative sul risparmio energetico. In caso contrario l’Ape ha durata di un anno (ovvero fino al 31 dicembre dell’anno successivo.

Tuttavia ci sono casi specifici in cui è necessario rinnovare l’Ape, come nel caso di ristrutturazioni, ampliamenti, modifiche sostanziali all’immobile.

Ape, attestato di prestazione energetica: quando non è obbligatorio

Sebbene in linea di massima l’Ape è obbligatoria per attestare le prestazioni energetiche dell’immobile in caso di vendita e affitto, ci sono specifici casi in cui non è richiesta.

Tutte le esenzioni dalla predisposizione del certificato di prestazione energetica sono contenuti nell’art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 192/2005, così come richiamati dal Decreto Ministeriale del 2015.

L’Ape non è necessaria quindi nei seguenti casi:

  • edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
  • edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
  • fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
  • edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
  • edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
  • i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
  • i fabbricati in costruzione «al rustico» o nello stato di «scheletro strutturale» purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile.

Ape, attestato di prestazione energetica: quanto costa e a chi richiederlo

Come già anticipato il costo dell’attestato di prestazione energetica dipende da diverse variabili. Non esiste un tariffario fisso per le prestazioni professionali e pertanto è possibile confrontare diverse offerte e costi.

In linea di principio il consiglio è di diffidare da prezzi troppo bassi e, allo stesso tempo, troppo onerosi: in media per richiedere l’attestato di prestazione energetica Ape bisogna sostenere un costo medio di 200 euro.

Ovviamente il tutto dipende anche dalla tipologia di immobile per il quale si richiede l’Ape e dalle caratteristiche dello stesso. In ogni caso i tecnici abilitati a redigere l’attestato di prestazione energetica sono esclusivamente i progettisti di edifici e impianti, ovvero architetti, geometri e architetti.

Ape, attestato di prestazione energetica: sanzioni

Arriviamo ora alla nota dolente: quali sono le sanzioni previste in caso di omissione dalla certificazione energetica dell’immobile?

In questo caso è bene procedere per punti:

  • il certificatore professionista che redige l’Ape è sottoposto a sanzione tra i 700 e i 4.200 euro in caso di mancato rispetto di criteri e metodologie. Se rilascia attestato di prestazione energetica non veritiero incorre in una sanzione parti all’80% del compenso e agli eventuali provvedimenti disciplinari dell’ordine di appartenenza;
  • il venditore, per immobili privi di attestazione Ape, incorrono in sanzione tra i 3.000 e i 18.000 euro;
  • il proprietario di immobile affittato senza essere dotato di Ape incorre in sanzione variabile tra i 1.000 e i 4.000 euro;
  • per annunci di immobili dati in vendita o affitto che non indicano la classe energetica dell’immobile la sanzione si applica in misura pari a 500 e 3.000 euro.

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