Per chi deve sostenere l’onere di versare l’assegno di mantenimento all’ex coniuge e ai figli spetta la deduzione della spesa? Vediamo chi può sottrarre l’ammontare dal reddito complessivo.
Versare l’assegno di mantenimento è un onere che pesa sulle spalle di chi affronta una separazione o un divorzio. Il mantenimento può essere dovuto o all’ex coniuge o per i figli, ma bisogna considerare che si tratta di due tipologie di versamento che seguono regole fiscali differenti. Nella dichiarazione dei redditi l’assegno di mantenimento può essere portato in deduzione solo in un caso.
Il beneficio fiscale, infatti, non è riconosciuto per chi versa l’assegno di mantenimento ai figli, ma solo per chi deve sostenere l’onere per mantenere l’ex coniuge: solo in questo caso spetta la deduzione dell’importo dal reddito complessivo Irpef. Per l’ex coniuge che riceve gli importi di assegno di mantenimento c’è l’obbligo di indicare le somme ricevute come reddito imponibile e sulle stesse dovrà pagare l’Irpef.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 24/E/2022 ha fornito i chiarimenti necessari al contribuente per indicare in dichiarazione dei redditi l’assegno di mantenimento.
Va chiarito che queste regole non si applicano quando l’assegno di mantenimento che si riceve è quello destinato ai figli (anche se a riceverlo è l’ex coniuge): in questo caso le somme non sono deducibili per chi le versa e non vanno indicate nella dichiarazione dei redditi per chi le riceve (ma vanno indicate nell’Isee).
Vediamo, quindi, come deve essere inserito nel modello 730/2024 e nel modello Redditi Pf.
Assegno di mantenimento: a chi spetta la deduzione nella dichiarazione dei redditi 2024
La deduzione fiscale dell’assegno di mantenimento versato all’ex coniuge è disciplinata dall’articolo 10, comma 1 lettera c) del DPR n.917/1986. Per il coniuge erogante i versamenti sono considerati oneri deducibili: abbattono la base imponibile Irpef e gli permettono di pagare meno tasse.
Tuttavia non spetta in tutti i casi, ma solo quando i versamenti sono corrisposti a seguito di:
- separazione legale ed effettiva,
- scioglimento o annullamento del matrimonio,
- cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La deducibilità fiscale è dunque condizionata dalla presenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che attesti l’entità dell’importo agevolato. In ogni caso la deduzione dei versamenti periodici spetta fino a concorrenza del reddito complessivo.
Nel prossimo paragrafo analizziamo i casi specifici in cui è ammessa la deduzione, ma prima sintetizziamo in quali situazioni non spetta:
- per le somme versate in un’unica soluzione;
- per l’assegno una tantum stabilito dal Giudice, anche se il versamento avviene a rate;
- per le somme versate titolo di quota di mutuo in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento (Circolare n. 50/E/2000)
Deducibilità assegno di mantenimento
Chiarito a chi spetta la deduzione dell’assegno di mantenimento, passiamo ora a esaminare tutti i casi di deducibilità dell’assegno di mantenimento.
L’Agenzia delle Entrate specifica infatti che, quando l’importo indicato nel provvedimento del Giudice comprende anche la quota per il mantenimento dei figli, la parte deducibile, salvo diverse indicazioni, si attesta al 50% del totale.
Le somme corrisposte a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo se la sentenza del giudice prevede espressamente un criterio di adeguamento automatico degli importi.
Sono deducibili gli importi pagati a titolo di arretrati anche se pagati in un’unica soluzione. Devono tuttavia rappresentare una integrazione di assegni periodici precedenti.
Ammesso alla deducibilità anche l’assegno alimentare tramite trattenute sulla pensione ed erogato con il meccanismo della compensazione (Risoluzione n. 157/2009).
L’Agenzia delle Entrate ha ammesso la deducibilità dei canoni di locazione e delle spese condominiali corrisposti periodicamente e determinati dal Giudice. Se l’immobile è a disposizione dell’ex coniuge e dei figli, la deducibilità è limitata al 50% delle spese sostenute.
Assegno di mantenimento all’ex coniuge e ai figli: differenze
Quanto visto fino a ora si riferisce alle somme corrisposte all’ex coniuge a seguito di un provvedimento del Giudice che accerti una condizione economica che non permette alla parte richiedente di mantenere un tenore di vita pari a quello che conduceva in costanza di convivenza coniugale. L’assegno, spetta al coniuge richiedente quando non dispone di «adeguati redditi propri» o non può procurarseli per ragioni oggettive.
Un discorso a parte deve essere fatto per l’assegno di mantenimento dei figli, dal momento che esistono già le detrazioni per figli a carico. Ai fini fiscali, dunque, tali somme non sono deducibili dal reddito imponibile di chi le corrisponde.
Attualmente le detrazioni fiscali per figli a carico sono state inglobate dall’assegno unico fino al compimento dei 21 anni di età, ma va sottolineato che la nuova misura per i figli a carico va suddivisa al 50% tra i genitori e, quindi, rappresenta un sostegno anche per il genitore che è chiamato a versare il mantenimento ai figli.
Ai fini della certificazione ISEE è possibile indicare nella DSU (quadro FC5) gli assegni periodici corrisposti al coniuge dopo separazione o divorzio, così da tenere conto della quota di reddito destinata al mantenimento dei figli (non conviventi) dopo la separazione.
Assegno di mantenimento in dichiarazione dei redditi
La parte che eroga l’assegno di mantenimento all’ex coniuge può dunque portare in deduzione il relativo importo indicandolo in dichiarazione dei redditi:
- al rigo E22 (del modello 730/2024);
- al rigo RP 22(modello redditi PF).
Oltre all’importo deve essere indicato anche il codice fiscale del coniuge percettore
Il contribuente dovrà inoltre conservare la seguente documentazione:
- sentenza di separazione o divorzio;
- bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati;
- contratto d’affitto e documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali oltre alla documentazione che provi l’avvenuto versamento.
Assegno di mantenimento all’ex coniuge nell’Isee
L’assegno di mantenimento deve essere indicato anche nell’Isee, sia d chi lo riceve che da chi lo eroga. In questo caso si deve indicare sia l’assegno di mantenimento erogato e ricevuto come ex coniuge che quello corrisposto e ricevuto per i figli.
L’assegno di mantenimento concorre all’aumento del reddito Isee per chi lo riceve e per chi lo eroga, invece, è segnato come voce di uscita (e, quindi, ne abbassa il valore).
Attenzione, però: per quel che riguarda l’assegno di mantenimento per l’ex coniuge non deve essere indicato nell’Isee se è stata presentata la dichiarazione dei redditi (perché l’importo è già compreso nel reddito complessivo). L’assegno di mantenimento ai figli, invece, si deve sempre indicare nella Dsu ai fini Isee perché, ricordiamo, questo importo non deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi né da chi lo versa né da chi lo riceve.
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