Assegno di inclusione, è obbligatorio aggiornare la propria posizione entro 90 giorni. Ecco cosa si rischia in caso contrario.
Tra gli obblighi previsti dall’Assegno di inclusione c’è il doversi presentare ogni 90 giorni ai servizi sociali, o in alternativa presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione.
Per chi non lo fa scatta la sospensione del beneficio economico, con i pagamenti che riprendono solamente dopo aver assolto a questo adempimento.
Un obbligo che non era previsto nei confronti dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, rappresentando così una vera e propria novità per le famiglie, molte delle quali non hanno ancora capito quali sono le persone interessate e quelle che invece ne sono esonerate.
A differenza del primo incontro che riguarda tutto il nucleo familiare, che ricordiamo ha l’obbligo di presentarsi presso i servizi sociali del Comune di residenza entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, non tutti i componenti hanno infatti l’obbligo di aggiornare la propria posizione ogni volta che decorrono i 90 giorni. Vediamo dunque per chi vale quest’obbligo e quali sono invece i beneficiari che ne sono esonerati.
Chi deve aggiornare la propria posizione ogni 90 giorni?
La norma stabilisce che al termine del primo incontro sono obbligati ad aggiornare la propria posizione, presso i servizi sociali o presso gli istituti di patronato, tutti i beneficiari dell’Assegno di inclusione diversi dai soggetti attivabili al lavoro.
Sono esclusi da tale obbligo, quindi, i componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni che non hanno vincoli e limitazioni tali da impedirne l’immediato reimpiego. Questi, infatti, non sono neppure inclusi nel parametro di scala di equivalenza: il che significa che non c’è alcuna quota di Assegno di inclusione a loro riservata nell’importo spettante (ma vi è la possibilità di fare richiesta per il Supporto per la formazione e il lavoro).
Quindi l’obbligo vale anche per le persone che diversamente sono esonerate dal prendere parte al programma di riattivazione descritto dal Patto di inclusione sociale sottoscritto con i servizi sociali in sede di primo incontro?
Vediamo cosa dice la normativa a riguardo, partendo dal punto 8.4 della circolare n. 105/2023 dell’Inps dove si legge che in sede di primo incontro viene effettuata una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, nonché la pianificazione del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, che coinvolge indistintamente tutti i componenti, compresi quelli tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa.
Dalla valutazione ne possono risultare diversi risvolti:
- i maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura, sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa. Sono pertanto tenuti tanto agli obblighi che derivano dal Patto di inclusione sociale sottoscritto, come pure da quelli derivanti da eventuali percorsi di attivazione lavorativa;
- i componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni, come pure chi è inserito nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, non sono tenuti agli obblighi previsti ma possono fare richiesta di adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo o all’inclusione sociale.
Sono esclusi, invece, i componenti con carichi di cura, ossia chi assiste un minore di 3 anni, o almeno 3 figli minori, come pure componenti del nucleo con disabilità o non autosufficienza.
Quindi?
Da una lettura della seguente circolare sembra quasi che i beneficiari dell’Assegno di inclusione riconosciuti come non attivabili, quindi esclusi dal rispettare gli obblighi previsti dal Patto di inclusione, non debbano aggiornare la propria posizione ogni 90 giorni.
Per una maggiore chiarezza però si rimanda al messaggio Inps n. 2132 del 5 giugno 2024, dove viene specificato che da tale obbligo sono esclusi i componenti:
- di età pari o superiore a 60 anni;
- con disabilità certificata ai fini Isee;
- inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai Servizi sociali nell’ambito di tali percorsi.
Ma attenzione, sono invece obbligati i soggetti esonerati che pur rientrando in una delle suddette categorie sono gli unici componenti maggiorenni in un nucleo con minorenni tenuti all’obbligo scolastico. Questi, infatti, essendo obbligati alla sottoscrizione di un Patto di inclusione sociale sono anche soggetti all’obbligo di monitoraggio suddetto.
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